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Sentenza — n. 32486/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32486/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32486/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 8 ottobre 2021, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del medesimo Tribunale con la quale l'imputato Fall Mboup era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.lgs. 9 ottobre 1990, n. 309, per aver detenuto, a fini di spaccio, 14 involucri contenenti sostanza stupefacente tipo crack/cocaina per un peso complessivo lordo di gr.11, 5731, disponendo la confisca di due apparecchi telefonici e delle relative schede SIM utilizzati per mantenere i contatti con la clientela abituale.

Regesto Legislator

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art. 240 cod. pen, art. 240, comma 1 cod. pen, art. 240 bis cod. pen, art. 624 cod.proc.pen; Sentenza — n. 32486/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 13176 del 29/03/2012, Rv. 252591 - 01, relativa alla confisca dell'auto utilizzata per il trasporto dello stupefacente). Occorre quindi, affinché possa essere disposta la confisca del telefono cellulare, a norma dell'art. 240 bis cod. pen., che si dimostri che l'apparecchio servì o fu destinato a commettere il reato di detenzione a fini di spaccio e che dalla motivazione della sentenza di merito si evincano elementi di congruo spessore probatorio a sostegno dell'asserto secondo cui i telefoni cellulari vennero utilizzati per acquisire la droga oppure per avere contatti con potenziali clienti, siano quindi funzionali alla finalità di spaccio che costituisce elemento costitutivo del reato di detenzione.

Parole chiave

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uso del telefono cellulare alla guida reati contro la sfera personale riservata detenzione di stupefacenti abuso di impianti di telecomunicazioni licenza per antenna di telefonia confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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art. 240 cod. pen
Con unico motivo di ricorso, si deduce violazione dell'art. 240 cod.
art. 240, comma 1 cod. pen
La confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma 1 cod. pen.
art. 240 bis cod. pen
Con unico motivo di ricorso, si deduce violazione dell'art. 240 cod.
art. 624 cod.proc.pen
Visto l'art. 624 cod.proc.pen.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FALL MBOUP nato il 01/01/2003 avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 8 ottobre 2021, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del medesimo Tribunale con la quale l'imputato Fall Mboup era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.lgs. 9 ottobre 1990, n. 309, per aver detenuto, a fini di spaccio, 14 involucri contenenti sostanza stupefacente tipo crack/cocaina per un peso complessivo lordo di gr.11, 5731, disponendo la confisca di due apparecchi telefonici e delle relative schede SIM utilizzati per mantenere i contatti con la clientela abituale.

2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con unico motivo di ricorso, si deduce violazione dell'art. 240 cod. pen., in quanto la sentenza impugnata ha disposto la confisca degli apparecchi telefonici e delle relative schede SIM sulla base della mera presunzione che tali cellulari fossero in relazione stabile - e non meramente saltuaria o occasionale - con la condotta del reato, in quanto utilizzati dall'imputato per comunicare con la clientela. Il giudice di merito non avrebbe quindi fatto riferimento ad un effettivo nesso strumentale con la condotta di mera detenzione contestata e la res in questione, né avrebbe espresso alcun giudizio prognostico in ordine alla reiterazione del reato, in ragione della disponibilità della res. Il giudice a quo ha quindi motivato l'applicazione della misura di sicurezza come se si trattasse di confisca obbligatoria prevista dall'art. 240 bis cod pen. e non di confisca ai sensi dell'art. 240 cod. pen.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. La confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma 1 cod. pen. è legittima quando risulta dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo, non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, il quale riveli effettivamente la probabilità del ripetersi di un'attività punibile. Sussiste effettivo nesso strumentale e vincolo di pertinenzialità tra il reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e telefonini cellulari utilizzati per contattare la clientela, quale strumento del reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio (Cass., Sez. 6, n. 34088 del 07/07/2003 Rv. 226687 - 01, relativo propria al un caso di confisca di telefono cellulare;

Sez. 6, n. 13176 del 29/03/2012, Rv. 252591 - 01, relativa alla confisca dell'auto utilizzata per il trasporto dello stupefacente). Occorre quindi, affinché possa essere disposta la confisca del telefono cellulare, a norma dell'art. 240 bis cod. pen., che si dimostri che l'apparecchio servì o fu destinato a commettere il reato di detenzione a fini di spaccio e che dalla motivazione della sentenza di merito si evincano elementi di congruo spessore probatorio a sostegno dell'asserto secondo cui i telefoni cellulari vennero utilizzati per acquisire la droga oppure per avere contatti con potenziali clienti, siano quindi funzionali alla finalità di spaccio che costituisce elemento costitutivo del reato di detenzione.

Nel caso di specie il giudice non ha spiegato le ragioni a sostegno dell'ipotesi di cui sopra. Pertanto, è stata erroneamente disattesa la richiesta di restituzione dei due telefoni cellulari oggetto di sequestro e confisca, in quanto il giudice ha semplicemente desunto da un dato numerico, ossia il fatto che gli apparecchi telefonici rinvenuti nella disponibilità dell'imputato fossero quattro, che almeno due di questi fossero in relazione stabile e non meramente occasionale o saltuaria con la condotta di reato, in quanto utilizzati dall'imputato per comunicare con la clientela ai fini della cessione dello stupefacente, senza tuttavia specificare da quale altro elemento abbia tratto il nesso di strumentalità tra i telefoni oggetto di confisca e la vendita della sostanza stupefacente.

2. Si impone pertanto un pronunciamento rescindente e il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino. Visto l'art. 624 cod.proc.pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato Così deciso all'udienza del 01/06/2022 I