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Sentenza — n. 38582/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38582/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38582/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Questore di Monza con provvedimento in data 28/02/2022, notificato il 04/03/2022, ore 10.17, imponeva a Dana Salomone le prescrizioni di cui all'art. 6 della I. n. 401 del 1989; Il P.M., nel termine di 48 ore prescritto, richiedeva la convalida del provvedimento. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza con ordinanza depositata in data 07/03/2022, ore 09.00, convalidava il provvedimento del Questore.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 38582/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Risulta dagli atti che il decreto del Questore di Monza è stato notificato al ricorrente in data 04/03/2022; la richiesta di convalida è stata presentata dal P.M. nei termini di legge ed il provvedimento di convalida è stato emesso e depositato in data 07/03/2022, nel rispetto della scadenza del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore all'interessato. Il ricorrente ha comprovato che risultava tempestivamente inviata nell'interesse del Dana una memoria difensiva, a mezzo PEC, in data 05/03/2022 alle ore 18.17 - e, quindi, tempestivamente, entro il termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento questorile all'interessato - il cui esame, però, è stato omesso nell'ordinanza impugnata.

Parole chiave

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violazione del principio di celerità carenza di urgenza eccesso di legittima difesa diritti della difesa omissione di soccorso difesa obbligatoria
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Dana Salomone, nato a Milano il 09/10/1961 avverso l'ordinanza del 07/03/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Questore di Monza con provvedimento in data 28/02/2022, notificato il 04/03/2022, ore 10.17, imponeva a Dana Salomone le prescrizioni di cui all'art. 6 della I. n. 401 del 1989; Il P.M., nel termine di 48 ore prescritto, richiedeva la convalida del provvedimento. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza con ordinanza depositata in data 07/03/2022, ore 09.00, convalidava il provvedimento del Questore.

2. Propone ricorso per cassazione Dana Salomone, a mezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta la violazione del diritto di difesa. 178 lett.

c) cod.proc.pen. per omesso esame della memoria difensiva inviata tempestivamente, a mezzo PEC, in data 05/03/2022 alle ore 18.17. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 125 cpp e 13 Cost. e difetto di motivazione in relazione alle ragioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione di una misura lesiva della libertà personale. Con il terzo motivo deduce difetto di motivazione in relazione al presupposto della pericolosità del soggetto diffidato. Con il quarto motivo deduce violazione degli artt. 3 e 10 I 241/1990 e difetto di motivazione del provvedimento del Questore in relazione al principio di gradualità della sanzione e del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari in relazione alla congruità della stessa. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente delle ulteriori doglianze proposte.

2. Risulta dagli atti che il decreto del Questore di Monza è stato notificato al ricorrente in data 04/03/2022; la richiesta di convalida è stata presentata dal P.M. nei termini di legge ed il provvedimento di convalida è stato emesso e depositato in data 07/03/2022, nel rispetto della scadenza del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore all'interessato. Il ricorrente ha comprovato che risultava tempestivamente inviata nell'interesse del Dana una memoria difensiva, a mezzo PEC, in data 05/03/2022 alle ore 18.17 - e, quindi, tempestivamente, entro il termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento questorile all'interessato - il cui esame, però, è stato omesso nell'ordinanza impugnata.

3. Va ricordato che il termine entro cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, che, quindi, non può provvedere prima della relativa scadenza, è di 48 ore decorrenti dalla sua notifica all'interessato (cfr. Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016 Rv. 266769 - 01 La Marca; Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016 Rv. 266223 - 01 Michelotto; Sez. 3, n. 50456 del 11/11/2015 Rv. 267281 - 01 Murari); nel procedimento di convalida del divieto di accedere a manifestazioni sportive con obbligo di presentazione all'ufficio di p.s., è ammissibile la presentazione delle richieste e delle memorie delle parti al giudice competente tramite PEC, atteso che l'art. 6, comma 2-bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401, non prescrive che i predetti atti debbano essere necessariamente depositati in cancelleria ed essendo ciò connaturale alla particolare natura, cartolare ed informale, del procedimento ed alla ristrettezza dei termini, stabiliti "ad horas", entro cui deve concludersi il controllo di legalità di provvedimenti che limitano la libertà personale, pena l'inefficacia delle relative prescrizioni (Sez.3, n.11475 del 17/12/2018, deo. 14/03/2019, Rv. 275185 - 01;

Sez.3, n. 17844 del 12/12/2018, dep.30/04/2019, Rv. 275600 - 01).

4. Ciò posto, va osservato che questa Corte ha già affermato che è nulla, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata entro il termine di quarantotto ore dalla notifica al diffidato (Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020, dep. 2021, Lupo, Rv. 281321; Sez. 3, n. 2862 del 13/11/2014, dep. 2015, Luraschi, Rv. 262900; Sez. 3, n. 20143 del 10/03/2010, Vezzoli e altri Rv. 247174 - 01;

Rv. 247174; da ult. Sez. 3, n. 7131 del 03/02/2022, Colombo, non mass.). Tale condivisibile principio trae origine dall'esigenza di intendere la garanzia offerta al diffidato non in senso meramente formale, come possibilità di interlocuzione attraverso la presentazione di memorie nel termine previsto, ma come garanzia effettiva che impone al giudice una valutazione delle deduzioni difensive. Il rispetto del contraddittorio, infatti, esige non solo che la parte possa interloquire, esprimendo le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta avanzata dal questore, ma che queste siano valutate, ove pertinenti e rilevanti, dal Giudice per le indagini preliminari nel provvedimento conclusivo, il quale deve spiegare, pur in maniera sintetica, perché dette ragioni non siano meritevoli di accoglimento. k r. l dx., 0,12 3 5.

Ne consegue, proprio per effetto della mancata considerazione della memoria e, dunque, in ragione della violazione del diritto di difesa, da intendersi in senso non solo formale ma anche sostanziale, la illegittimità della convalida.

6. Va, quindi, disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata perché il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Monza proceda a nuova valutazione; l'annullamento con rinvio determina la sospensione dell'efficacia del provvedimento del Questore nelle more della nuova valutazione che il G.i.p., in sede di rinvio, è tenuto a svolgere prendendo in esame la memoria pretermessa (Sez. 3, n. 20143 del 10/03/2010, Rv.247174 - 01, cit.).

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Monza in diversa composizione personale e dichiara sospesa l'efficacia del decreto del Questore di Monza in data 28/02/2022 limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria per la co