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Sentenza — n. 32047/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32047/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32047/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza dell'8/3/2022, il Tribunale del riesame di Napoli rigettava la richiesta proposta ex art. 309 cod. proc. pen. da Marco Ziccardi avverso l'ordinanza emessa il 22/2/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con riferimento ai reati di cui alla contestazione.

Regesto Legislator

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art. 309 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32047/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Negli stessi termini, infine, si lamenta la totale assenza di motivazione anche con riguardo all'adeguatezza - a soddisfare le stesse esigenze cautelari - di un'altra più tenue misura, come il divieto temporaneo di esercizio dell'attività professionale.

Parole chiave

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proroga della carcerazione preventiva azione di convalida del sequestro sospensione dell'istruzione diritto di essere arrestato procedura di rivendicazione nel pignoramento sequestro investigativo

Disposizioni normative citate

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art. 309 cod. proc. pen
Con ordinanza dell'8/3/2022, il Tribunale del riesame di Napoli rigettava la richiesta proposta ex art. 309 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ziccardi Marco, nato ad Avellino il 22/12/1967 avverso l'ordinanza dell'8/3/2022 del Tribunale del riesame di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed,i1 ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell'8/3/2022, il Tribunale del riesame di Napoli rigettava la richiesta proposta ex art. 309 cod. proc. pen. da Marco Ziccardi avverso l'ordinanza emessa il 22/2/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con riferimento ai reati di cui alla contestazione.

2. Propone ricorso per cassazione lo Ziccardi, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - violazione degli artt. 125, 292 cod. proc. pen.; motivazione apparente e manifestamente illogica. A fronte di una richiesta di riesame che non censurava la gravità indiziaria, il Tribunale avrebbe steso una motivazione eccessiva ed ultronea, con la quale avrebbe riprodotto - con mero copia/incolla - il contenuto dell'ordinanza emessa il 1°/6/2021 dal medesimo Ufficio nell'ambito dello stesso procedimento; le censure difensive, dunque, non avrebbero ricevuto un'effettiva lettura, e la motivazione - meramente apparente - si sarebbe esaurita nella pedissequa ripetizione di un provvedimento di quasi un anno precedente, come ben emergerebbe da numerosi passi dell'ordinanza che il ricorso richiama; - lo stesso vizio, poi, è dedotto con riguardo alle memorie difensive e ai relativi motivi contenuti, che non avrebbero ricevuto alcun esame da parte del Tribunale; la questione, in particolare, riguarderebbe la rilevanza di alcune chat riportate nell'informativa del 14/1/2022, delle quali si contestava la rilevanza in sé e con riguardo al ruolo apicale nell'associazione che le stesse avrebbero confermato in capo al ricorrente; - la medesima censura di motivazione assente o meramente apparente è poi sollevata con riferimento alle esigenze cautelari, unico oggetto della richiesta di riesame.

Anche sul punto, il Tribunale avrebbe di fatto ricopiato le considerazioni di cui alla precedente ordinanza (risalente a giugno 2021), al punto da qualificare lo Ziccardi ancora come indagato, pur avendo lo stesso ormai assunto la posizione di imputato dal settembre 2021, con l'emissione del decreto di giudizio immediato. Ne deriverebbe, dunque, l'omessa motivazione su plurimi temi sollevati dalla difesa, tra i quali la concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione dei reati, la pericolosità del soggetto come ancorata alla sua professione, l'adeguatezza della misura in applicazione in rapporto ad altri imputati, la rilevanza del tempo trascorso dai reati (ormai pari a sei anni), l'incensuratezza dello Ziccardi e l'effetto dissuasivo di 12 mesi agli arresti domiciliari.

Negli stessi termini, infine, si lamenta la totale assenza di motivazione anche con riguardo all'adeguatezza - a soddisfare le stesse esigenze cautelari - di un'altra più tenue misura, come il divieto temporaneo di esercizio dell'attività professionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. L'impugnazione risulta infondata.

5. Con riguardo, in primo luogo, ai gravi indizi di colpevolezza ed alla relativa motivazione, il Collegio osserva che - per espressa indicazione del ricorrente (pagg. 1 e 8) - la richiesta di riesame aveva avuto ad oggetto esclusivamente le esigenze cautelari, senza alcun riferimento al merito delle contestazioni e, dunque, per l'appunto, alla gravità indiziaria; ne consegue che non può esser censurata 0,1), l'ordinanza in esame laddove, sul punto, si è limitata a riportare le stesse, ampie considerazioni già a fondamento del provvedimento di riesame del 1°/6/2021, non risultando necessaria alcuna ulteriore valutazione, in assenza di censure.

6. Negli stessi termini di manifesta infondatezza, poi, si conclude con riguardo alle memorie difensive che il Collegio di merito non avrebbe esaminato, specie in tema di rilevanza indiziaria di alcune chat; il relativo richiamo, infatti, è contenuto nella memoria del 7/3/2022, allegata al ricorso, ma con riguardo ad un profilo - la gravità indiziaria degli elementi di cui all'informativa del 14/1/2022 - che non aveva costituito oggetto di riesame, incentrato - si ribadisce, per espressa indicazione del ricorrente - soltanto sulle esigenze cautelari.

7. Con riferimento, infine, proprio a queste ultime, oggetto del terzo e quarto motivo di impugnazione, il ricorso risulta infondato. 7.1. Il Tribunale del riesame ha ribadito sul punto le stesse considerazioni già espresse nell'ordinanza del 1°/6/2021, ribadendone di fatto l'attualità e la concretezza in ordine sia al pericolo di reiterazione del reato, sia alla misura concretamente idonea a farvi fronte; l'esigenza cautelare, dunque, in precedenza ritenuta "esistente", è stata poi giudicata "perdurante", alla luce di elementi che il Tribunale - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha valutato ancora idonei a sostenere la misura in esecuzione, con riguardo sia alle modalità delle (numerose) condotte riscontrate in tale fase, sia alla loro diffusa reiterazione, sia, infine, alla notevole organizzazione ad esse evidentemente sottesa.

Con riguardo, poi, al novum sottoposto al Giudice del riesame, il Tribunale ha rilevato che la cessazione del ricorrente dalla carica di socio accomandante della Kamar s.a.s. non appariva dirimente, atteso che le attività criminali ascrittegli "non dipendono assolutamente da tale qualità formale, ben potendo perpetuarsi attraverso attività dissimulatorie di prestanomi o soggetti compiacenti, come già riscontrato nella presente indagine". 7.2. Muovendo da questi argomenti, il Collegio di merito ha quindi concluso per un grado di pericolo reiterativo molto elevato, tale da far ritenere la misura cautelare in corso (arresti domiciliari) non solo idonea, ma anche l'unica proporzionata alla gravità dei fatti e delle relative esigenze di cautela, con implicito rigetto di misure gradate, anche in riferimento alla pena che potrebbe essere irrogata allo stesso Ziccardi.

8. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process