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Sentenza — n. 37244/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37244/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37244/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza del 23 novembre 2021 il Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato l'appello proposto da Luigi Mastrominico, avverso l'ordinanza del 24 settembre 2021 del Tribunale di Napoli Nord, con cui è stata rigettata la richiesta di restituzione dei beni immobili sottoposti a sequestro preventivo dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord in data 16 e 28 settembre 2016.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 37244/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il Tribunale del riesame si sarebbe limitato a ritenere irrilevanti tali garanzie reali, senza esporne i motivi e omettendo di considerare come il fine della confisca sia rappresentato proprio dalla garanzia per l'Amministrazione finanziaria di recuperare quanto non versato dal contribuente. Inoltre, l'importante consistenza patrimoniale di garanzia offerte all'Agenzia delle Entrate consentirebbe di ritenere raggiunto lo scopo della confisca.

Parole chiave

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restituzione della garanzia restituzione di fondo beni sequestrati confisca dei beni restituzione dell'assistenza sociale restituzione dei conferimenti
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MASTROMINICO LUIGI nato a FRATTAMAGGIORE il 03/02/1956 avverso l'ordinanza del 23/11/2021 del TRIB. LIBERTA' di SANTA MARIA CAPUA VETERE udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; lette le conclusioni del PG FRANCESCA COSTANTINI Il PG chiede il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza del 23 novembre 2021 il Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato l'appello proposto da Luigi Mastrominico, avverso l'ordinanza del 24 settembre 2021 del Tribunale di Napoli Nord, con cui è stata rigettata la richiesta di restituzione dei beni immobili sottoposti a sequestro preventivo dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord in data 16 e 28 settembre 2016.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. Con l'unico motivo si deduce il vizio di violazione di legge, in particolare per motivazione apparente. Il ricorrente è stato condannato il 21 settembre 2021 alla pena di 9 mesi di reclusione per il reato ex art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, con la sospensione condizionale della pena, e la confisca dei beni in sequestro, sospensivamente condizionata all'inadempimento dell'impegno assunto dall'imputato con l'Agenzia delle entrate. Dopo aver riassunto i motivi di appello, si sostiene che il Tribunale del riesame avrebbe confermato l'ordinanza del Tribunale di Napoli Nord con una motivazione apparente rispetto alla argomentazione difensiva circa l'avere l'imputato fornito all'Agenzia delle entrate, a copertura del credito, garanzie reali di importo maggiore rispetto al debito residuo di soli C 500.000.

Il Tribunale del riesame si sarebbe limitato a ritenere irrilevanti tali garanzie reali, senza esporne i motivi e omettendo di considerare come il fine della confisca sia rappresentato proprio dalla garanzia per l'Amministrazione finanziaria di recuperare quanto non versato dal contribuente. Inoltre, l'importante consistenza patrimoniale di garanzia offerte all'Agenzia delle Entrate consentirebbe di ritenere raggiunto lo scopo della confisca.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. 1.1. Con l'unico motivo si deduce il vizio di violazione di legge per motivazione apparente: è apparente la motivazione tale da rendere l'apparato argomentativo, posto a sostegno del provvedimento, privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi, inidonei, a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.1.2. Le argomentazioni sulla necessità del mantenimento in sequestro dei beni immobili del ricorrente, finalizzato alla confisca per equivalente già disposta con la sentenza di condanna, sono particolarmente articolate mentre il ricorso non si confronta appieno con le stesse, indugiando in particolare sull'analisi di una particolare frase della motivazione dell'ordinanza, volta ad affermare, nel contesto di più ampia, puntuale e perspicua motivazione sul mantenimento del sequestro, che le garanzie reali rilasciate all'Agenzia delle entrate sono irrilevanti rispetto alla necessità di mantenere la predetta misura, attesa l'entità delle somme ancora da erogare.

2. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese