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Sentenza — n. 39849/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39849/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39849/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il difensore di Francesco Del Vecchio ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 24 marzo 2022 del Tribunale del riesame di Palermo che ha dichiarato inammissibile il riesame proposto avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 23 febbraio 2022. Il ricorrente ha poi fatto pervenire rinuncia senza indicazione dei motivi.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 39849/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente ha poi fatto pervenire rinuncia senza indicazione dei motivi.

Parole chiave

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azione di rivocazione del sequestro riserva di modificazione procedura di rivendicazione nel pignoramento sequestro di documenti impignorabilità allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DEL VECCHIO FRANCESCO nato a MILANO il 30/11/1966 avverso l'ordinanza del 24/03/2022 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; lette le conclusioni del PG STEFANO TOCCI Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Francesco Del Vecchio ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 24 marzo 2022 del Tribunale del riesame di Palermo che ha dichiarato inammissibile il riesame proposto avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 23 febbraio 2022. Il ricorrente ha poi fatto pervenire rinuncia senza indicazione dei motivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preso atto della rinuncia all'impugnazione, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per cassazione. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186. Solo quando il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla declaratoria di inammissibilità non seguono né la condanna alle spese processuali né quella al pagamento della sanzione pecuniaria, non essendo configurabile un'ipotesi di soccombenza (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marinaj, Rv. 25169401 che richiama Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 20616801). Con la rinuncia non risulta indicato se sussista una ragione di sopravvenuta carenza di interesse.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così