Sentenza — n. 39840/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 7/2/2022, la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia emessa il 9/10/2019 dal Tribunale di Macerata, con la quale Maddalena Meconi era stata giudicata colpevole del delitto di cui all'art. 639 cod. pen. e condannata alla pena di 70,00 euro di multa. Propone ricorso per cassazione la Meconi, a mezzo del proprio difensore, chiedendo, in primo luogo, pronunciarsi sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, alla luce dell'intervenuta remissione di querela, accettata dall'imputata; in subordine, si lamenta l'errata qualificazione della condotta, in luogo della violazione dell'art. 674 cod. pen., con conseguente estinzione per prescrizione della stessa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 639 cod. pen, art. 674 cod. pen; Sentenza — n. 39840/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Si è così verificata una causa estintiva del reato riconosciuto a carico della ricorrente - art. 639 cod. pen. - che deve pertanto essere dichiarata, non emergendo elementi per una pronuncia ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. pen.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Meconi Maddalena, nata a Civitanova Marche il 7/5/1947 avverso la sentenza del 7/2/2022 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha chiesto dichiarare l'annullamento senza rinvio della sentenza per estinzione del reato dovuta a remissione di querela
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 7/2/2022, la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia emessa il 9/10/2019 dal Tribunale di Macerata, con la quale Maddalena Meconi era stata giudicata colpevole del delitto di cui all'art. 639 cod. pen. e condannata alla pena di 70,00 euro di multa.
2. Propone ricorso per cassazione la Meconi, a mezzo del proprio difensore, chiedendo, in primo luogo, pronunciarsi sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, alla luce dell'intervenuta remissione di querela, accettata dall'imputata; in subordine, si lamenta l'errata qualificazione della condotta, in luogo della violazione dell'art. 674 cod. pen., con conseguente estinzione per prescrizione della stessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta fondato quanto al primo ed assorbente motivo.
4. In atti, sono stati prodotti i verbali di remissione della querela, a data 23/5/2022 e firma di Carla Minnucci, ed accettazione della remissione medesima, lo stesso giorno ad opera della Meconi.
5. Si è così verificata una causa estintiva del reato riconosciuto a carico della ricorrente - art. 639 cod. pen. - che deve pertanto essere dichiarata, non emergendo elementi per una pronuncia ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. pen.
6. Consegue l'eliminazione delle statuizioni civili, in quanto, come chiarito da questa Corte, la remissione di querela intervenuta nel corso del giudizio di cassazione determina l'estinzione del reato per tale causa, anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti (tra le altre, Sez. 4, 45594 dell'11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301; Sez. 2, n. 37688 del 8/7/2014, Gustinetti, Rv. 259989).
7. Le spese sono compensate tra le parti, come da scrittura privata tra le stesse del 10/5/2022.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela. Spese compensate tra le parti. Così deciso in Roma, il 29 settembre 2022 Il Consi liere est