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Sentenza — n. 34404/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34404/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34404/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è inammissibile. Come è noto, requisito di ammissibilità di qualsiasi impugnazione è l'interesse richiesto dall'ad 568 co 4 cod. proc. pen. Quest'ultimo è correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento oggetto dell'impugnazione e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del predetto provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante (cfr., ex plurimis, Sez.1, n. 47496 del 17/10/2003). Nel caso in disamina, l'accoglimento del ricorso non apporterebbe alla sfera giuridica del ricorrente alcun vantaggio concreto ed attuale, in quanto il ricorrente ha già ottenuto, in data 01/02/2022 dal Gip del Tribunale di Ferrara, la revoca dell'obbligo di presentazione all'autorità di PS convalidato dal medesimo ufficio. Viceversa, concretezza ed attualità sono requisiti coessenziali e indefettibili dell'interesse ad impugnare (Cass. Sez.6, n. 24637 del 21/04/2006, C.E.D. Cass., n. 234734).1.2. La carenza di interesse comporta dunque l'inammissibilità del ricorso.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 34404/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Va tuttavia osservato che l'ordinanza impugnata è affetta da vizio di incompetenza funzionale, posto che competente a provvedere sulla richiesta di revoca o modifica del provvedimento previsto dall'art. 6, comma secondo, I. n. 401 del 1989, impositivo dell'obbligo di comparire ad un ufficio o comando di polizia in concomitanza di manifestazioni sportive, è esclusivamente il Giudice per le indagini preliminari già investito della convalida del provvedimento medesimo (Sez.3, n. 24819 del 08/04/2016, Rv. 267199 - 01) e che avverso l'ordinanza di quel giudice è proponibile solo il ricorso per cassazione.

Parole chiave

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declinatoria di competenza ritiro della domanda di revisione revoca dell'annullamento revoca del fallimento domanda di ricusazione impugnazione della cancellazione
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BAGNI FILIPPO MARIA nato a FERRARA il 04/03/1995 avverso l'ordinanza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; lette le conclusioni del PG dottoressa Marilia Di Nardo che ha chiesto annullamento senza rinvio RITENUTO IN FATI-0 1. Bagni Filippo ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Bologna il 25/02/2022, che dichiarava inammissibile la richiesta di revoca dell'obbligo di presentazione dello stesso Bagni alla autorità di PS in occasione delle partite della squadra di calcio della Spal.

2. Il ricorrente deduce violazione ed erronea applicazione dell'art. 6 commi 2, 3 e 4 della L. 401/1989. Premette di aver ottenuto in data 01/02/2022 dal Gip del Tribunale di Ferrara la revoca dell'obbligo di presentazione all'autorità di PS, già convalidato dal medesimo giudice in data 01/02/2019, e che, a causa di un disguido della cancelleria, l'istanza di revoca indirizzata e trasmessa al suddetto Gip, veniva inoltrata anche alla Corte di appello di Bologna, probabilmente in ragione della pendenza del giudizio di appello. Tanto premesso, denunzia violazione di legge e difetto di competenza funzionale della Corte di appello, in quanto competente ad esprimersi sulla sussistenza e sulla attualità dell'obbligo di presentazione in relazione al verificarsi di nuovi elementi di fatto è esclusivamente il Giudice per le indagini preliminari già investito della convalida del provvedimento, e non la Corte di appello, nella fase di impugnazione, conformemente a quanto chiarito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità.

3. Il Procuratore generale con requisitoria scritta ha chiesto l'annullamento con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Come è noto, requisito di ammissibilità di qualsiasi impugnazione è l'interesse richiesto dall'ad 568 co 4 cod. proc. pen. Quest'ultimo è correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento oggetto dell'impugnazione e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del predetto provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante (cfr., ex plurimis, Sez.1, n. 47496 del 17/10/2003). Nel caso in disamina, l'accoglimento del ricorso non apporterebbe alla sfera giuridica del ricorrente alcun vantaggio concreto ed attuale, in quanto il ricorrente ha già ottenuto, in data 01/02/2022 dal Gip del Tribunale di Ferrara, la revoca dell'obbligo di presentazione all'autorità di PS convalidato dal medesimo ufficio. Viceversa, concretezza ed attualità sono requisiti coessenziali e indefettibili dell'interesse ad impugnare (Cass. Sez.6, n. 24637 del 21/04/2006, C.E.D. Cass., n. 234734).1.2. La carenza di interesse comporta dunque l'inammissibilità del ricorso.

2. Va tuttavia osservato che l'ordinanza impugnata è affetta da vizio di incompetenza funzionale, posto che competente a provvedere sulla richiesta di revoca o modifica del provvedimento previsto dall'art. 6, comma secondo, I. n. 401 del 1989, impositivo dell'obbligo di comparire ad un ufficio o comando di polizia in concomitanza di manifestazioni sportive, è esclusivamente il Giudice per le indagini preliminari già investito della convalida del provvedimento medesimo (Sez.3, n. 24819 del 08/04/2016, Rv. 267199 - 01) e che avverso l'ordinanza di quel giudice è proponibile solo il ricorso per cassazione.

Ne segue che la Corte d'appello di Bologna non era competente a decidere sulla richiesta di revoca o di modifica della misura di prevenzione atipica, che, infatti, il ricorrente aveva rivolto esclusivamente al GIP e che è stata trasmessa anche alla Corte d'appello di Bologna per iniziativa della cancelleria dell'ufficio GIP. Pertanto, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", in quanto la decisione impugnata non è frutto di una iniziativa del ricorrente, bensì, come ricordato, della cancelleria dell'ufficio GIP, alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso non consegue l'onere del pagamento delle spese del procedimento né quello del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso a