Sentenza — n. 32845/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 9 settembre 2021, la Corte d'appello di Genova, giudicando sul gravame proposto dall'odierno ricorrente avverso la sentenza nei suoi confronti emessa a seguito di rito abbreviato, confermandone la penale responsabilità per il reato di coltivazione di stupefacenti e riqualificando il reato come violazione dell'art. 73, comma 5, T.U. stup., ha definito il procedimento in base al concordato sulla pena raggiunto dalle parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
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Generato dall'IAart. 599 bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 32845/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, T.U. stup., ha definito il procedimento in base al concordato sulla pena raggiunto dalle parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Tassone Marco, nato a Imperia il 14/07/1981 avverso la sentenza del 09/09/2021 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con rideterminazione della pena in mesi dieci di reclusione e 1.000 euro di multa. (//
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 9 settembre 2021, la Corte d'appello di Genova, giudicando sul gravame proposto dall'odierno ricorrente avverso la sentenza nei suoi confronti emessa a seguito di rito abbreviato, confermandone la penale responsabilità per il reato di coltivazione di stupefacenti e riqualificando il reato come violazione dell'art. 73, comma 5, T.U. stup., ha definito il procedimento in base al concordato sulla pena raggiunto dalle parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando la violazione della legge penale e processuale per aver la Corte territoriale disatteso la richiesta di pena concordata con riguardo alla sanzione detentiva, omettendo, in dispositivo, di applicare la riduzione conseguente alla scelta del rito abbreviato.
3. Il ricorso è fondato. La motivazione della sentenza impugnata dà atto che le parti avevano concordato l'accoglimento del motivo di appello sulla riqualificazione del fatto di reato e l'applicazione della penale finale di mesi dieci di reclusione e 1.000 euro di multa, così determinata operando la riduzione per la scelta del rito abbreviato sulla pena base di anni uno e mesi tre di reclusione e 1.500 euro di multa. Si argomenta, inoltre, l'integrale condivisione della proposta di concordato con accoglimento della stessa. In dispositivo, tuttavia, la pena viene determinata in misura di anni uno e mesi tre di reclusione e 1.000 euro di multa. E' evidente, pertanto, l'errore in cui è incorso il giudice d'appello nell'indicare in dispositivo una pena detentiva diversa da quella concordata e ritenuta congrua. Come richiesto anche dal Procuratore generale, la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rideterminazione dello stesso nella misura concordata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ridetermina la pena in mesi dieci di reclusione ed euro 1.000 di multa. Così d