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Sentenza — n. 38359/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38359/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38359/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Firenze, in sede di riesame, con ordinanza del 31 gennaio 2021 ha parzialmente accolto l'istanza di riesame proposta da D'Amico Raimondo in proprio e quale titolare della ditta individuale Global Center C.E.D. di D'Amico Raimondo, avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze del 13 dicembre 2021, relativamente ai reati in accertamento di bancarotta e numerosi reati fiscali. Il Tribunale del riesame dissequestrava il conto personale del ricorrente (n. 056520436, BNL agenzia di Prato) e rigettava nel resto per il conto corrente della ditta individuale Global Center C.E.D. di D'Amico Raimondo e per l'autovettura Mercedes GLE 350, tg. FD091CM.

Regesto Legislator

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art 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 38359/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Violazione di legge (art. 240, 322 ter cod. pen., 321 cod. proc. pen. e 12 bis d. Igs. 74 del 2000) relativamente all'autovettura Mercedes tg FD 091CM. La vettura risulta intestata al ricorrente, e acquistata usata il 24 maggio 2021 al prezzo di euro 7.000,00. Il Tribunale ha ritenuto che la vettura fosse in uso all'indagato Stefano D'Amico, richiamando una nota della P.G. Non si esclude un utilizzo dell'auto del figlio del ricorrente, ma non risulta un suo uso esclusivo. Nelle famiglie a volte una vettura viene usata da tutti. In considerazione del reddito da pensione, di euro 1.800,00 mensili, la vettura non risulta un bene con un valore sproporzionato alle condizioni economiche del ricorrente. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Parole chiave

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sequestro di un veicolo occultamento di beni detentore di veicolo impiego illecito di valori patrimoniali confisca dei proventi di reato bene sequestrato

Disposizioni normative citate

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art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'AMICO RAIMONDO nato il 30/06/1938 avverso l'ordinanza del 31/01/2022 del TRIB. LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del PG GIANLUIGI PRATOLA: "Inammissibilità del ricorso"; L'Avv. Davide PUCCI ha presentato conclusioni scritte con richiesta di accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Firenze, in sede di riesame, con ordinanza del 31 gennaio 2021 ha parzialmente accolto l'istanza di riesame proposta da D'Amico Raimondo in proprio e quale titolare della ditta individuale Global Center C.E.D. di D'Amico Raimondo, avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze del 13 dicembre 2021, relativamente ai reati in accertamento di bancarotta e numerosi reati fiscali. Il Tribunale del riesame dissequestrava il conto personale del ricorrente (n. 056520436, BNL agenzia di Prato) e rigettava nel resto per il conto corrente della ditta individuale Global Center C.E.D. di D'Amico Raimondo e per l'autovettura Mercedes GLE 350, tg. FD091CM.

2. Ricorre in cassazione D'Amico Raimondo in proprio e quale titolare della ditta individuale Global Center C.E.D. di D'Amico Raimondo, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

1. Relativamente al sequestro delle somme sul conto corrente della ditta individuale Global Center C.E.D. di D'Amico Raimondo: violazione di legge (art. 240, 322 ter cod. pen., 12 bis d. Igs. 74 del 2000 e 321 cod. proc. pen.) con travisamento delle prove. Per il Tribunale del riesame i beni sequestrati sarebbero direttamente nella disponibilità dell'indagato Stefano D'Amico, figlio del ricorrente, considerato amministratore di fatto della ditta individuale Global Center C.E.D. di D'Amico Raimondo. Dagli atti della P.G. emerge chiaramente che le somme sul conto corrente in oggetto sono state sequestrate in quanto l'indagata, Pratesi Alessandra, aveva la delega ad operare sul conto.

Il sequestro, quindi, non è riferibile all'indagato Stefano D'Amico, quale presunto amministratore di fatto della ditta individuale titolare del conto i corrente. Pratesi Alessandra si era dimessa dalla carica in data 22 ottobre 2021 e alla data del sequestro la stessa non era più dipendente della ditta Global Center C.E.D. di D'Amico Raimondo. La Procura, inoltre, non ha mai adottato o richiesto al giudice nessuna misura nei confronti della ditta Global Center C.E.D. di D'Amico Raimondo e, pertanto, la stessa deve ritenersi completamente estranea ai reati in accertamento, contrariamente a quanto sostenuto nell'ordinanza impugnata.

Nessun asservimento della ditta alla commissione dei reati in accertamento sussiste. Le somme sul conto corrente sono, del resto, lecite in quanto si riferiscono ad entrate successive alla data di commissione dei reati. 2.

2. Omessa disposizione della restituzione delle somme di cui al conto corrente personale del ricorrente D'Amico Raimondo. Il Tribunale del riesame ha disposto il dissequestro del conto personale del ricorrente, ma non ha ordinato la restituzione della somma di euro 5.610,58 che era accreditata sul conto. Il Tribunale del riesame avrebbe dovuto ordinare la restituzione della somma, non limitarsi al dissequestro del conto corrente. 2.

3. Violazione di legge (art. 240, 322 ter cod. pen., 321 cod. proc. pen. e 12 bis d. Igs. 74 del 2000) relativamente all'autovettura Mercedes tg FD 091CM. La vettura risulta intestata al ricorrente, e acquistata usata il 24 maggio 2021 al prezzo di euro 7.000,00. Il Tribunale ha ritenuto che la vettura fosse in uso all'indagato Stefano D'Amico, richiamando una nota della P.G. Non si esclude un utilizzo dell'auto del figlio del ricorrente, ma non risulta un suo uso esclusivo. Nelle famiglie a volte una vettura viene usata da tutti. In considerazione del reddito da pensione, di euro 1.800,00 mensili, la vettura non risulta un bene con un valore sproporzionato alle condizioni economiche del ricorrente. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta inammissibile perché proposto per vizi della motivazione, con motivi generici e manifestamente infondati.

4. Sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso per cassazione unicamente per motivi di violazione di legge, e non per vizio di motivazione. Nella specie i motivi di ricorso risultano proposti, sostanzialmente, per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, art. 606, comma 1, lettera E, del cod. proc. pen. (nella valutazione sostanziale e anche letterale del ricorso). Il ricorso in cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 - dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093;

Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692). Tuttavia, nella specie non ricorre una violazione di legge (e nemmeno l'apparenza della motivazione) e, conseguentemente, il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato. Infatti, il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica, completa e dettagliata, con corretta applicazione dei principi in materia espressi da questa Corte di Cassazione, e rileva come le somme del conto corrente intestato alla ditta Global Center C.E.D. di D'Amico Raimondo sono riferibili a Stefano D'Amico, indagato, quale amministratore di fatto della ditta Global Center C.E.D. di D'Amico Raimondo.

Il Tribunale del riesame rileva anche l'assenza di contestazioni in sede di riesame della qualifica di amministratore di fatto di Stefano D'Amore ("ma, come incontroverso, amministrata di fatto dall'indagato"). Su questi aspetti il ricorso in cassazione non si confronta, ma in modo alquanto generico prospetta un vizio della motivazione.

5. Generico il motivo sull'omessa restituzione delle somme del conto corrente personale del ricorrente. Il Tribunale del riesame nel dispositivo dell'ordinanza dispone "il dissequestro e la restituzione al ricorrente del conto corrente bancario numero 056520436". E', quindi, una mera questione di esecuzione del provvedimento non prospettabile con il ricorso in cassazione.

6. Anche il motivo sul sequestro della vettura risulta manifestamente infondato. Il Tribunale del riesame, richiamando la nota della Guardia di Finanza del 4 gennaio 2022, rileva come la Mercedes è in uso all'indagato Stefano D'Amigo. Il ricorso in cassazione in modo alquanto generico contesta la motivazione del provvedimento e non prospetta violazioni di legge. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell