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Sentenza — n. 41110/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against conviction for carousel fraud, rejecting claims of insufficient motivation regarding joint criminal liability.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41110/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Vincenzo Forcellini and Antonietta Cornacchia inadmissible, rejecting their arguments regarding the lack of motivation and specific intent in the lower court's judgment. The court found that the appellate court correctly identified the defendants' specific intent and material contribution to the carousel fraud through numerous emails proving their knowledge and role in the scheme. Consequently, the appeals were dismissed as unfounded, and the defendants were ordered to pay the procedural costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 110 cod. pen.; Art. 3 d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74: Appeals based on alleged lack of motivation regarding specific intent or joint liability are inadmissible when the lower court's reasoning coherently establishes the defendant's knowledge and active contribution to the crime through objective evidence.

Parole chiave

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carousel fraud specific intent joint criminal liability lack of motivation inadmissible appeal procedural costs evidence of knowledge omissione del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 110 cod. pen.
Nessun elemento sintomatico ai sensi dell'art. 110 cod.
Art. 3 d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74
Nessun comportamento colposo per mancanza di diligenza, dunque, come affermato nei ricorsi, ma quel profilo soggettivo qualificato espressamente richiesto dall'art. 3, d.
artt. 110 cod. pen
Con sentenza del 14/12/2021, la Corte di appello di Salerno concedeva a Vincenzo Forcellini ed Antonietta Cornacchia il beneficio della non menzione della condanna loro inflitta dal locale Tribunale il 10/9/2020 con riguardo a plurime condotte di cui agli artt. 110 cod. pen., 3, d.
art. 110 cod. pen
Nessun elemento sintomatico ai sensi dell'art. 110 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Forcellini Vincenzo, nato a Salerno il 9/7/1972 Cornacchia Antonietta, natta a Vallata (Av) il 4/10/1968 avverso la sentenza del 14/12/2021 della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha chiesto chiarare inammissibili i ricorsi; udite le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. Michele Sarno, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14/12/2021, la Corte di appello di Salerno concedeva a Vincenzo Forcellini ed Antonietta Cornacchia il beneficio della non menzione della condanna loro inflitta dal locale Tribunale il 10/9/2020 con riguardo a plurime condotte di cui agli artt. 110 cod. pen., 3, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74.

2. Propongono congiunto ricorso per cassazione i due imputati, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - nullità della sentenza per mancanza di motivazione in ordine alla configurabilità del reato a titolo di concorso. Si premette che le due decisioni di merito avrebbero valutato diversamente il ruolo dei ricorrenti nella vicenda: mentre il primo Giudice li avrebbe ritenuti amministratori di fatto della società, pur nella formale veste di dipendenti, la Corte di appello avrebbe riconosciuto soltanto quest'ultima, pur condividendo il verdetto di condanna già pronunciato.

Da questa premessa, e dunque richiamando le ordinarie categorie del concorso di persone nel reato, la pronuncia impugnata avrebbe tuttavia riconosciuto la responsabilità degli imputati con motivazione apparente e palesemente viziata, valorizzando soltanto due mail inviate (peraltro nell'ambito delle proprie funzioni lavorative, in mancanza di qualunque autonomia decisionale) e senza individuare alcun effettivo contributo materiale o morale offerto alla consumazione del reato. Nessun elemento sintomatico ai sensi dell'art. 110 cod. pen. sarebbe stato, dunque, individuato, e ciò avrebbe dovuto imporre l'assoluzione di entrambi gli imputati; - la stessa censura è poi mossa con riguardo al profilo soggettivo del reato, che sarebbe stato riconosciuto ancora con motivazione apparente; nessun carattere di dolo specifico, infatti, sarebbe stato individuato, potendosi solo ipotizzare, al più, un comportamento colposo carente di diligenza, come peraltro già ipotizzato dagli operanti.

Proprio in forza di queste considerazioni, inoltre, il Procuratore generale di udienza avrebbe chiesto l'assoluzione degli imputati da tutti i reati contestati, senza però esser seguito dalla Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi risultano manifestamente infondati; i relativi motivi, peraltro, possono essere trattati in modo congiunto, attesane la sostanziale identità di contenuto.

4. Occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). 4.1. In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse al provvedimento impugnato sono inammissibili; dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, infatti, le stesse tendono ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito.

5. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. 5.1. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che - pur non potendosi individuare quel potere gestorio di fatto riconosciuto nella prima decisione - appariva comunque evidente la responsabilità concorsuale dei due ricorrenti, i quali avevano contribuito alla consumazione dei reati con piena consapevolezza e dolo specifico.

In particolare, sono state richiamate numerose mail che entrambi avevano inviato o ricevuto nelle rispettive qualità di responsabile commerciale (Forcellini) e responsabile per i clienti esteri (Cornacchia), dalle quali risultava palese non solo la piena conoscenza della frode carosello nella quale era coinvolta la "Moderna s.p.a.", e dei relativi meccanismi, ma anche il contributo dagli stessi offerto affinché le varie operazioni illecite andassero a buon fine. Non si tratta, dunque, di due email - una per ciascun imputato - compilate da dipendenti amministrativi privi di qualunque potere e su ordine dei superiori, come si legge nel ricorso in chiave palesemente riduttiva, ma di oggettivi (e numerosi) elementi probatori che le sentenze di merito hanno congruamente posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità.

Già il primo Giudice, infatti, aveva individuato quanto al Forcellini - tra le altre - tre mail (19/9/2013, 5/6/2014, 9/4/2015), il cui contenuto era stato letto nel senso della contestazione, evidenziando conoscenza del carattere illecito delle operazioni e delle cautele che dovevano esser quindi adottate; quanto alla Cornacchia - tra le altre - la mail del 2/11/2016, del medesimo tenore. Con la precisazione, peraltro, che queste comunicazioni - in entrata ed in uscita - erano avvenute tra i ricorrenti ed i referenti delle "società sponda" estere coinvolte nella frode carosello, ad evidenziare che i primi godevano di una posizione di fiducia da parte dei vertici societari, tanto da poter trattare rilevanti questioni operative.

Peraltro, i ricorrenti non risultano aver mai offerto una lettura diversa delle stesse comunicazioni, limitandosi - come indicato - a rivendicare un ruolo meramente esecutivo di ordini altrui. 5.2. In forza di questi elementi, le sentenze di merito hanno dunque riconosciuto anche il dolo specifico richiesto dalla norma, riscontrato dalla considerazione che le condotte in oggetto - così come provate - erano univocamente dirette a consentire alla società di ottenere indebiti rimborsi IVA a carico dell'Erario, e non avevano ottenuto una diversa giustificazione.

Nessun comportamento colposo per mancanza di diligenza, dunque, come affermato nei ricorsi, ma quel profilo soggettivo qualificato espressamente richiesto dall'art. 3, d. Igs. n. 74 del 2000. I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle