Sentenza — n. 38577/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Como, in sede di riesame, con ordinanza del 10 marzo 2022, ha rigettato l'istanza di riesame di Anesa Marco, avverso il decreto di sequestro preventivo delle somme sui conti correnti e dei titoli intestati alla società Robot società cooperativa, nonché dei beni personali di Anesa Marco, fino alla concorrenza di euro 1.504.609,71, relativamente ai reati tributari in accertamento.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 316-ter cod. pen, art. 240 cod. pen; Sentenza — n. 38577/2022 — snpen · Corte di Cassazione: i 3. Il ricorso risulta fondato e l'ordinanza deve annullarsi con rinvio al Tribunale di Como, Sezione riesame. L'obbligo di motivazione sul periculum sussiste per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria per reati tributari. L'unico caso che non richiede motivazione sul periculum riguarda le ipotesi di reato previste dall'art. 321 comma 2 bis del cod. proc. pen. - i delitti dei Pubblici Ufficiali contro la pubblica amministrazione - ("Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca").
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANESA MARCO nato a VARESE il 16/09/1991 avverso l'ordinanza del 10/03/2022 del TRIB. LIBERTA' di COMO udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del PG GIANLUIGI PRATOLA: "Annullamento con rinvio",
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Como, in sede di riesame, con ordinanza del 10 marzo 2022, ha rigettato l'istanza di riesame di Anesa Marco, avverso il decreto di sequestro preventivo delle somme sui conti correnti e dei titoli intestati alla società Robot società cooperativa, nonché dei beni personali di Anesa Marco, fino alla concorrenza di euro 1.504.609,71, relativamente ai reati tributari in accertamento.
2. Ricorre in cassazione Anesa Marco, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.
1. Violazione di legge (art. 321, cod. proc. pen. e 12 bis d. Igs. 74 del 2000). Nell'istanza di riesame la difesa aveva eccepito la nullità del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, per mancanza della motivazione sul periculum in mora. Per il Tribunale del riesame il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari non doveva essere motivato sul periculum in mora, in quanto la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (Sez. U - , Sentenza n. 36959 del 24/06/2021 Cc. - dep. 11/10/2021 - Rv. 281848 - 01) non sarebbe riferibile al sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, per i reati tributari. Invece, anche per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria sussiste lo specifico onere di motivazione sul periculum evidenziato dalla Cassazione a Sezioni Unite. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
i 3. Il ricorso risulta fondato e l'ordinanza deve annullarsi con rinvio al Tribunale di Como, Sezione riesame. L'obbligo di motivazione sul periculum sussiste per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria per reati tributari. L'unico caso che non richiede motivazione sul periculum riguarda le ipotesi di reato previste dall'art. 321 comma 2 bis del cod. proc. pen. - i delitti dei Pubblici Ufficiali contro la pubblica amministrazione - ("Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca").
Ai fini dell'adozione del sequestro preventivo preordinato alla confisca ex art. 322-ter cod. pen, è sufficiente, qualora sussista il fumus di uno dei delitti contro la pubblica amministrazione, il mero presupposto della confiscabilità del bene, senza alcuna ulteriore specificazione in ordine alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con sentenza di condanna e di applicazione della pena. (Nella specie, relativa al reato di cui all'art. 316-ter cod. pen., la Corte ha richiamato l'art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen. che contempla un'ipotesi speciale di sequestro preventivo funzionale alla confisca, con carattere obbligatorio, prevista per la categoria dei suddetti reati). (Sez. 6 - , Sentenza n. 12513 del 23/02/2022 Cc., dep. 04/04/2022, Rv. 283054 - 01).
Per tutte le altre ipotesi di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, sia obbligatoria sia facoltativa, la motivazione sul periculum è requisito necessario del provvedimento: "Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiarito che l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato.)" (Sez.
U - , Sentenza n. 36959 del 24/06/2021 Cc., dep. 11/10/2021, Rv. 281848 - 01).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Como competente a