Sentenza — n. 35392/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza 7.02.2022, il tribunale La Spezia, in funzione di G.E., ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta in data 28.01.2022 dagli eredi di Ulrike Trosser, Totti Roemer Isabella e Totti Cristian Mino, finalizzata ad ottenere il dis- sequestro dei beni agli stessi istanti, quali successori legittimi proprietari, istanza di revoca che seguiva ad una precedente, presentata dagli stessi eredi, e rigettata con provvedimento 19.07.2021.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 100 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35392/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta da- tata 9.06.2022, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Il PG, in particolare, sostiene che il ricorso è inammissibile perché la parte ricorrente, terza interessata, sarebbe priva di procura speciale, richiamando a tal proposito quella giurisprudenza, la quale ritiene che il difensore del terzo interes- sato, in quanto portatore di interessi meramente civilistici, sia legittimato a pro- porre la richiesta di restituzione dei beni sequestrati o confiscati solo se munito di procura speciale, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 34684 del 14/09/2021 - dep. 20/09/2021, Rv. 282086 - 01).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TOTTI ISABELLA nata in GERMANIA il 04/04/1971 avverso l'ordinanza del 07/02/2022 del TRIBUNALE di LA SPEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; letta la requisitoria scritta del PG, M.F. LOY, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza 7.02.2022, il tribunale La Spezia, in funzione di G.E., ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta in data 28.01.2022 dagli eredi di Ulrike Trosser, Totti Roemer Isabella e Totti Cristian Mino, finalizzata ad ottenere il dis- sequestro dei beni agli stessi istanti, quali successori legittimi proprietari, istanza di revoca che seguiva ad una precedente, presentata dagli stessi eredi, e rigettata con provvedimento 19.07.2021.
2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, la propo- nente, Totti Isabella, propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di seguito sommariamente indicato. 2.1. Deduce, con tale unico motivo, l'assoluta erroneità del provvedimento impugnato per manifesta illogicità della motivazione, tacciandolo per abnormità, nonché per travisamento degli atti del procedimento e violazione di legge nell'ap- plicazione delle norme processuali. In sintesi, premette la parte ricorrente di aver presentato in data 28.01.2022 davanti al tribunale della Spezia opposizione ex art. 667, co. 4, c.p.p., avverso il provvedimento precedentemente emesso de plano con cui è stata di- sposta la confisca dei beni sottoposti a sequestro, confisca non adottata nell'am- bito della sentenza definitiva che aveva definito il processo.
Si censura il provve- dimento impugnato per aver qualificato l'atto di opposizione come mera reitera- zione della richiesta già rigettata con il provvedimento 19.07.2021 e relativo all'i- stanza 1.04.2021 presentata dai medesimi eredi. Diversamente, confrontando tale ultimo atto che aveva originato l'incidente di esecuzione con l'atto oppositivo del 28.01.2022, sarebbe palese l'irragionevolezza di tale argomentazione, in quanto mentre il primo era finalizzato ad ottenere il dissequestro dei beni di cui gli istanti si ritengono proprietari, con il secondo si proponeva un'istanza contro l'ordinanza con cui era stata disposta la confisca dei medesimi beni in sequestro, con conse- guente e palese diversità dei due provvedimenti e delle relative istanze, in quanto finalizzate, la prima, ad ottenere il dissequestro e, la seconda, la revoca della di- sposta confisca, dunque evidentemente non costituente una mera riproposizione della prima.
Inoltre, l'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato, se- condo cui l'istanza 28.01.2022 sarebbe una mera riproposizione della richiesta già rigettata, qualificando l'atto di opposizione ex art. 667, co. 4, c.p.p. solo per riba- dire che si tratta di casi in cui si procede senza formalità, costituirebbe sia una erronea percezione dei fatti che un'erronea lettura 'delle norme processuali, non potendo l'istanza depositata cronologicamente per seconda, per le ragioni dianzi esplicitate, essere considerata una mera riproposizione della prima.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta da- tata 9.06.2022, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Il PG, in particolare, sostiene che il ricorso è inammissibile perché la parte ricorrente, terza interessata, sarebbe priva di procura speciale, richiamando a tal proposito quella giurisprudenza, la quale ritiene che il difensore del terzo interes- sato, in quanto portatore di interessi meramente civilistici, sia legittimato a pro- porre la richiesta di restituzione dei beni sequestrati o confiscati solo se munito di procura speciale, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 34684 del 14/09/2021 - dep. 20/09/2021, Rv. 282086 - 01).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, difformemente dalle conclusioni del PG, è fondato.
2. Ed invero, non può ritenersi applicabile alla fattispecie in esame la giu- risprudenza richiamata dalla Parte pubblica, atteso che, dalla lettura della nomina ex art. 96, cod. proc.pen., pare evidente che la nomina è stata rilasciata con man- dato al difensore ad impugnare espressamente "quel" provvedimento, ossia quello oggetto di specifica impugnazione da parte dell'erede della de cuius, essendo in- fatti sufficiente, ai fini della ritualità dell'impugnazione, che emerga inequivocabil- mente la volontà di impugnare un atto ben individuato.
La stessa giurisprudenza di legittimità, del resto, è orientata ormai in maniera consolidata nell'affermare che nei casi in cui nel giudizio penale sia prescritto che la parte stia in giudizio col ministero di difensore munito di procura speciale, il mandato, in virtù del generale principio di conservazione degli atti, deve considerarsi valido anche quando la vo- lontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte (Fattispecie relativa a dichiarazione di costituzione di parte civile sottoscritta dal solo difensore di fiducia e recante, in calce, la sola procura "ad litem", con cui erano stati conferiti i poteri di rappresen- tanza tecnica ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen., in cui la Corte ha ritenuto che la volontà della parte di farsi rappresentare potesse evincersi dall'esplicito riferi- mento, contenuto nella procura, all'intento di costituirsi:
Sez. 4, n. 3445 del 11/09/2019 - dep. 28/01/2020, Rv. 278026 - 01).3. Riconosciuta, pertanto, la legittimazione all'impugnazione della parte ri- corrente, emergendo dal mandato difensivo l'esistenza di una procura speciale ad impugnare l'atto in questione, il motivo di ricorso è, come anticipato, fondato. Ed invero, dal confronto tra i due atti in questione (l'istanza 1.04.2021 pre- sentata dagli eredi; l'istanza presentata in data 28.01.2022 dagli stessi soggetti), emerge palesemente come quest'ultima non potesse qualificarsi come mera reite- razione della prima.
Come, infatti, bene evidenzia la parte ricorrente, mentre il primo (istanza 1.04.2021) era finalizzato ad ottenere il dissequestro dei beni di cui gli istanti si ritengono proprietari, con il secondo (istanza 28.01.2022) si pro- poneva un'istanza contro l'ordinanza con cui era stata disposta la confisca dei me- desimi beni in sequestro, con conseguente e palese diversità dei due provvedi- menti e delle relative istanze, in quanto finalizzate, la prima, ad ottenere il disse- questro e, la seconda, la revoca della disposta confisca, dunque evidentemente non costituente una mera riproposizione della prima.
Analogamente, infine, coglie nel segno l'obiezione difensiva per la quale l'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato (secondo cui l'istanza 28.01.2022 sarebbe una mera riproposizione della richiesta già rigettata, qualifi- cando l'atto di opposizione ex art. 667, co. 4, c.p.p. solo per ribadire che si tratta di casi in cui si procede senza formalità), costituisce sia una erronea percezione dei fatti che un'erronea lettura delle norme processuali, non potendo l'istanza de- positata cronologicamente per seconda, per le ragioni dianzi esplicitate, essere considerata una mera riproposizione della prima.
4. L'impugnata ordinanza dev'essere, conclusivamente, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti tribunale della Spezia.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e ordina la trasmis