Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 32317/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32317/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32317/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ordinanza in data 4 gennaio 2022 il Tribunale del riesame di Perugia ha rigettato l'istanza di riesame presentata nell'interesse di Luciano Faloci avverso il sequestro preventivo dell'area utilizzata dalla sua ditta, di circa mq 2700, ivi compresi i beni presenti, in seguito alla contestazione del reato di cui agli art. 113, commi 3 e 4, 137, commi 1 e 9, d.lgs. n. 152 del 2006.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32317/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Di qui il sequestro in via d'urgenza della polizia giudiziaria con finalità impeditive dell'aggravamento e della protrazione delle condotte illecite ovvero della commissione di altri reati lesivi del bene giuridico della salubrità ambientale. Il terzo motivo attiene, nella sostanza, alle modalità esecutive del sequestro di competenza della Pubblica accusa. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Parole chiave

Generato dall'IA
sequestro cautelare deposito dei rifiuti autorizzazione alla discarica deposito di prodotti inquinanti sequestro investigativo azione di convalida del sequestro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Faloci Luciano, nato a Umbertide, il 16/08/1961, avverso l'ordinanza in data 04/01/2022 del Tribunale di Perugia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta per il ricorrente la memoria di replica dell'avv. Raffaello Agea, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 4 gennaio 2022 il Tribunale del riesame di Perugia ha rigettato l'istanza di riesame presentata nell'interesse di Luciano Faloci avverso il sequestro preventivo dell'area utilizzata dalla sua ditta, di circa mq 2700, ivi compresi i beni presenti, in seguito alla contestazione del reato di cui agli art. 113, commi 3 e 4, 137, commi 1 e 9, d.lgs. n. 152 del 2006.

2. La difesa ricorre per cassazione sulla base di tre motivi. Con il primo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, perché i beni incidentati rinvenuti dalla polizia giudiziaria non potevano essere considerati dei rifiuti, siccome esercitava l'attività di depositeria giudiziaria. Con il secondo eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione perché era dotato delle autorizzazioni di legge. Esclude che abbia prodotto sostanze pericolose e ricorda che l'art. 137, comma 9, d.lgs. n. 152 del 2006 aveva introdotto una fattispecie contravvenzionale che puniva chi non ottemperava alle disposizioni regionali dell'art. 113. Con il terzo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione perché il sequestro preventivo recava un oggetto generico. Presenta motivi nuovi con cui ribadisce le proprie ragioni

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Si tratta di un sequestro preventivo disposto in relazione al reato di cui agli articoli 113 commi 3 e 4 e 137 commi 1 e 9 del decreto 152 del 2006 e riguarda un'attività di deposito di autovetture in sequestro. Secondo l'ipotesi accusatoria all'odierno ricorrente è contestata l'inosservanza della disciplina regionale in materia di convogliamento e trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne (su cui si veda amplius, Cass., Sez. 3, n. 11128 del 24/02/2021, Azzalini, Rv. 281567).

Tuttavia, il ricorrente ha svolto lunghe considerazioni fattuali nel primo e nel secondo motivo sulla possibilità di qualificare i veicoli in deposito giudiziario come rifiuti, senza confrontarsi specificamente con l'ordinanza impugnata, in cui il Tribunale del riesame ha invece dato conto dell'attività investigativa, sottolineando come dalla ricognizione del sito era emerso che l'area era priva di pavimentazione impermeabilizzata e che i mezzi, classificabili come rifiuti pericolosi, erano stoccati sul terreno nudo, a diretto contatto con il suolo e senza alcuna adeguata protezione per l'ambiente.

Di qui il sequestro in via d'urgenza della polizia giudiziaria con finalità impeditive dell'aggravamento e della protrazione delle condotte illecite ovvero della commissione di altri reati lesivi del bene giuridico della salubrità ambientale. Il terzo motivo attiene, nella sostanza, alle modalità esecutive del sequestro di competenza della Pubblica accusa. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di t inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Del pari inammissibili sono i motivi nuovi ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così d