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Sentenza — n. 38584/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38584/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38584/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Questore di Monza con provvedimento in data 31/03/2022, notificato il 01/04/2022, imponeva a Baruffa Alberto, Brojanigo Christian, Colinelli Angelo Antonino, Magro Luciano e Tomasetta Alessandro le prescrizioni di cui all'art. 6 della I. n. 401 del 1989; Il P.M., nel termine di 48 ore prescritto, richiedeva la convalida del provvedimento. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza con ordinanza depositata in data 02/04/2022, convalidava il provvedimento del Questore.

Regesto Legislator

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art. 13 Cost, art. 178 cod.proc.pen; Sentenza — n. 38584/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ne consegue che il mancato rispetto di tale termine dilatorio di quarantotto ore, necessariamente finalizzato a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa, integra violazione di legge e determina una nullità di ordine generale ex art. 178 cod.proc.pen., lett. c) (ex plurimis,; Sez.3, n.20366 del 02/12/2020, dep.24/05/2021, Rv.281341; Sez.3,n.6440 del 27/01/2016, Rv.266223; Sez.3, n.86 del 19/11/2009, dep.07/01/2010, Rv.246004; Sez.3, n.2471 del 11/12/2007, dep.17/01/2008,Rv.238537).

Parole chiave

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urgenza comprovata eccezioni processuali tardive tempestività dell'inoltro assunzione di prove a titolo cautelare ritardo del ministero pubblico procedura accelerata

Disposizioni normative citate

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art. 13 Cost
modif., rientra tra le forme di restrizione della libertà personale, per cui trovano applicazione le garanzie previste dall'art. 13 Cost.
art. 178 cod.proc.pen
Ne consegue che il mancato rispetto di tale termine dilatorio di quarantotto ore, necessariamente finalizzato a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa, integra violazione di legge e determina una nullità di ordine generale ex art. 178 cod.proc.pen., lett.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Baruffa Alberto, nato a Schio il 27/05/1992 Brojanigo Christian, nato a Abano Terme il 16/06/1974 Colinelli Angelo Antonino, nato a San Cipirello il 06/08/1966 Magro Luciano, nato a Monza il 08/01/1972 Tomasetta Alessandro, nato a Seregno il 07/07/1980 avverso l'ordinanza del 02/04/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Questore di Monza con provvedimento in data 31/03/2022, notificato il 01/04/2022, imponeva a Baruffa Alberto, Brojanigo Christian, Colinelli Angelo Antonino, Magro Luciano e Tomasetta Alessandro le prescrizioni di cui all'art. 6 della I. n. 401 del 1989; Il P.M., nel termine di 48 ore prescritto, richiedeva la convalida del provvedimento. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza con ordinanza depositata in data 02/04/2022, convalidava il provvedimento del Questore.

2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione Baruffa Alberto, Brojanigo Christian, Colinelli Angelo Antonino, Magro Luciano e Tomasetta Alessandro, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo lamentano la violazione del diritto di difesa per inosservanza del termine di 48 ore riconosciuto all'interessato o al difensore per presentare memorie prima della pronuncia del Giudice per le indagini preliminari, con palese violazione del diritto di difesa e conseguente nullità di ordine generale ex art. 178 lett.

c) cod.proc.pen. Con il secondo motivo lamentano la violazione del diritto di difesa. 178 lett.

c) cod.proc.pen. per omesso esame della memoria difensiva depositata tempestivamente, a mezzo PEC. Chiedono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente dell'ulteriore censura proposta.

2. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 512 del 2002, ha affermato che la misura di prevenzione di cui della L. 13 dicembre 1989, n. 401 art. 6, comma 2 e succ. modif., rientra tra le forme di restrizione della libertà personale, per cui trovano applicazione le garanzie previste dall'art. 13 Cost. e, ribadito quanto già sostenuto in precedenza (cfr. sent. n. 144 del 1997) e, cioè, la necessità che il destinatario del provvedimento impositivo della misura abbia "una piena e previa conoscenza dei diritti di difesa di cui può fruire in tale giudizio" Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 44273/2004), dopo aver richiamato il contenuto delle decisioni della Corte costituzionale sopraindicate, hanno affermato, quanto al diritto di difesa, che il soggetto destinatario della misura deve poter interloquire nel procedimento, presentando memorie e deduzioni ed esaminando la documentazione che giustifica l'adozione della misura e che è stata trasmessa dal Questore e perché tale diritto di difesa possa concretamente esercitarsi è necessario che venga riconosciuto al destinatario del provvedimento un congruo termine.

E poiché il P.M. ha il termine di 48 ore (dalla notifica del provvedimento del Questore) per richiedere o meno la convalida del provvedimento del Questore, deve ritenersi che anche l'interessato abbia analogo termine (decorrente ugualmente dalla notifica) che gli consenta di esercitare il suo diritto di difesa (ex plurimis, Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016 Rv. 266769 - 01 La Marca; Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016 Rv. 266223 - 01 Michelotto; Sez. 3, n. 50456 del 11/11/2015 Rv. 267281 - 01 Murari ). Costituisce, quindi, ius receptum che il Giudice, chiamato a convalidare il provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di P.S., ha l'obbligo di verificare il rispetto del diritto di difesa del destinatario della misura, diritto da esercitarsi attraverso un "contraddittorio cartolare" nel termine dilatorio di quarantotto ore decorrente dalla notifica del provvedimento, termine entro il quale il P.M. può richiedere la convalida e l'interessato può presentare memorie e deduzioni.

Ne consegue che il mancato rispetto di tale termine dilatorio di quarantotto ore, necessariamente finalizzato a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa, integra violazione di legge e determina una nullità di ordine generale ex art. 178 cod.proc.pen., lett. c) (ex plurimis,; Sez.3, n.20366 del 02/12/2020, dep.24/05/2021, Rv.281341; Sez.3,n.6440 del 27/01/2016, Rv.266223; Sez.3, n.86 del 19/11/2009, dep.07/01/2010, Rv.246004; Sez.3, n.2471 del 11/12/2007, dep.17/01/2008,Rv.238537).

3. Nella specie, risulta dagli atti che il decreto del Questore di Monza è stato notificato agli attuali ricorrenti in data 01/04/2022 (alle ore 17.00 a Baruffa Alberto, alle ore 11.00 a Brojanigo Christian, alle ore 7.40 a Colinelli Angelo Antonio, alle ore 8.45 a Magro Luciano, alle ore 8.00 a Tomasetta Alessandro); la richiesta di convalida è stata presentata dal P.M. nei termini di legge ed il provvedimento di convalida è stato emesso e depositato in data 02/04/2022, prima della scadenza del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore agli interessati. Risulta, pertanto, evidente che è stato limitato temporalmente il diritto dei ricorrenti di accedere agli atti enunciato dall'art. 6 comma 2 bis della legge n. 401/89 e, conseguentemente, di esercitare in maniera piena il diritto di difesa con la presentazione di memorie o deduzioni.

4. Afferendo il vizio alla procedura di convalida, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio (Sez.3, n. 50456 del 11/11/2015, Rv. 267281 - 01; Sez.3 n.18244 del 29/01/2013, Rv.255425; Sez. 3, n. 18530 del 10/3/2010, Rv 247041), con la conseguente declaratoria di cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia dei provvedimenti del Questore di Monza in data 31/03/2022, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comun