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Sentenza — n. 37929/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37929/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37929/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Ben Hammar Hakim ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno di convalida del decreto del Questore di Salerno del 5 marzo 2022 di applicazione dell'obbligo di comparizione in occasione delle partite di calcio della Academy Ebolitana deducendo, con l'unico motivo, il vizio di violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Il provvedimento impugnato sarebbe in contrasto con l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Salerno che non avrebbe revocato l'affidamento in prova ai servizi sociali, a cui il ricorrente era sottoposto, in base allo stesso fatto per cui è stato emesso il provvedimento del Questore.

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Sentenza — n. 37929/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Il provvedimento impugnato sarebbe in contrasto con l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Salerno che non avrebbe revocato l'affidamento in prova ai servizi sociali, a cui il ricorrente era sottoposto, in base allo stesso fatto per cui è stato emesso il provvedimento del Questore.

Parole chiave

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diritto dello sport espulsione nonostante gravi patologie calciatore professionista provvedimento sanitario d'integrazione inesigibile malgrado lesioni salute divieto di dissimulare il proprio viso

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile ex art. 581 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BEN HAMMAR HAKIM nato a EBOLI il 03/03/1992 avverso l'ordinanza del 04/04/2022 del GIP TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; lette le conclusioni del PG Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso g OTT 2022 O

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Ben Hammar Hakim ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno di convalida del decreto del Questore di Salerno del 5 marzo 2022 di applicazione dell'obbligo di comparizione in occasione delle partite di calcio della Academy Ebolitana deducendo, con l'unico motivo, il vizio di violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Il provvedimento impugnato sarebbe in contrasto con l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Salerno che non avrebbe revocato l'affidamento in prova ai servizi sociali, a cui il ricorrente era sottoposto, in base allo stesso fatto per cui è stato emesso il provvedimento del Questore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile ex art. 581 cod. proc. pen. per genericità. Si deduce il vizio di violazione di legge sostanziale senza neanche indicare quali norme sarebbero state violate. Del tutto irrilevante ai fini della convalida del provvedimento del Questore è la valutazione del Tribunale di sorveglianza, peraltro non allegata. Il ricorso non si confronta in alcun modo con la motivazione dell'ordinanza impugnata ed è inammissibile anche per la mancanza del requisito della specificità estrinseca.

2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così