Sentenza — n. 40605/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Bari con decisione del 30 novembre 2020, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bari del 27 febbraio 2018, ha assolto D'Erasmo Nicola e Giovannielli Vito dal reato di cui agli art. 73 e 74, commi 1, 2, 3, e 4 T.U. stup., per non aver commesso il fatto, ha dichiarato estinti per intervenuta prescrizione i capi di imputazione relativi all'art. 73 T.U. stup. nei confronti di Giovannelli Vito, D'Erasmo Nicola e Poscia Marco, e ha rideterminato la pena per Poscia Marco, per la residua imputazione di cui all'art. 74, comma 3, T. U. stup., capo A, in anni 6 e mesi 8 di reclusione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti all'aggravante contestata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen, art. 110 cod. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 40605/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Mancanza, manifesta illogicità e insufficienza della motivazione, relativamente alla partecipazione al delitto associativo di Vito Giovannelli e di Nicola D'Erasmo. Violazione di legge (art. 125 e 192 cod. proc. pen.) e omessa motivazione sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Simeone Giuseppe. Il Tribunale aveva valutato correttamente le prove, partendo dalle dichiarazioni del collaboratore di glustizia Simeone Giuseppe, che aveva individuato quali partecipanti all'associazione Vito Giovannelli e Nicola D'Erasmo; le dichiarazioni di Simeone erano state riscontrate dalle numerose intercettazioni e dalla lettera inviata dal carcere che faceva riferimento a D'Erasmo.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BARInel procedimento a carico di: D'ERASMO NICOLA nato a GRUMO APPULA il 16/03/1987 GIOVANNIELLI VITO nato il 22/01/1973 PROSCIA MARCO nato a GRUMO APPULA il 20/08/1988 inoltre PROSCIA MARCO nato a GRUMO APPULA il 20/08/1988 avverso la sentenza/ordinanza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo che la Corte annulli la sentenza impugnata con rinvio quanto all'assoluzione degli imputati D'Erasmo Nicola e Giovannielli Vito e al giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche quanto a Proscia Marco e dichiari inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di Proscia Marco.
L'Avv. Augusto Bellino ha presentato conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del ricorso; L'Avv. Dario Vannetiello ha presentato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso della Procura Generale.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bari con decisione del 30 novembre 2020, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bari del 27 febbraio 2018, ha assolto D'Erasmo Nicola e Giovannielli Vito dal reato di cui agli art. 73 e 74, commi 1, 2, 3, e 4 T.U. stup., per non aver commesso il fatto, ha dichiarato estinti per intervenuta prescrizione i capi di imputazione relativi all'art. 73 T.U. stup. nei confronti di Giovannelli Vito, D'Erasmo Nicola e Poscia Marco, e ha rideterminato la pena per Poscia Marco, per la residua imputazione di cui all'art. 74, comma 3, T. U. stup., capo A, in anni 6 e mesi 8 di reclusione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti all'aggravante contestata.
2. Ricorrono in cassazione la Procura Generale presso la Corte di appello di Bari e Marco Proscia, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.
1. Marco Proscia. Violazione di legge (art. 74, comma 6, T.U. stup.). Nel giudizio di appello la difesa del ricorrente aveva rinunciato ai motivi di gravame relativi alla responsabilità per il capo A dell'imputazione (art. 74, comma 3, T. U. stup.). Tuttavia, in considerazione delle riqualificazioni dei singoli episodi dei reati fine, nel quinto comma dell'art. 73, T.U. stup. (capi C, H, I, M, N, Q, R, Al, A3, Al2 e A27 dell'imputazione) la Corte di appello avrebbe dovuto porsi la questione della riqualificazione del reato associativo nell'ipotesi del sesto comma dell'art. 74, T.U. stup. Infatti, dalla lettura delle sentenze per tutte le posizioni associative (Simeone Giuseppe, Tetro Michele, Benedetto Giuseppe, Campanelli Francesco, Gargano Rossana, Galeno Valentino, Amatulli Antonio e il ricorrente Proscia) emerge con certezza che l'associazione era stata costituita per commettere "spacci da strada", piccole cessioni. 2.
2. Violazione di legge (art. 74, settimo comma, T.U. stup.). L'attenuante richiesta con i motivi di appello non è stata applicata in quanto mancherebbero i presupposti normativi. Invece, dalle intercettazioni emerge che il ricorrente, ritenuto inaffidabile dall'associazione, aveva omesso di versare una somma provento di spaccio, rendendosi irreperibile. Egli subiva anche un pestaggio da Tetro Michele, uno dei capi dell'associazione; il ricorrente presentava denuncia per il pestaggio subito da Tetro Michele. Con queste condotte Proscia ha contribuito, certamente, al ridimensionamento dell'associazione.
3. Procura Generale presso la Corte di appello di Bari. 3.
1. Mancanza, manifesta illogicità e insufficienza della motivazione, relativamente alla partecipazione al delitto associativo di Vito Giovannelli e di Nicola D'Erasmo. Violazione di legge (art. 125 e 192 cod. proc. pen.) e omessa motivazione sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Simeone Giuseppe. Il Tribunale aveva valutato correttamente le prove, partendo dalle dichiarazioni del collaboratore di glustizia Simeone Giuseppe, che aveva individuato quali partecipanti all'associazione Vito Giovannelli e Nicola D'Erasmo; le dichiarazioni di Simeone erano state riscontrate dalle numerose intercettazioni e dalla lettera inviata dal carcere che faceva riferimento a D'Erasmo.
La sussistenza dell'associazione era un dato acquisito e non contestabile, passato in giudicato. La Corte di appello ha valutato le condotte dei due imputati senza tener conto delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia. Anche la lettera inviata da Bendetto a Simeone è stata sottovalutata con una interpretazione irrazionale al di fuori del suo contenuto letterale. Le stesse intercettazioni (che per il Tribunale erano confermative dell'appartenenza all'associazione dei due imputati) per la Corte di appello, con motivazione illogica, non rappresentano riscontri alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia.
La prova per i reati fine, commessi dai due, viene ricondotta illogicamente e contraddittoriamente, dalla sentenza impugnata, in meri rapporti occasionali. La Corte di appello, del resto, omette di valutare la credibilità soggettiva e l'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, Simeone Giuseppe. Il frazionamento valutativo delle prove risulta illegittimo e comporta in concreto una motivazione apparente. 3.
2. Mancanza, manifesta illoigicità e insufficienza della motivazione, in relazione al giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante dell'art. 74, terzo comma, T.U. stup., per Marco Proscia. La Corte di appello ha ritenuto che il volontario allontanamento dell'imputato dall'associazione, anche se non ha integrato una forma di collaborazione concreta per l'attenuante, può essere valutato in senso favorevole ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente, rispetto all'aggravante contestata, relativa al numero delle persone dell'associazione.
Ritenere volontario l'allontanamento dall'associazione, dopo il pestaggio ricevuto per il mancato pagamento di una partita di droga„ è una palese finzione argomentativa. Tale circostanza, del resto, era già nota al Tribunale che aveva, invece, valutato le circostanze attenuanti generiche solo equivalenti all'aggravante. Tutto ciò anche in considerazione del fatto che Proscia era uno dei più attivi nello spaccio, come riconosciuto dalle stesse decisioni di merito. La motivazione sulla prevalenza delle generiche risulta, pertanto, apparente e, comunque, manifestamente illogica.
Hanno chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso di Marco Proscia è inammissibile. Egli avendo rinunciato al motivo sulla responsabilità per il reato associativo non può chiedere una diversa qualificazione del fatto, in sede di ricorso in cassazione: "La rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto preclusa la possibilità di proporre o rilevare d'ufficio, in sede di legittimità, questioni attinenti alla qualificazione giuridica dei fatti, avendo l'imputato rinunciato ai motivi di appello relativi all'affermazione della responsabilità penale)" (Sez. 2 - , Sentenza n. 47698 del 18/09/2019 Ud., dep. 22/11/2019, Rv. 278006 - 01; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 50750 del 15/06/2016 Ud., dep. 30/11/2016, Rv. 268385). 4.
