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Sentenza — n. 33647/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33647/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33647/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 20/01/2022, la Corte d'Appello di Bari ha dichiarato inammissibile l'istanza, proposta nell'interesse di DI CANDIA Michele, di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna del predetto emessa dal Tribunale di Bari in data 20/11/2019. La Corte d'Appello ha tra l'altro osservato che, trattandosi di giudizio celebrato in assenza, il rimedio doveva essere individuato nella rescissione del giudicato, e che doveva escludersi la possibilità di una riqualificazione in tal senso dell'istanza presentata.

Regesto Legislator

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art. 420-bis cod. proc. pen, art. 629-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 33647/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte d'Appello di Bari ha motivato la propria decisione esprimendo, tra l'altro, espressa condivisione dell'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «l'istanza di restituzione nel termine proposta dall'imputato dichiarato assente a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen. non può essere riqualificata nella richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., perché il principio di conservazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione nel termine» (Sez. 4, n. 863 del 03/12/2021, dep. 2022, Okoro, Rv. 282566 - 01).

Parole chiave

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restituzione in pristino impugnabilità della decisione di rinvio ritiro dell'istanza giudiziaria ripristino dello statuto di rifugiato procedura di ricusazione impedimenti all'allontanamento

Disposizioni normative citate

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art. 420-bis cod. proc. pen
La Corte d'Appello di Bari ha motivato la propria decisione esprimendo, tra l'altro, espressa condivisione dell'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «l'istanza di restituzione nel termine proposta dall'imputato dichiarato assente a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen.
art. 629-bis cod. proc. pen
non può essere riqualificata nella richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., perché il principio di conservazione di cui all'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: DI CANDIA Nicola, nato a Bari il 20/11/1959 avverso l'ordinanza emessa il 20/01/2022 dalla Corte d'Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Mariano Fiore, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 20/01/2022, la Corte d'Appello di Bari ha dichiarato inammissibile l'istanza, proposta nell'interesse di DI CANDIA Michele, di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna del predetto emessa dal Tribunale di Bari in data 20/11/2019. La Corte d'Appello ha tra l'altro osservato che, trattandosi di giudizio celebrato in assenza, il rimedio doveva essere individuato nella rescissione del giudicato, e che doveva escludersi la possibilità di una riqualificazione in tal senso dell'istanza presentata.

2. Ricorre per cassazione il DI CANDIA, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione dell'istanza quale rescissione del giudicato. Si censura l'ordinanza per aver accolto un indirizzo giurisprudenziale isolato, a fronte di una maggioritaria opinione giurisprudenziale favorevole alla riqualificazione, dando così luogo ad una censurabile imprevedibilità dell'esito del giudizio. La difesa illustra poi le ragioni per cui il DI CANDIA doveva ritenersi incolpevole nel non aver avuto conoscenza del processo a suo carico, non potendo in senso contrario darsi rilievo decisivo - secondo gli insegnamenti delle stesse Sezioni Unite - alla nomina fiduciaria effettuata in sede di interrogatorio, dal momento che il legale nominato si era del tutto disinteressato della causa (il DI CANDIA aveva appreso della condanna a suo carico in sede di richiesta di rinnovo del passaporto), salvo aver presentato in una occasione presentato un certificato medico per il quale il ricorrente aveva sporto querela contro ignoti. 2.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta inammissibilità dell'istanza, ove considerata quale rescissione del giudicato, per la sua tardività. Al riguardo, si osserva che all'Ufficio Passaporti il DI CANDIA aveva avuto solo una informale notizia circa le date della sentenza di condanna e della sua irrevocabilità, e dell'entità della pena irrogata. Solo con l'accesso al fascicolo egli aveva avuto piena ed effettiva conoscenza del procedimento a suo carico, e rispetto alla data dell'accesso l'istanza doveva ritenersi tempestiva.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, condividendo le argomentazioni svolte dalla Corte d'Appello.

4. Con motivi nuovi ritualmente trasmessi, il difensore del DI CANDIA riprende e sviluppa le censure dedotte in ricorso, sottolineando tra l'altro che il contenuto dell'istanza era esattamente relativo alla mancata incolpevole conoscenza del procedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La Corte d'Appello di Bari ha motivato la propria decisione esprimendo, tra l'altro, espressa condivisione dell'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «l'istanza di restituzione nel termine proposta dall'imputato dichiarato assente a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen. non può essere riqualificata nella richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., perché il principio di conservazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione nel termine» (Sez. 4, n. 863 del 03/12/2021, dep. 2022, Okoro, Rv. 282566 - 01).

La difesa del DI CANDIA ha definito tale indirizzo interpretativo "isolato", ma si tratta di un assunto che non può in alcun modo essere condiviso. Deve invero osservarsi che la sentenza qui appena richiamata, infatti, è stata non solo preceduta e seguita da altre pronunce delle Sezioni semplici (cfr., oltre quelle menzionate nel provvedimento impugnato, Sez. 6, n. 20949 del 20/04/2022, Grafian; Sez. 1, n. 38961 del 18/06/2021, Di Buono; Sez. 5, n. 28346 del 30/04/2021, Abrashi), ma si colloca in un filone interpretativo che ha trovato plurimi riscontri nella giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte.

A tale ultimo proposito, interessa qui porre l'attenzione - oltre che sulle pronunce già richiamate nel provvedimento impugnato, relative sia all'esclusione della natura impugnatoria dell'istanza di restituzione nel termine (Sez U, n 42043 del 18/05/2017, Puica, Rv. 270726-01), sia al riconoscimento di tale natura al rimedio rescissorio (Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990-01) - sulle ulteriori puntualizzazioni contenute nella motivazione di un più recente arresto del Supremo Consesso (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric).

Nel risolvere negativamente la "contigua" questione della possibilità di riqualificare come rescissione del giudicato una richiesta di incidente di esecuzione, le Sezioni Unite hanno tra l'altro osservato (§ 10.2 della motivazione) che il contrario indirizzo, «assolutamente minoritario ed isolato nel panorama delle pronunce di legittimità, in primo luogo è stato già smentito da Sez. U. Burba, che sul piano generale ha escluso ogni possibilità di riqualificare la richiesta di rescissione del giudicato come restituzione nel termine ed anche quale incidente di esecuzione, tenuto conto del differente oggetto giuridico dei rimedi in questione».

Ritiene dunque il Collegio che non vi siano ragioni per discostarsi dal canone interpretativo accolto dalla Corte d'Appello, anche ed anzi soprattutto perché ripetutamente avallato, nell'impostazione del problema e nella individuazione della chiave utilizzata per la sua soluzione, dai ripetuti interventi delle Sezioni Unite cui si è fatto riferimento.

3. Quanto fin qui esposto assume un rilievo assorbente rispetto alla residua questione prospettata, imponendo una declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del DI CANDIA al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle A