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Sentenza — n. 36554/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36554/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36554/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Aprà Piero, nato a Torino il 23/09/1957, Aprà Simone, nato a Chivasso il 28/12/1993, Aprà Gabriele, nato a Chieri il 03/09/1995, Bianco Antonella, nata a Chivasso il 02/06/1965, avverso l'ordinanza in data 04/03/2022 del Tribunale di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; lette per gli indagati le conclusioni scritte degli avv. Maurizio Bortolotto e Cristina Ajroldi, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi

Regesto Legislator

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art. 324 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36554/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa di Simone e Gabriele Aprà e di Antonella Bianco lamenta la violazione di legge con riferimento agli art. 324 cod. proc. pen. e 6 CEDU, perché i ricorrenti avevano avuto conoscenza del decreto di sequestro preventivo solo il 14 febbraio, allorché il Pubblico ministero aveva rigettato l'istanza di restituzione dei beni, per cui doveva ritenersi tempestivo il riesame presentato il 21 febbraio 2022. Si associa alla predetta censura la difesa di Piero Aprà, legale rappresentante della Edil Esse S.r.l., che Precisa che la conoscenza effettiva del provvedimento era avvenuta 1'11 febbraio, data in cui aveva ricevuto la notifica del decreto di sequestro. Entrambe le difese ribadiscono le rispettive ragioni nelle conclusioni.

Parole chiave

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preclusione per tardività istanza tardiva di restituzione dei termini ritardo ingiustificato rispetto del termine notifica tardiva dei difetti termine di perenzione

Disposizioni normative citate

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art. 324 cod. proc. pen
La difesa di Simone e Gabriele Aprà e di Antonella Bianco lamenta la violazione di legge con riferimento agli art. 324 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Aprà Piero, nato a Torino il 23/09/1957, Aprà Simone, nato a Chivasso il 28/12/1993, Aprà Gabriele, nato a Chieri il 03/09/1995, Bianco Antonella, nata a Chivasso il 02/06/1965, avverso l'ordinanza in data 04/03/2022 del Tribunale di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; lette per gli indagati le conclusioni scritte degli avv. Maurizio Bortolotto e Cristina Ajroldi, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 4 marzo 2022 il Tribunale del riesame di Torino dichiarato inammissibili per tardività i ricorsi degli indagati avverso il decreto di sequestro preventivo del GIP del Tribunale di Torino in data 10 dicembre 2021 nell'ambito del procedimento per violazione dell'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 (IVA 2017 e acconto IVA 2018).

2. La difesa di Simone e Gabriele Aprà e di Antonella Bianco lamenta la violazione di legge con riferimento agli art. 324 cod. proc. pen. e 6 CEDU, perché i ricorrenti avevano avuto conoscenza del decreto di sequestro preventivo solo il 14 febbraio, allorché il Pubblico ministero aveva rigettato l'istanza di restituzione dei beni, per cui doveva ritenersi tempestivo il riesame presentato il 21 febbraio 2022. Si associa alla predetta censura la difesa di Piero Aprà, legale rappresentante della Edil Esse S.r.l., che Precisa che la conoscenza effettiva del provvedimento era avvenuta 1'11 febbraio, data in cui aveva ricevuto la notifica del decreto di sequestro. Entrambe le difese ribadiscono le rispettive ragioni nelle conclusioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi sono infondati. L'art. 324, comma 1, cod. proc. pen., stabilisce che "la richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro". Come già evidenziato da questa Sezione nella sentenza n. 45852 del 01/10/2019, Raspi, Rv. 277267-01, citata anche dal Tribunale del riesame, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il termine perentorio di dieci giorni per proporre la richiesta di riesame ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. decorre dalla data in cui l'interessato ha avuto di fatto conoscenza dell'avvenuto sequestro o dell'esecuzione del provvedimento, non rilevando la formale conoscenza legale di esso.

In altri termini, non è richiesta la conoscenza del provvedimento di sequestro, completo di dispositivo e motivazione, ma la sola cognizione della sua esecuzione, perché la norma attribuisce invece rilievo a ogni diverso strumento volto a procurare la conoscenza effettiva del provvedimento (così Sez. 2, n. 54297 del 16/9/2016, Nicolosi e altri, Rv. 268632; Sez. 2, n. 46079 del 23/9/2014, Destro, Rv. 260956; Sez. 6, n. 35620 del 19/7/2011, Tavecchio, Rv. 250791; (Sez. 2, n. 44658 del 15/10/2010, Chiesi, Rv. 248790; Sez. 3, n. 21888 del 8/5/2007, De Matteo, Rv. 236961;

Sez. U, n. 27777 del 11/7/2006, Marseglia, Rv. 234213). Tale interpretazione è stata ribadita anche di recente da questa Sezione nella sentenza n. 19997 del 18/01/2021, Signorini, non mass.Orbene, non è in contestazione che i ricorrenti abbiano avuto conoscenza del sequestro almeno a partire dal 4 febbraio 2022, data in cui hanno formalizzato al Pubblico ministero la richiesta di restituzione dei beni (somme di conto corrente e polizze nonché un immobile). Pertanto, in assenza di una data certa anteriore in cui avevano sicuramente saputo del sequestro (a esempio allorché la banca aveva comunicato il blocco dei conti), almeno dal 4 febbraio decorreva il termine di dieci giorni per il riesame.

Corretta quindi è la decisione impugnata. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali Così