Sentenza — n. 36553/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Lombardi Pierpaolo, nato a Campobasso il 28/05/1973, avverso l'ordinanza in data 29/03/2022 del Tribunale di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso per rinuncia; lette per l'indagato la memoria dell'avv. Sonia D'Angiulli, che ha rinunciato al ricorso
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 36553/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Con ordinanza in data 29 marzo 2022 il Tribunale del riesame di Roma ha dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione ad agire, il ricorso presentato nell'interesse di Pierpaolo Lombardi avverso il decreto con cui il GIP del Tribunale di Velletri aveva disposto il sequestro preventivo del VII invaso della discarica di Albano Laziale, in relazione al reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Lombardi Pierpaolo, nato a Campobasso il 28/05/1973, avverso l'ordinanza in data 29/03/2022 del Tribunale di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso per rinuncia; lette per l'indagato la memoria dell'avv. Sonia D'Angiulli, che ha rinunciato al ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 29 marzo 2022 il Tribunale del riesame di Roma ha dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione ad agire, il ricorso presentato nell'interesse di Pierpaolo Lombardi avverso il decreto con cui il GIP del Tribunale di Velletri aveva disposto il sequestro preventivo del VII invaso della discarica di Albano Laziale, in relazione al reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006.
2. Il ricorrente presenta un unico motivo con cui giustifica sia la legittimazione che l'interesse ad agire. Presenta, prima della decisione, rituale atto di rinuncia al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa l'intervenuta rituale rinuncia allo stesso da parte del ricorrente personalmente, con atto dallo stesso proveniente e autenticato nella firma dal difensore, prima dell'udienza di discussione. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, tenuto conto anche della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente, la condanna dello stesso al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 21 giugno 2022