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Sentenza — n. 33953/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33953/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33953/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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3953- 22 REPUBBLICA ITALIANA :n nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Ccmodsta da Luca - Presidente - Sent. n. sez. Donatella Galteric PU — 08/03/2022 Cado Cerc R.G.N. 34126/2021 Antonio Corto Motivazione semplificata - Relatore - ha bn -il dato ia seguente SENTENZA sui :;co -sn nrcnosn Oal Kabíaoui Mostafa, nato in Marocco il 03/03/1991, a o.tersc sentenza in data 25/01/2021 della Corte di appello di Brescia, visti gli atti, i: provvedimento impugnato e il ricorso; udita ie svolta dal consigliere Ubalda Macrì; led:a ia MernOha de:

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33953/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Pertanto, la motivazione è da ritenersi adeguata anche rispetto al secondo profilo. Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti attenuazione della pena alleggerimento della pena abuso di sostanze modifica della sentenza riduzione della multa

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

3953- 22 REPUBBLICA ITALIANA :n nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Ccmodsta da Luca - Presidente - Sent. n. sez. Donatella Galteric PU — 08/03/2022 Cado Cerc R.G.N. 34126/2021 Antonio Corto Motivazione semplificata - Relatore - ha bn -il dato ia seguente SENTENZA sui :;co -sn nrcnosn Oal Kabíaoui Mostafa, nato in Marocco il 03/03/1991, a o.tersc sentenza in data 25/01/2021 della Corte di appello di Brescia, visti gli atti, i: provvedimento impugnato e il ricorso; udita ie svolta dal consigliere Ubalda Macrì; led:a ia MernOha de:

Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore genera!e; iuici G•croano; che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dela s.:eriterza rnpugnata limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti gerche RITENUTO IN FATI-0 1: Con sentenza in data 25 gennaio 2021 la Corte di appello di Brescia, in parziale della sentenza in data 21 luglio 2020 del Tribunale di Bergamo, ridip-ild :a pena inflitta aiVimputato per il reato dell'art. 73, commi 1 e 4; d.P.R. n. 309 dei 1990. 2. 2cri un unico motivo di ricorso l'imputato lamenta il diniego delle altenuariti genericThe e la pena eccessiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

31 è wondato. C.,,iudici di merito hanno accertato che l'imputato è stato arrestato in flagranza di reato, insieme a un concorrente. La perquisizione personale ha dato esito positivo per ia detenzione di un panetto di 100 grammi di cocaina, della somma O: 40 euro in contanti e di un telefono cellulare. La perquisizione domiciliare na dato esito positivo per 1a detenzione di 16 grammi circa di marijuana e di 120 euro. A differenza di quanto dedotto dalla difesa, la Corte territoriale ha reso una motivazione immune da censure sia in relazione al diniego delle attenuanti generiche sia in merito al dscostamento della pena dal minimo edittale.

Infatti; in ordine ai primo profilo, ha ritenuto la confessione strumentale a copnre cognato concorrente nel reato. E' ben vero che i Giudici non hanno esaminato gli atri elementi dedotti in favore, e cioè il contesto sociale di disagio economico e ;'impossibilità di reperire idoneo lavoro a causa della pandemia, ciò nondimeno si desume dai ragionamento nel suo complesso che l'imputato non poteva godere di un trattamento sanzionatorio più mite, in ragione della più intensa attività di spaccio di cocaina e del rilevante grado d'inserimento nel settore stessi argomenti sono stati correttamente utilizzati dai Giudici per modulare a pena e giustificare il discostamento dal minimo edittale.

Pertanto, la motivazione è da ritenersi adeguata anche rispetto al secondo profilo. Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta i: ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. COSÌ deciso, l'8 marzo