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Sentenza — n. 32316/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32316/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32316/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 22 novembre 2021 il Giudice dell'esecuzione di Napoli ha rigettato la richiesta di Gaetano Lotino che lamentava l'assenza del titolo esecutivo a fondamento dell'esecuzione dell'ordine di demolizione della costruzione abusiva. La difesa ricorre per cassazione sulla base di due motivi. Con il primo deduce la violazione di legge, perché solo il 29 dicembre 2020 il condannato aveva avuto notizia della sentenza allegata all'ordine di demolizione. Precisa che non aveva chiesto la restituzione in termini per impugnare la sentenza di condanna, ma solo l'inefficacia del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. Con il secondo denuncia il vizio di motivazione, perché pendeva ancora la richiesta di sanatoria.

Regesto Legislator

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art. 670 cod. proc. pen, art. 175 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32316/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa ricorre per cassazione sulla base di due motivi. Con il primo deduce la violazione di legge, perché solo il 29 dicembre 2020 il condannato aveva avuto notizia della sentenza allegata all'ordine di demolizione. Precisa che non aveva chiesto la restituzione in termini per impugnare la sentenza di condanna, ma solo l'inefficacia del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. Con il secondo denuncia il vizio di motivazione, perché pendeva ancora la richiesta di sanatoria.

Parole chiave

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violazione dell'obbligo di mantenimento ordine di demolizione ritiro della domanda di esecuzione autorizzazione all’esecuzione sospensione del diritto di visita sfratto

Disposizioni normative citate

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art. 670 cod. proc. pen
Precisa che non aveva chiesto la restituzione in termini per impugnare la sentenza di condanna, ma solo l'inefficacia del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen.
art. 175 cod. proc. pen
Il Giudice dell'esecuzione ha interpretato la domanda del ricorrente nel senso che aveva chiesto la restituzione in termini per impugnare e l'ha rigettata perché erano decorsi i 30 giorni dall'effettiva conoscenza del provvedimento, avvenuta con la notifica dell'ordine di demolizione, ai sensi dell'art. 175 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Lotino Gaetano, nato a Parete, il 31/03/1949, avverso l'ordinanza in data 22/11/2021 del Tribunale di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 22 novembre 2021 il Giudice dell'esecuzione di Napoli ha rigettato la richiesta di Gaetano Lotino che lamentava l'assenza del titolo esecutivo a fondamento dell'esecuzione dell'ordine di demolizione della costruzione abusiva.

2. La difesa ricorre per cassazione sulla base di due motivi. Con il primo deduce la violazione di legge, perché solo il 29 dicembre 2020 il condannato aveva avuto notizia della sentenza allegata all'ordine di demolizione. Precisa che non aveva chiesto la restituzione in termini per impugnare la sentenza di condanna, ma solo l'inefficacia del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. Con il secondo denuncia il vizio di motivazione, perché pendeva ancora la richiesta di sanatoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato. Il Giudice dell'esecuzione ha interpretato la domanda del ricorrente nel senso che aveva chiesto la restituzione in termini per impugnare e l'ha rigettata perché erano decorsi i 30 giorni dall'effettiva conoscenza del provvedimento, avvenuta con la notifica dell'ordine di demolizione, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., vigente ratione temporis. La difesa ha sostenuto invece che la domanda aveva a oggetto l'invalidità del titolo ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. Pur a voler ritenere corretta l'interpretazione della parte, è incontestato che il cancelliere abbia annotato sulla sentenza la notifica a mani proprie dell'imputato il 16 gennaio 2013 e la dichiarazione d'irrevocabilità il 10 febbraio 2013.

La difesa ha affermato invece l'omessa notifica, senza tuttavia contestare le annotazioni del cancelliere, pubblico ufficiale preposto per legge alla verifica degli adempimenti di notifica e alla loro annotazione. Le sentenze che hanno ritenuto insufficiente l'annotazione di un pubblico ufficiale hanno avuto a oggetto la certificazione dell'ufficiale giudiziario di avvenuta notifica. In questi casi, la Corte di cassazione ha affermato che la notifica non è surrogabile con atti equipollenti, per cui non bastava la dichiarazione del funzionario di aver eseguito la notifica (Cass., Sez. 5, n. 24902 del 21/04/2011, Chiarolini, Rv. 250926 - 01 e Sez. 2, n. 283 del 23/09/2021, dep. 2022, Giuffrida, Rv. 282511 - 01).

Nel caso in esame, tuttavia, non si discute dell'attività di chi è preposto alla notifica, bensì dell'attività del cancelliere, soggetto estraneo al procedimento di notificazione, che ha invece constatato la regolarità della notifica e ha certificato l'irrevocabilità della sentenza. Il ricorrente non si è confrontato con le suddette certificazioni pubbliche, che attestano l'esistenza di una valida notifica ancorché non rinvenuta nel fascicolo processuale a distanza di anni. Del tutto ininfluente la seconda doglianza in merito alla perdurante pendenza della richiesta di sanatoria in assenza di elementi di giudizio certi che consentano di formulare una prognosi favorevole all'accoglimento.

Il ricorso va pertanto rigettato. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il