Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 36821/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming cattle waste discharge is only an administrative offense under Italian environmental law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36821/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible against a first-instance conviction for environmental violations. The appellant argued that cattle waste discharges are merely administrative offenses under specific legislative provisions, while the defense also claimed the act was caused by unavoidable weather conditions. The court rejected these arguments, ruling that the specific conduct of utilizing agricultural effluents without prior communication constituted a distinct criminal offense under the cited decree, rendering the appeal's legal grounds unfounded.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 137, comma 14, d.lgs. n. 152 del 2006; The utilization of agricultural effluents without prior communication to the municipality constitutes a criminal offense distinct from administrative violations regarding domestic wastewater, and defenses based on weather conditions or legislative assimilation are inadmissible if the specific criminal elements are met.

Parole chiave

Generato dall'IA
environmental criminal law agricultural effluents prior communication requirement administrative vs criminal offense inadmissible cassation appeal cattle waste discharge Italian environmental decree rifiuto agricolo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 137, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006
Il Tribunale avrebbe erroneamente applicato l'art. 137, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, poiché il reato sarebbe stato depenalizzato.
Art. 137, comma 14, d.lgs. n. 152 del 2006
Con la sentenza del 7 settembre 2021 il Tribunale di Frosinone ha condannato Mauro Zomparelli alla pena di € 1.500,00 di ammenda per il reato ex art. 137, commi 1 e 14, d.lgs.
Art. 133, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006
152 del 2006, assimila le acque reflue provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame alle acque reflue domestiche, sicché lo scarico senza autorizzazione di tali acque concretizzerebbe solo l'illecito amministrativo ex art. 133, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006.
Art. 101, comma 7, lett. b), d.lgs. n. 152 del 2006
Ex art. 101, comma 7, lett. b), d.lgs. n. 152 del 2006 e sulla base della giurisprudenza, le acque provenienti da imprese dedite all'allevamento di bestiame sarebbero equiparate alle acque reflue domestiche; l'imputato avrebbe commesso un illecito amministrativo di competenza della Regione Lazio.
Art. 318-bis T.U.A.
152 del 2006, di aver effettuato l'utilizzazione agronomica degli effluenti in assenza della preventiva comunicazione al comune di Amaseno, anche dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 318-bis T.U.A., per la regolarizzazione delle prescrizioni impartite nell'accesso del 30 maggio 2017.
Art. 54 cod. pen.
Il Tribunale, nel negare l'applicazione dell'art. 54 cod. pen., non avrebbe valutato che i cambiamenti climatici possono determinare fenomeni atmosferici improvvisi, violenti e duraturi, capaci di generare allagamenti e rendere impraticabili i lavori di raccolta e scarico del letame sui terreni.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 54 cod. pen
Il Tribunale, nel negare l'applicazione dell'art. 54 cod. pen., non avrebbe valutato che i cambiamenti climatici possono determinare fenomeni atmosferici improvvisi, violenti e duraturi, capaci di generare allagamenti e rendere impraticabili i lavori di raccolta e scarico del letame sui terreni.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZOMPARELLI MAURO nato a AMASENO il 22/03/1974 avverso la sentenza del 07/09/2021 del TRIBUNALE di FROSINONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Lette le conclusioni del PG Il PG chiede di annullare la sentenza perché il fatto non è previsto dalla legge come reato Lette le conclusioni del difensore, avv. Luciano Zomparelli Il difensore chiede di annullare, senza rinvio, la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza del 7 settembre 2021 il Tribunale di Frosinone ha condannato Mauro Zomparelli alla pena di € 1.500,00 di ammenda per il reato ex art. 137, commi 1 e 14, d.lgs. n. 152 del 2006, per avere, come recita l'imputazione, effettuato l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento bufalino al di fuori dei casi e delle procedure previste dall'art. 112 ed in assenza della preventiva comunicazione al Comune di Amaseno, così immettendo in maniera incontrollata rifiuti liquidi nelle acque superficiali e sotterranee (accertato in Amaseno, dal 6 ottobre 2017, data di scadenza dei 120 giorni previsti dall'art. 318-bis T.U.A. per la regolarizzazione delle prescrizioni impartitegli in sede di accesso del 30 maggio 2017).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo, con l'unico motivo, i vizi di violazione di legge e della motivazione. 2.1. Il Tribunale avrebbe erroneamente applicato l'art. 137, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, poiché il reato sarebbe stato depenalizzato. Tale norma punirebbe chi effettui, senza autorizzazione, scarichi di acque reflue industriali, mentre l'art. 133, comma 2, dello stesso decreto legislativo prevederebbe la sanzione amministrativa per chi effettui, senza autorizzazione, scarichi di acque domestiche.

Ex art. 101, comma 7, lett. b), d.lgs. n. 152 del 2006 e sulla base della giurisprudenza, le acque provenienti da imprese dedite all'allevamento di bestiame sarebbero equiparate alle acque reflue domestiche; l'imputato avrebbe commesso un illecito amministrativo di competenza della Regione Lazio. 2.2. Sarebbe viziata la motivazione sul rigetto della tesi difensiva secondo cui l'evento non sarebbe imputabile al ricorrente poiché la condotta sarebbe stata dovuta agli incessanti fenomeni piovosi, i quali, come dichiarato dall'imputato durante il dibattimento, avrebbero impedito il regolare svolgimento dei lavori di caricamento del letame e l'avrebbero costretto a prelevare il letame e a depositarlo nella vicina concimaia.

Il Tribunale, nel negare l'applicazione dell'art. 54 cod. pen., non avrebbe valutato che i cambiamenti climatici possono determinare fenomeni atmosferici improvvisi, violenti e duraturi, capaci di generare allagamenti e rendere impraticabili i lavori di raccolta e scarico del letame sui terreni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorrente, richiamando art. 101, comma 7, lett. b), d.lgs. n. 152 del 2006, assimila le acque reflue provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame alle acque reflue domestiche, sicché lo scarico senza autorizzazione di tali acque concretizzerebbe solo l'illecito amministrativo ex art. 133, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006. 1.1. Il ricorso, incentrato sulla irrilevanza penale della condotta ex art. 137, comma 1, d.lgs. n.152 del 2006, è manifestamente infondato. Tale norma punisce «Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29- quattuordecies, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata 1.2.

Il fatto contestato e sul quale è intervenuta condanna, però, come emerge dalla descrizione della condotta nel capo di imputazione, concerne esclusivamente il reato ex art. 137, comma 14, d.lgs. n. 152 del 2006, di aver effettuato l'utilizzazione agronomica degli effluenti in assenza della preventiva comunicazione al comune di Amaseno, anche dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 318-bis T.U.A., per la regolarizzazione delle prescrizioni impartite nell'accesso del 30 maggio 2017. Unica è, per altro, la pena inflitta all'imputato.

L'imputazione non fa riferimento alla condotta di chi apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali ma all'effetto dello spandimento nei termini appena descritti. 1.3. Tali elementi di fatto confermano che il riferimento all'art. 137, comma 1, d.lgs. n.152 del 2006 nell'imputazione è erroneo e sovrabbondante rispetto alla condotta commessa e su cui è intervenuta la condanna, relativa al solo comma 14. 1.4. La tesi difensiva, prima riportata, anche quanto all'applicabilità dell'art.54 cod. pen., è, dunque, inconferente rispetto alla condotta per cui è intervenuta la condanna che è consistita nell'aver effettuato l'utilizzazione agronomica degli effluenti in assenza della preventiva comunicazione al comune di Amaseno, anche dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 318-bis t.u.a., per la regolarizzazione delle prescrizioni impartite nell'accesso del 30 maggio 2017.

2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem