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Sentenza — n. 33763/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33763/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33763/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 5.10.2021 la Corte di Appello di Genova ha confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale della stessa città che aveva condannato Odia Okuonghae Efosa alla pena di otto mesi di reclusione ritenendolo responsabile del reato di cui all'art. 483 cod. pen., per una falsa attestazione in una bolletta doganale e nella documentazione commerciale a questa allegata della merce oggetto di spedizione in Nigeria avendo omesso di indicare tutti i colli componenti il carico ed occultato la natura di rifiuti speciali non pericolosi di taluni di essi.

Regesto Legislator

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art. 483 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33763/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ne consegue che la eventuale nullità in cui sia incorso il giudice nel disporre la revoca deve essere immediatamente eccepita: essendo stato il difensore presente alla lettura dell'ordinanza pronunciata al riguardo dal Tribunale genovese trova applicazione la disposizione di cui all'art. 182 secondo comma cod. proc. pen.i secondo cui la parte che abbia assistito al compimento dell'atto nullo ai sensi dell'art. 181 secondo comma cod. proc. pen. deve eccepirla immediatamente dopo il suo compimento, ove non sia possibile sollevarla prima del suo perfezionamento.

Parole chiave

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falsa testimonianza carenza di credibilità oggettiva domanda d'asilo di cittadino nigeriano falsificazione dei pesi e delle misure facoltà di astenersi dal testimoniare sviamento della giustizia

Disposizioni normative citate

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art. 483 cod. pen
Con sentenza in data 5.10.2021 la Corte di Appello di Genova ha confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale della stessa città che aveva condannato Odia Okuonghae Efosa alla pena di otto mesi di reclusione ritenendolo responsabile del reato di cui all'art. 483 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ODIA OKUONGHAE EFOSA, nato in Nigeria il 29.4.1989 avverso la sentenza in data 5.10.2021 della Corte di Appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ferdinando Lignola, che ha concluso per

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 5.10.2021 la Corte di Appello di Genova ha confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale della stessa città che aveva condannato Odia Okuonghae Efosa alla pena di otto mesi di reclusione ritenendolo responsabile del reato di cui all'art. 483 cod. pen., per una falsa attestazione in una bolletta doganale e nella documentazione commerciale a questa allegata della merce oggetto di spedizione in Nigeria avendo omesso di indicare tutti i colli componenti il carico ed occultato la natura di rifiuti speciali non pericolosi di taluni di essi.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge processuale riferito agli artt. 603 e 604 cod. proc. pen. 24 Cost. e 6 CEDU, il diniego della rinnovazione istruttoria dibattimentale in ordine alla revoca da parte del giudice di primo grado del teste della difesa Vaccari in assenza di motivazione, resa in forma soltanto apparente, sulla superfluità o irrilevanza della prova testimoniale, rilevando come avesse tempestivamente contestato la relativa ordinanza insistendo per l'escussione del teste e reiterato la doglianza con i motivi di appello stante la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile sotto una pluralità di profili. In primo luogo, deve essere rilevata la mancanza di pertinenza censorea delle dispiegate doglianze con l'operato della Corte territoriale, in relazione al quale nessuna censura viene mossa quantunque la sentenza impugnata abbia espressamente indicato le ragioni a fondamento del diniego di rinnovazione istruttoria rilevando la non decisività della prova. In secondo luogo, va ribadito che, come correttamente rilevato dal Procuratore Generale, la revoca dell'ordinanza ammissiva dei testi della difesa produce una nullità di ordine generale a regime intermedio, integrando una violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dall'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma 3, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111, comma 2, della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti.

Ne consegue che la eventuale nullità in cui sia incorso il giudice nel disporre la revoca deve essere immediatamente eccepita: essendo stato il difensore presente alla lettura dell'ordinanza pronunciata al riguardo dal Tribunale genovese trova applicazione la disposizione di cui all'art. 182 secondo comma cod. proc. pen.i secondo cui la parte che abbia assistito al compimento dell'atto nullo ai sensi dell'art. 181 secondo comma cod. proc. pen. deve eccepirla immediatamente dopo il suo compimento, ove non sia possibile sollevarla prima del suo perfezionamento.

Eccezione questa che non può ritenersi essere stata formalizzata dal difensore in assenza di deduzioni esplicite con la frase resa, a seguito dei rilievi verbali del giudice di primo grado in ordine alla rilevanza della deposizione del teste Vaccari, "Io mi sarei limitato a sentirlo", espressiva al più di un'opinione discordante resa al condizionale, indice dell'assenza di assertività del diverso parere, con conseguente sanatoria della suddetta nullità.In terzo luogo, il ricorso deve ritenersi generico nulla essendo stato indicato dal ricorrente in ordine alla decisività, parametro diverso dalla rilevanza, della prova dì cui lamenta la mancata ammissione, rectius la revoca, in sede di rinnovazione istruttoria in appello.

All'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000 in favore de