Sentenza — n. 33764/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Trieste,con sentenza del 14 luglio 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Udine del 27 novembre 2019, che aveva condannato Fabio Faraca, giudicando in sede di rinvio per annullamento della precedente decisione (limitatamente alla mancata irrogazione della sanzione accessori amministrativa della sospensione della patente di guida), all'imputato la sospensione della patente di guida per la durata di anni 2 e mesi 6, relativamente alla condanna per il reato di cui all'art. 189 del codice della strada, commesso il 19 maggio 2014.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen, art 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33764/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Deve confermarsi la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione che ha costantemente ritenuto applicabile alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida il termine di prescrizione previsto per il reato cui la sanzione accede: "La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida di cui all'art. 222 cod. strada non è soggetta al termine quinquennale di prescrizione di cui agli artt. 209 cod. strada e 28, legge 24 novembre 1981, n. 689, bensì allo stesso termine previsto per il reato cui la sanzione accede" (Sez. 4 - , Sentenza n. 2618 del 17/10/2018 Cc., dep. 21/01/2019, Rv. 275079 - 01; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 28174 del 04/04/2019 Cc., dep. 27/06/2019, Rv. 276362).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FARACA FABIO nato a TARANTO il 09/03/1977 avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. •
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Trieste,con sentenza del 14 luglio 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Udine del 27 novembre 2019, che aveva condannato Fabio Faraca, giudicando in sede di rinvio per annullamento della precedente decisione (limitatamente alla mancata irrogazione della sanzione accessori amministrativa della sospensione della patente di guida), all'imputato la sospensione della patente di guida per la durata di anni 2 e mesi 6, relativamente alla condanna per il reato di cui all'art. 189 del codice della strada, commesso il 19 maggio 2014.
2. L'imputato ha proposto ricorso, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.
1. Violazione di legge (art. 222 e 209 codice della strada e art. 28 I. 689 del 1981). La sanzione accessoria della sospensione della patente di guida non poteva essere applicata, in quanto deve ritenersi prescritta per il decorso dei termini dei 5 anni previsto dall'art. 209 del codice della strada. La sospensione della patente di guida ha una funzione preventiva, di sicurezza sulla circolazione stradale, e il termine di prescrizione più breve (di quello del reato commesso) trova la sua ratio proprio nella sua natura preventiva. Il ricorrente, infatti, ha circolato - ad oggi - per otto anni, dalla data del fatto, e la funzione preventiva della pena accessoria sarebbe esaurita, per il decorso del tempo. Trattandosi di sanzione amministrativa, distinta da quella penale, la disciplina da applicare è quella della legge 689 del 1981 (art. 28). Ha chiesto, quindi, l'annullamento della decisione impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile. Deve confermarsi la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione che ha costantemente ritenuto applicabile alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida il termine di prescrizione previsto per il reato cui la sanzione accede: "La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida di cui all'art. 222 cod. strada non è soggetta al termine quinquennale di prescrizione di cui agli artt. 209 cod. strada e 28, legge 24 novembre 1981, n. 689, bensì allo stesso termine previsto per il reato cui la sanzione accede" (Sez. 4 - , Sentenza n. 2618 del 17/10/2018 Cc., dep. 21/01/2019, Rv. 275079 - 01; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 28174 del 04/04/2019 Cc., dep. 27/06/2019, Rv. 276362).
4. Alla data della sentenza impugnata (14 luglio 2021) il reato non era prescritto (termine massimo di prescrizione ex art. 157 e 161 cod. pen. di anni 7 e mesi 6, al 19 novembre 2021) e l'inammissibilità del ricorso esclude la valutazione della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata: «L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso)» (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266).
5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, per ciascun ricorrente, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. o
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa