Sentenza — n. 39172/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 12 novembre 2021 il GIP del Tribunale di Siena ha rigettato la richiesta di revoca del daspo applicato ai ricorrenti con provvedimento del Questore di Siena in data 18 gennaio 2021, successivamente convalidato dallo stesso GIP con ordinanze del 20 gennaio 2021.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 39172/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso in esame, invece, si tratta di provvedimento già convalidato e per giunta già in esecuzione da tempo. Ineccepibile è la risposta del GIP anche in merito alla pericolosità sociale, dal momento che il daspo era in esecuzione solo da dieci mesi su cinque anni, i due ricorrenti avevano commesso altri reati, esaminati analiticamente nel provvedimento impugnato, ed avevano già subito un altro daspo prima di quello in esame, il che era indicativo di una proclività al compimento di condotte pericolose per la pubblica incolumità. I ricorsi vanno pertanto rigettati con condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente 18 OTT 2022 SENTENZA Nur! SPERTO sui ricorsi proposti da Lua „ Biotti Luca, nato a Siena il 25/11/1984, Crocetta Lapo, nato a Siena il 25/06/1999, avverso l'ordinanza in data 12/11/2021 del GIP del Tribunale di Siena, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 12 novembre 2021 il GIP del Tribunale di Siena ha rigettato la richiesta di revoca del daspo applicato ai ricorrenti con provvedimento del Questore di Siena in data 18 gennaio 2021, successivamente convalidato dallo stesso GIP con ordinanze del 20 gennaio 2021.
2. La difesa presenta un unico ricorso per entrambi i ricorrenti affidato a due motivi. Con il primo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, sotto il profilo della tassatività e determinatezza, perché la società che attualmente gioca è la ACN Siena 1904, completamente diversa dalla società indicata nel provvedimento del Questore. Con il secondo lamenta l'omessa motivazione in merito alla pericolosità sociale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi sono infondati. Correttamente il GIP del Tribunale di Siena ha ritenuto che non rilevi l'inesatta indicazione della società calcistica, dal momento che nel provvedimento del Questore è specificata la squadra di calcio della città di Siena, che svolge i suoi incontri casalinghi presso il locale stadio, con la conseguenza che l'erronea denominazione del club precedente non ha impedito l'esecuzione del provvedimento né la sopravvenuta impossibilità a eseguirlo. I precedenti di questa Sezione, che hanno valorizzato la tassatività della prescrizione con riferimento alla corretta indicazione del nome della squadra, hanno avuto a oggetto il diverso caso della convalida del daspo emesso nei confronti di una società radiata per fallimento, per cui vi era obiettiva incertezza nell'osservanza dell'ordine del questore (Cass., Sez. 3, n. 3972 del 17/10/2018, Faticato, Rv. 275691-01 e n. 16476 del 17/10/2018, dep. 2019, Santamaria, Rv. 276287-01, con citazione dei precedenti in motivazione).
Nel caso in esame, invece, si tratta di provvedimento già convalidato e per giunta già in esecuzione da tempo. Ineccepibile è la risposta del GIP anche in merito alla pericolosità sociale, dal momento che il daspo era in esecuzione solo da dieci mesi su cinque anni, i due ricorrenti avevano commesso altri reati, esaminati analiticamente nel provvedimento impugnato, ed avevano già subito un altro daspo prima di quello in esame, il che era indicativo di una proclività al compimento di condotte pericolose per la pubblica incolumità. I ricorsi vanno pertanto rigettati con condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 25 maggio 2022 Il Consigl