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Sentenza — n. 32318/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32318/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32318/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 10 dicembre 2021 il Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato l'istanza di riesame presentata da Domenico Sbordone avverso il sequestro preventivo emesso in data 5 novembre 2021 dal GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere avente a oggetto l'area di mq 1.656 occupata da rifiuti, in assenza delle autorizzazioni di legge, in violazione dell'art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32318/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa ricorre per cassazione per violazione di norme processuali in relazione alla perdita di efficacia del provvedimento. Espone che il 27 ottobre 2021 la Forestale di Caserta aveva sequestrato l'area di rifiuti, ma solo il 2 novembre 2021 aveva trasmesso gli atti al Pubblico ministero, il quale non aveva convalidato il sequestro per mancato rispetto del termine. Tuttavia, in data 5 novembre aveva chiesto al GIP di emettere il sequestro. Ritiene che, trattandosi di un sequestro operato d'iniziativa della polizia giudiziaria, il giudice avrebbe dovuto procedere ai sensi dell'art. 321, commi 3-bis e 3-ter cod. proc. pen. e non ai sensi del comma 1. Chiede l'annullamento del decreto di sequestro preventivo per perdita di efficacia.

Parole chiave

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sequestro cautelare azione di convalida del sequestro zona di discarica sottrazione di cose sequestrate abbattimento di alberi rifiuti domestici

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Sbordone Domenico, nato a San Prisco, il 05/05/1968, avverso l'ordinanza in data 10/12/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, letta per l'indagato la memoria dell'avv. Andrea Balletta, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 10 dicembre 2021 il Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato l'istanza di riesame presentata da Domenico Sbordone avverso il sequestro preventivo emesso in data 5 novembre 2021 dal GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere avente a oggetto l'area di mq 1.656 occupata da rifiuti, in assenza delle autorizzazioni di legge, in violazione dell'art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006.

2. La difesa ricorre per cassazione per violazione di norme processuali in relazione alla perdita di efficacia del provvedimento. Espone che il 27 ottobre 2021 la Forestale di Caserta aveva sequestrato l'area di rifiuti, ma solo il 2 novembre 2021 aveva trasmesso gli atti al Pubblico ministero, il quale non aveva convalidato il sequestro per mancato rispetto del termine. Tuttavia, in data 5 novembre aveva chiesto al GIP di emettere il sequestro. Ritiene che, trattandosi di un sequestro operato d'iniziativa della polizia giudiziaria, il giudice avrebbe dovuto procedere ai sensi dell'art. 321, commi 3-bis e 3-ter cod. proc. pen. e non ai sensi del comma 1. Chiede l'annullamento del decreto di sequestro preventivo per perdita di efficacia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Si desume dalla richiesta inoltrata dal PM al GIP in data 4 novembre 2021 che il verbale di sequestro eseguito d'iniziativa della polizia giudiziaria era stato trasmesso dopo le quarantottore, per cui il PM non poteva più chiederne la convalida, avendo perso efficacia ai sensi dell'art. 321, comma 3-ter, cod. proc. pen. L'espressione usata dal PM "non convalida il sequestro" è un mero refuso. Sta di fatto che, correttamente, il PM ha rilevato l'inefficacia del decreto e ha formulato un'autonoma richiesta al GIP di emissione del decreto di sequestro preventivo dell'area piena di rifiuti, ipotizzando a carico dell'indagato il reato di cui all'art. 256 d.lgs. 152 del 2006.

A differenza di quanto argomentato dalla difesa, il PM non ha recuperato il sequestro inefficace, ma ha chiesto un sequestro preventivo ex novo, che è sempre disponibile, dal momento che la sua emissione non è condizionata dall'inefficacia di precedenti misure. La decisione è perfettamente in linea con la giurisprudenza della Corte secondo cui in materia di sequestro preventivo d'urgenza ordinato dal PM o disposto dalla polizia giudiziaria, l'inosservanza dei termini di quarantotto ore di cui all'art. 321, comma terzo bis, cod. proc. pen., non preclude al giudice il potere di imporre ugualmente il vincolo reale, sicché è ben possibile che, pur negando la convalida, disponga autonomamente il sequestro con efficacia "ex nunc" (Cass., Sez. 3, n. 15717 del 11/02/2009, Bianchi, Rv. 243249 - 01).

Il suddetto termine non costituisce presupposto o condizione di legittimità dell'emissione del provvedimento da parte del giudice, in quanto non è possibile ritenere che l'esercizio del potere attribuitogli in via ordinaria sia assoggettabile a condizioni dipendenti dalla sfera di discrezionalità del PM (Cass., Sez. 3, n. 42898 del 28/09/2004, De Simone, Rv. 229895 - 01). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende C