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Sentenza — n. 40360/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40360/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40360/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trieste ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 17 novembre 2021 del Tribunale di Gorizia che ha condannato Massimo Brugnolo e Alberto Sessa per il reato ex art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000. Si deduce il vizio di violazione di legge sostenendo che il Tribunale ha omesso di disporre, ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, la confisca diretta, o in subordine per equivalente, del profitto del reato.

Regesto Legislator

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art. 624 cod. proc. pen, art. 624 c.p; Sentenza — n. 40360/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato. 1.1. Effettivamente il Tribunale di Gorizia, pur avendo affermato la penale responsabilità degli imputati per il reato ex art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, ha omesso di disporre la confisca obbligatoria ex art. 12-bis dello stesso decreto, in caso di condanna o applicazione della pena ex art. 444 cod, proc. pen. per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo, diretta, o in via subordinata per equivalente, del profitto del reato tributario per cui è intervenuta la condanna. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Trieste, trattandosi di sentenza appellabile. 1.2.

Parole chiave

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sottrazione dell'iva rimborso dell'IVA confisca dei proventi di reato ripresa dell'imposta sul valore aggiunto omissione del contribuente arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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art. 624 cod. proc. pen
Poiché l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, ma il rinvio concerne esclusivamente l'omessa confisca, deve dichiararsi ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., irrevocabile l'affermazione di responsabilità degli imputati in ordine al reato ex art.
art. 624 c.p
Annulla con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Trieste per l'ulteriore corso. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità degli imp
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTEnel procedimento a carico di: BRUGNOLO MASSIMO nato a MONFALCONE il 04/08/1963 inoltre: SESSA ALBERTO nato a MILANO (ITALIA) il 22/01/1962 avverso la sentenza del 17/11/2021 del TRIBUNALE di GORIZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; lette le conclusioni del PG GIANLUIGI PRATOLA Il PG chiede di annullare la sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca, con rinvio per nuovo esame sul punito al Tribunale di Gorizia. Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trieste ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 17 novembre 2021 del Tribunale di Gorizia che ha condannato Massimo Brugnolo e Alberto Sessa per il reato ex art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000. Si deduce il vizio di violazione di legge sostenendo che il Tribunale ha omesso di disporre, ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, la confisca diretta, o in subordine per equivalente, del profitto del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. 1.1. Effettivamente il Tribunale di Gorizia, pur avendo affermato la penale responsabilità degli imputati per il reato ex art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, ha omesso di disporre la confisca obbligatoria ex art. 12-bis dello stesso decreto, in caso di condanna o applicazione della pena ex art. 444 cod, proc. pen. per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo, diretta, o in via subordinata per equivalente, del profitto del reato tributario per cui è intervenuta la condanna. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Trieste, trattandosi di sentenza appellabile. 1.2.

La confisca, diretta o per equivalente, non può essere disposta ex art.620 cod. proc. pen. dalla Corte di cassazione, poiché richiede accertamenti di merito relativi all'entità del profitto, al suo rinvenimento o alla possibilità di procedere alla confisca per equivalente. Cfr. in tal senso Sez. 3, n. 3165 del 22/11/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278637 - 02, per cui, in tema di ricorso per cassazione, la sentenza di condanna per reato tributario, che abbia omesso la confisca del profitto ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, va parzialmente annullata con rinvio ove occorra verificare, mediante attività istruttorie precluse nel giudizio di legittimità, la possibilità di procedere in via prioritaria alla confisca diretta di tale profitto e, solo ove ciò sia impossibile, a quella per equivalente.

2. Poiché l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, ma il rinvio concerne esclusivamente l'omessa confisca, deve dichiararsi ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., irrevocabile l'affermazione di responsabilità degli imputati in ordine al reato ex art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000.

P.Q.M.

Annulla con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Trieste per l'ulteriore corso. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità degli imp