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Sentenza — n. 32320/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against residence obligation order, upholding evidence sufficiency and burden of proof allocation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32320/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Pierino Amato's appeal against a lower court's refusal to review his residence obligation order. Amato argued the decision was illogical due to lack of photographic ID for the truck driver and claimed an improper reversal of the burden of proof regarding vehicle ownership. The court held that the existing indicia of ownership and the defendant's criminal conduct were sufficient without further proof, and that minor inconsistencies in the lower court's reasoning did not meet the high threshold for illegality.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; Art. 273 e 274 cod. proc. pen.: The Court of Cassation's review for illogicality requires macroscopic defects perceptible at first glance, and minor incongruences or unaddressed but logically compatible arguments do not justify overturning a decision based on sufficient indicia.

Parole chiave

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burden of proof allocation illogicality of reasoning residence obligation order cautionary measures review evidentiary sufficiency criminal indicia macroscopic evidence detentore di veicolo

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 1 lett. b) e e) cod. proc. pen.
Deduce vizi ex art. 606 comma 1 lett.
Art. 273 cod. proc. pen.
Art. 274 cod. proc. pen.
Art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
Quanto alle esigenze cautelari, pur apparendo erroneo il richiamo alla presunzione ex art. 275 comma 3 cod.
art. 309 cod. proc. pen
Il tribunale di Reggio Calabria, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen.
art. 275 comma 3 cod. proc. pen
Quanto alle esigenze cautelari, pur apparendo erroneo il richiamo alla presunzione ex art. 275 comma 3 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794
Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260
Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez.
Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074
216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Amato Pierino nato a Cinquefrondi il 11/09/1991; avverso la ordinanza del 05/11/2021 del tribunale di Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Pietro Molino, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'indagato, avv.to Montalto Giovanni che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. Il tribunale di Reggio Calabria, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. nell'interesse di Amato Pierino, avverso l'ordinanza del Gip del medesìmo tribunale del 8 ottobre 2021, con cuì era stata disposta l'applicazione nei confronti dell'Amato della misura dell'obbligo di dimora, rigettava l'istanza di riesame.

2. Avverso la ordinanza suindicata propone ricorso per cassazione Amato Pierino mediante i propri difensori, sollevando un unico motivo di impugnazione.

3. Deduce vizi ex art. 606 comma 1 lett.

b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. Sarebbe illogica la motivazione, nel ritenere il ricorrente alla guida dell'autocarro in assenza di dati fotografici confermativi della identificazione del medesimo nell'autista del veicolo. Con impossibilità di identificarlo, peraltro, come autore di tutti gli accessi. A conforto della predetta tesi militerebbe anche l'indisponibilità della patente di guida, con assenza al riguardo di motivazione da parte del riesame. Emergerebbe dunque, a carico dell'Amato, il solo indizio di essere proprietario dell'autocarrro. Inoltre, la motivazione avrebbe invertito l'onere della prova, laddove ha ritenuto onere del ricorrente dimostrare l'intervenuta cessione a terzi del mezzo. Quanto alle esigenze cautelari, si contesta la scelta del tribunale di non valutare l'attualità delle stesse a fronte della interruzione dei fatti nel 2018, rispetto ad una misura applicata nel 2021,

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato. Non è manifestamente illogica la motivazione, laddove si valorizza il dato della titolarità, in capo al ricorrente, della ditta cui è riconducibile l'autocarro usato per i conferimenti e l'assenza di dipendenti che possano come tali avere utilizzato il veicolo. Tale quadro indiziario, così consolidato e significativo, non richiede per la sua efficacia altri procedimenti logico - probatori di esclusione di circostanze alternative, e ciò fa sì che sia onere dell'interessato dimostrare circostanze opposte a quelle desunte, senza che emerga alcuna inversione dell'onere della prova.

Peraltro la prospettazione della rilevanza della indisponibilità della patente di guida non appare in alcun modo decisiva in un contesto di commissione di condotte criminali, come tali in contrasto con disposizioni normative, cui quindi è ben confacente la circostanza di un utilizzo di veicoli non conforme alle regole sulla relativa circolazione. Posta quindi la piena adeguatezza della motivazione, occorre rammentare che con specifico riguardo ai vizi di mancanza, l'illogicità e contraddittorietà della motivazione, essi devono essere di spessore tale da risultare percepibili íctu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici - come nel caso di quella inerente la patente di guida ove effettivamente dedotta in sede di riesame - (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794;

Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). Quanto alle esigenze cautelari, pur apparendo erroneo il richiamo alla presunzione ex art. 275 comma 3 cod. proc. pen. - a fronte di misure applicate diverse da quella custodiale, atteso che la stessa presunzione opera nel quadro di un inalterato binomio tra tale misura e le correlate esigenze cautelari, così da imporsi l'ordinaria verifica delle medesime, in termini, per quanto di interesse, di concretezza e attualità del pericolo di recidivanza, nel caso in cui si ritenga di applicare una misura meno afflittiva -, la motivazione appare adeguata e immune da vizi, attraverso la valorizzazione di una contestazione relativa ad una condotta perdurante e delle modalità, reiterate, dell'azione del ricorrente oltre che dei precedenti penali, dimostrativi di una chiara pericolosità criminale dell'indagato, la quale come tale sostanzialmente affronta e supera il tema del decorso del tempo e appare coerente rispetto alla individuazione di misure (dell'obbligo di dimora e di presentazione alla pg) non coercitive.

2. Ritiene pertanto la corte che il ricorso debba essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al