Italian Court dismisses appeal against demolition order suspension, citing lack of constitutional issue and failure to prove proportionality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the request to suspend a demolition order. The appellant argued that the law lacks provisions for pre-decision suspension and that the judge failed to assess proportionality regarding her housing situation during the pandemic. The court ruled that the lower judge correctly applied the code of criminal procedure and that the appellant failed to prove irreparable prejudice or provide valid evidence for alternative housing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 34 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the constitutional question lacks foundation due to the judge's correct application of procedural rules and the appellant's failure to prove specific prejudice or proportionality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Severino Anna Maria, nata a Scafati il 11/03/1960, avverse l'ordinanza in data 16/09/2021 del Tribunale di Nocera Inferiore, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 16 settembre 2021 il Giudice dell'esecuzione di Nocera Inferiore ha rigettato la richiesta di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione.
2. La ricorrente presenta due censure. Con la prima chiede di sollevare la questione di legittimità costituzionale, perché non è prevista nell'ordinamento la possibilità di chiedere la sospensione dell'efficacia della demolizione prima che il giudice si pronunci, mentre è possibile dopo la decisione e prima della demolizione, e perché non è prevista l'astensione del giudice dell'esecuzione che decide la sospensione nel procedimento relativo ala revoca dell'ordine di demolizione. (0-1 Con la seconda denuncia il difetto di valutazione della proporzionalità della misura avuto riguardo all'impossibilità di reperire altro alloggio, soprattutto in periodo pandemico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. La prospettata questione di legittimità costituzionale è del tutto destituita di fondamento, perché nell'ordinanza impugnata il Giudice dell'esecuzione ha ben evidenziato che il rigetto dell'istanza di sospensione non era stato impugnato e ha correttamente precisato che l'art. 34 cod. proc. pen. non prevede l'incompatibilità a decidere la revoca dell'ordine di demolizione da parte del giudice dell'esecuzione che ha deciso la sospensione. La difesa non si è confrontata con la diffusa motivazione resa sul tema dal Giudice. Del pari, non ha confutato l'accertamento di fatto, esposto in modo analitico, secondo cui la donna in 25 anni non aveva intrapreso alcuna iniziativa per reperire un alloggio alternativo, non aveva allegato o provato ragioni di vita o di salute integranti dei pregiudizi irreparabili, aveva prodotto una certificazione ISEE risalente e di dubbia attendibilità, aveva avuto il rigetto dell'istanza di condono.
Infine, il Giudice ha ritenuto motivatamente precluse le altre questioni già oggetto di precedenti rigetti e rispetto a cui la difesa non ha dedotto elementi ulteriori. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. 'pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere