Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 38177/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38177/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38177/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 7 giugno 2021, la Corte di appello di Lecce, ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi il 17 maggio 2019, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di due anni di reclusione, oltre pene accessorie, per il reato di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, esercente attività di produzione di olio d'oliva grezzo, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicato nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2011 elementi attivi per un ammontare inferiore a quelli effettivi, pari ad C 933.949,82 che, se dichiarati, avrebbero comportato una maggiore imposta ai fini IRPEF di C 410.944,00 ed una maggiore imposta ai fini IVA di C 32.069,00.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 38177/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U., n. 24630 del 26/03/2015, Rv. 263598). Tale principio si attaglia al caso di specie, in cui vi è stata la mancata partecipazione dei difensori di fiducia all'udienza dell'8 febbraio 2021, celebrata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 1, del d.l. n. 149 del 2020, non avendo l'imputato espresso la volontà di comparire nel termine perentorio e nelle forme di cui al medesimo art. 23 del d.l. n. 149 del 2020 e non essendo stata avanzata richiesta di discussione orale; richiesta che i difensori non avrebbero comunque potuto avanzare in quanto non informati della data della trattazione del procedimento.

Parole chiave

Generato dall'IA
violazione dell'obbligo di informare notificazione viziata inosservanza delle norme sulla competenza violazioni delle norme procedurali violazione della diligenza professionale oltraggio alla corte
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Dormio Giacomo, nato a Monopoli il 15/06/1966 avverso la sentenza del 07/06/2021 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7 giugno 2021, la Corte di appello di Lecce, ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi il 17 maggio 2019, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di due anni di reclusione, oltre pene accessorie, per il reato di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, esercente attività di produzione di olio d'oliva grezzo, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicato nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2011 elementi attivi per un ammontare inferiore a quelli effettivi, pari ad C 933.949,82 che, se dichiarati, avrebbero comportato una maggiore imposta ai fini IRPEF di C 410.944,00 ed una maggiore imposta ai fini IVA di C 32.069,00.

2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di ricorso, la violazione degli artt. 178, comma 1, lettera c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. per l'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza in appello al difensore. Più nel dettaglio, il decreto di citazione per l'udienza dell'8 febbraio 2021 sarebbe stato notificato presso l'avvocato Angela Matarrese del foro di Brindisi, in qualità di difensore dell'imputato. Quest'ultimo, invece, sarebbe stato solo domiciliato presso di lei, mentre i suoi difensori in appello sarebbero stati l'avvocato Giuseppe Lanzalone, sottoscrittore anche del ricorso per cassazione, e l'avvocato Gaetano Sansone, nei confronti dei quali non sarebbe stata effettuata alcuna notifica; con conseguente violazione del diritto di difesa e nullità assoluta e insanabile del giudizio di appello e del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato. Come risulta dagli atti di causa, e come correttamente dedotto dalla difesa, la notifica del decreto di fissazione dell'udienza in appello dell'8 febbraio 2021 è stata effettuata esclusivamente nei confronti dell'avvocato Angela Matarrese, in qualità di difensore dell'imputato, pur essendo, in realtà, unicamente suo domiciliatario, mentre è stata omessa qualsiasi notificazione agli avvocati di fiducia Giuseppe Lanzalone e Gaetano Sansone. In punto di diritto si precisa che l'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza in appello ex art. 601, comma 5, cod. proc. pen. al difensore di fiducia dell'imputato, il quale non abbia partecipato alla relativa udienza, integra una nullità assoluta e insanabile ai sensi degli artt. 178, comma 1, lettera c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., rilevabile in ogni stato e grado del giudizio (ex multis, Sez. 2, n. 3945 del 12/01/2017, Rv. 269058;

Sez. U., n. 24630 del 26/03/2015, Rv. 263598). Tale principio si attaglia al caso di specie, in cui vi è stata la mancata partecipazione dei difensori di fiducia all'udienza dell'8 febbraio 2021, celebrata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 1, del d.l. n. 149 del 2020, non avendo l'imputato espresso la volontà di comparire nel termine perentorio e nelle forme di cui al medesimo art. 23 del d.l. n. 149 del 2020 e non essendo stata avanzata richiesta di discussione orale; richiesta che i difensori non avrebbero comunque potuto avanzare in quanto non informati della data della trattazione del procedimento.

4. Dunque, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce, perché proceda a nuovo giudizio, tenendo conto del principio sopra affermato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di