1. Manifestamente infondato anche il motivo sull'attenuante della collaborazione. La Corte di appello, con motivazione adeguata e con applicazione corretta della giurisprudenza in materia di questa Corte di Cassazione, ha rilevato come Proscia "partecipe del sodalizio criminoso non ha reso alcuna concreta ed efficace collaborazione né relativamente ai capi promotori del sodalizio, pur essendone venuto a contatto, né in ordine all'attività illecita dagli stessi attuata". Si tratta di una evidente valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità in quanto motivata senza contraddizioni o manifeste illogicità: "In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, per l'applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il giudice è tenuto ad accertare l'utilità e la proficuità delle dichiarazioni collaborative rese dall'imputato, con una valutazione che non è suscettibile di censura in sede di legittimità, ove supportata da motivazione logica ed esaustiva. (Nella specie, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello aveva escluso il riconoscimento della circostanza attenuante per aver ritenuto non proficua la disponibilità manifestata dall'imputato ad effettuare il riconoscimento fotografico di altri soggetti coinvolti nella vicenda criminosa ai quali aveva fatto solo un generico riferimento)" (Sez. 4 - , Sentenza n. 3946 del 19/01/2021 Ud., dep. 02/02/2021, Rv. 280385 - 01). 4.
2. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
5. Inammissibile anche il ricorso della Procura generale presso la Corte di appello di Bari. La sentenza impugnata risulta adeguatamente motivata, con valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità. La distinzione tra il concorso nel reato (art. 110 cod. pen.) e la partecipazione all'associazione risulta una valutazione di fatto. Infatti, "In materia di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, la commissione di ripetuti reati di spaccio ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può da sola costituire prova dell'integrazione del reato associativo, rappresentando al più indice sintomatico dell'esistenza dell'associazione, che però va accertata con riferimento all'accordo tra i sodali, alla struttura organizzativa ed all'affectio societatis" (Sez. 3 - , Sentenza n. 25816 del 27/05/2022 Ud. (dep. 06/07/2022) Rv. 283278 - 01).
La Corte di appello valuta tutte le prove e rileva l'assenza di partecipazione dei due imputati (D'Erasmo e Giovannielli) all'associazione, rilevando come gli episodi di spaccio a loro contestati (peraltro, in numero assai modesto: uno per D'Erasmo e tre per Giovannielli) si caratterizzano per un agire non associato con gli altri ("In altri termini, nel caso in esame il rapporto occasionalmente ed in via episodica intrattenuto dal D'Erasmo e dal Giovannelli con alcuni referenti del gruppo non può essere inquadrato nello schema di una condotta di tipo continuativo e funzionale al conseguimento dei fini associativi bensì al modello di concorso di persone nel reato continuato").
La sentenza valuta adeguatamente anche le dichiarazioni del collaboratore Simeone Giuseppe ed esclude, con motivazione adeguata e non contraddittoria o illogica, la indicazione dello stesso di partecipazione all'associazione dei due imputati; ritiene molto generiche le sue indicazioni.
6. Anche il motivo di ricorso, della Procura Generale presso la Corte di appello di Bari, del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante dell'art 74, terzo comma, T.U. stup. (per Proscia) risulta inammissibile. La Corte di appello adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come "l'allontanamento volontario del Proscia dal sodalizio, se anche non ha integrato una forma di collaborazione concreta può essere valutato in senso a lui favorevole ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche da valutarsi, anziché in forma equivalente, come nel giudizio di primo grado, in misura prevalente rispetto all'unica aggravante contestata al capo A dell'imputazione".
Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivata: "In tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati. (Conf. n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654)" (Sez. 5 - , Sentenza n. 33114 del 08/10/2020 Ud. (dep. 25/11/2020 ) Rv. 279838 - 02).
P.Q.M