Italian court annuls confiscation order due to lack of reasoning regarding acquittal of the defendant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled an appellate order confiscating funds from the sale of seized puppies. The defendant, Giuseppe Li Bergolis, argued the order was contradictory because he had been acquitted of the crime of importing the puppies. The court found the confiscation illegitimate because the appellate court failed to explain why it proceeded with confiscation despite the final acquittal. Consequently, the order was set aside and the case remanded for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4, comma 2 e 3 della legge n. 201 del 2010; When a confiscation order issued after a criminal proceeding contradicts a final acquittal without sufficient reasoning, the order is annulled and remanded for a new judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
dirrei-:to impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Giuseppe Li Berpolis, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorse per cessazione avverso l'ordinanza del 14 marzo 2022, con cui la Corte di appelo di Ancona, in sede esecutiva, ha disposto la confisca e la devoluzione ali'Erario defle somma ricavata dalla vendita dei cuccioli di cani sequestrati nei'arribito dei procedimento penale a suo carico.
2. ricorso è affidato a un unico motivo, con cui la difesa deduce la violazione dei!Vart. 4 corrimi 1 e 3 della legge n. 201 del 2010, osservando che la Corte territeriee non ha considerato che Li Bergolis è stato assolto dall'accusa di aver introdotto ne J territorio dello Stato 38 cuccioli di cane, per cui era del tutto u.:tronea e contraddittoria l'affermazione del provvedimento impugnato, secondo cui i cuccioii sarebbe stati illecitamente imno~.14el'aihu, portati in Italia dall'imputato. L'assoa_:zione era stata peraltro f p , dalla stessa Corte di appello di Ancona con sentenza del 18 gennaio 2021, divenuta nelle more irrevocabile, con formula perché ;! fatto non è previsto dalla legge come reato, per cui non poteva affei-rnersi cne 'in-iputato non avesse alcun diritto sugli animali sequestrati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
li r corso è Fondato. i. Occorre premettere che, con sentenza del 18 gennaio 2021, divenuta nelle more irrevocabile, la Corte di appello di Ancona ha assolto, perché il fatto non è previs,:c dalla legge come reato, Giuseppe Li Bergolis dal reato di cui alirart. 4 conni-ni 2. e 3 delia legge n. 201 del 2010, che gli era stato contestato per aver introdotte nel territorio dello Stato 38 cuccioli di cane. NeTernibito di tale procedimento, il 1° marzo 2013, i Carabinieri di San Benedetto dei Tronto avevano proceduto al sequestro dei 38 cuccioli di cane correda t da libretti e, dopo la definizione del giudizio, la difesa dell'imputato avanzava ia richiesta di dissequestro dei cani, che veniva disattesa dalla Corte territorae.
Quindi, con il provvedimento impugnato, i giudici di appello, investiti dell'istanza dell'Ufficio Esecuzione in .merito alla destinazione della somma depositata su libretto postale a seguito della vendita dei cuccioli sequestrati, disponeva ia confisca della relativa somma e la devoluzione all'Erario. Orbene,. tale statuizione non appare legittima, non avendo la Corte di appello spiegato perché, pur a fronte di una pronuncia assolutoria dell'imputato, abbia inteso comunque disporre la confisca del denaro scaturito dalla vendita dei cuccio'i ei cane sequestrati nel corso del procedimento a carico di Li Bergolis.ft) 2.
Dunque, stante i totake difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata rispetto delle confisca, misura che . invero appare distonica rispetto ai'esto dei elftdizio, si li-npone l'annullamento del provvedimento oggetto di ricorso, con r:nvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Ancona.
P.Q.M.
AnnuAa wOinanza.1 rnpugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di aopelo o Ancona. Coss, deciso il 05/07/2022 . ig