Cassation annuls tax fraud sentence due to prescription, overriding the vicio di motivazione defect.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court annulled the lower court's sentence without remand because the crime had expired due to prescription. Although the appellant argued the trial court failed to justify his continued business activity despite liquidity crises, the Court found this defect irrelevant. The decision rests on the statutory limitation period for the offense having matured before the judgment could be executed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17 d.lgs. n. 74 del 2000; Art. 156 c.p.: When a crime is extinguished by prescription, defects of motivation in the judgment are not relevant in cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Dondi Andrea, nato a Bologna il 10/06/1961, avverso la sentenza in data 26/01/2021 della Corte di appello di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito per l'imputato l'avv. Luigi Stortoni, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 26 gennaio 2021 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza in data 21 febbraio 2019 del Tribunale di Bologna, ha concesso ad Andrea Dondi il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando per il resto la sentenza impugnata che l'aveva condannato per il reato dell'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000.
2. Ricorre per cassazione l'imputato sulla base di due motivi. Con il primo deduce il vizio di motivazione perché la sentenza aveva affermato che non era stato giustificato il mancato ricorso allo sconto bancario e alla transazione fiscale, e che non poteva attribuirsi causa scriminante alla scelta di continuare l'attività d'impresa. Con il secondo denuncia la violazione di legge in relazione all'elemento soggettivo, con riguardo specifico alla prevedibilità della crisi nell'anno d'imposta in contestazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. E' fondato il primo motivo di ricorso, perché la Corte territoriale, con motivazione disancorata dalle risultanze processuali, ha affermato che il ricorrente avesse colpevolmente continuato l'esercizio dell'attività d'impresa, evadendo i tributi, nonostante la crisi di liquidità. In particolare, i Giudici hanno rimproverato all'imputato il mancato ricorso allo sconto, nonostante avessero evidenziato nel riassunto dei motivi di appello che il ricorrente aveva dedotto i gravissimi ritardi nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e aveva documentato l'utilizzo dei redditi d'impresa per far fronte ai debiti tributari delle annualità pregresse.
La decisione consiste in una stereotipata riproduzione dei principi di diritto affermati da questa Sezione, senza verificare in concreto la congruità delle condotte dell'imprenditore rispetto agli obblighi di legge. Si veda sul tema, tra le più recenti, Cass., Sez. 3, n. 23796 del 21/03/2019, Minardi, Rv. 275967-01, secondo cui la colpevolezza del contribuente non è esclusa dalla crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo.
Nel caso in esame, il ricorrente aveva offerto una serie di argomenti a giustificazione delle proprie scelte, in parte ignorati e in parte confutati con ragionamenti congetturali. Per questo motivo, la sentenza andrebbe annullata con rinvio, per il vizio della motivazione su un punto decisivo del tema di prova, ma tale epilogo decisorio è precluso dall'assorbente circostanza dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata in data 27 giugno 2021, dal momento che l'art. 17 d.lgs. 74 del 2000 non prevede l'allungamento dei termini di prescrizione per la fattispecie dell'art. 10-ter.
Le Sezioni unite hanno infatti affermato e ribadito che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Cass., Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Il secondo motivo è da ritenersi assorbito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, il 12 luglio