Sentenza — n. 35386/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 28.6.2021 il Tribunale di Macerata, pronunciatosi in sede di rinvio a seguito di annullamento della precedente sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. disposto da questa Corte per mancata applicazione della sanzione accessoria di cui all'art. 222 d. Igs. 285/1992 conseguente al reato di lesioni personali gravi causate dalla violazione di norme sulla circolazione stradale, ha disposto nei confronti Daniela Carpineti la sospensione della patente di guida per la durata di tre anni.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35386/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso il suddetto provvedimento l'imputata ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge, l'illegittimità della durata di tre anni disposta in relazione alla sospensione della patente di guida applicatale ai sensi dell'art. 222 c.d.s. in quanto eccedente il limite di due anni previsto dal secondo comma quando dal fatto derivi una lesione grave o gravissima.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CARPINETI DANIELA, nata a Corridonia il 19.7.1979 avverso la sentenza in data 28.6.2021 del Tribunale di Macerata visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Andrea Venegoni, che ha concluso per l'annullamento con rinvio per la rideterminazione della sanzione
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 28.6.2021 il Tribunale di Macerata, pronunciatosi in sede di rinvio a seguito di annullamento della precedente sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. disposto da questa Corte per mancata applicazione della sanzione accessoria di cui all'art. 222 d. Igs. 285/1992 conseguente al reato di lesioni personali gravi causate dalla violazione di norme sulla circolazione stradale, ha disposto nei confronti Daniela Carpineti la sospensione della patente di guida per la durata di tre anni.
2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputata ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge, l'illegittimità della durata di tre anni disposta in relazione alla sospensione della patente di guida applicatale ai sensi dell'art. 222 c.d.s. in quanto eccedente il limite di due anni previsto dal secondo comma quando dal fatto derivi una lesione grave o gravissima.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve ritenersi fondato. L'art. 222, secondo comma c.d.s. prevede, invero, che, nel caso del reato di lesioni colpose conseguenti alla violazione delle norme ivi previste, quando dal fatto derivi una lesione grave o gravissima, debba essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, disposizione che tuttavia, a seguito della pronuncia della Consulta del 19.2.2019 n.88, è stata dichiarata illegittima nella parte in cui dispone in via automatica la suddetta sanzione, dovendo per contro il giudice valutare, quando il reato non risulti aggravato dallo stato di ebbrezza o di alterazione per assunzione di droghe, se applicare in alternativa la meno grave sanzione della sospensione della patente di guida.
Ancorchè il giudice del rinvio abbia optato per la sospensione, non può ritenersi conforme alle previsioni di legge la durata fissata in tre anni, ovverosia oltre il termine di due anni previsto dallo stesso art. 222 c.d.s. quando dal fatto derivi, come nel caso di specie in cui alla vittima sono state procurate lesioni giudicate guaribili in 45 giorni, una lesione grave o gravissima. La sentenza impugnata deve, conseguentemente, essere annullata senza rinvio, ben potendo questa Corte, nell'esercizio dei poteri conferiteli dall'art. 620 lett. I) cod. proc. pen., ricondurre la sanzione nei limiti di legge, pari per l'appunto a due anni in conformità alle stesse statuizioni del giudice di merito che nell'oltrepassare il massimo, ha comunque espresso la determinazione di estenderne la durata alla maggiore ampiezza consentita
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida che ridetermina