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Sentenza — n. 32042/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being a mere repetition of a previously rejected demolition injunction request.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32042/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the petitioners' request constituted a mere repetition of a previously rejected demolition injunction. The lower court found the new documents submitted were merely recapitulative rather than introducing new facts or evidence. Consequently, the court applied the principle of preclusion to bar the relitigation of the same issue.

Regesto Legislator

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Art. 666, comma 2, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: In execution proceedings, the judge may declare an application inadmissible if it constitutes a mere repetition of a previously rejected request, barring the relitigation of issues already decided unless new facts or questions are introduced.

Parole chiave

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execution proceedings mere repetition preclusion of acts demolition injunction inadmissible appeal new evidence requirement procedural preclusion divieto di demolizione

Disposizioni normative citate

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Art. 666, comma 2, c.p.p.
Violazione di legge (art. 666, comma 2, 125 e 192 cod.
Art. 616, c.p.p.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, ciascuno, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 19358 del 05/10/2016
Sez. 3, Sentenza n. 6051 del 27/09/2016
269841 - 01; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 6051 del 27/09/2016 Cc.
Sez. 1, Sentenza n. 15534 del 27/10/2017
268834 - O e Sez. 1, Sentenza n. 15534 del 27/10/2017 Cc.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: REGINA VINCENZO nato a NAPOLI il 14/11/1967 VARRIALE CIRO nato a NAPOLI il 25/04/199C avverso l'ordinanza del 01/10/2021 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del PG, Pietro MOLINO: "Inammissibilità del ricorso".

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Napoli, giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 1 ottobre 2021 ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata da Regina Vincenzo e Varriale Ciro di richiesta di revoca dell'ordinanza emessa il 13 maggio 2021 che aveva rigettato la richiesta di revoca o sospensione dell'ingiunzione alla demolizione delle opere abusive (in Napoli alla via vicinale Camaldolilli n.

6) di cui al procedimento RESA 272/2002.

2. Regina Vincenzo e Varriale Ciro propongono ricorso in cassazione per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Violazione di legge (art. 666, comma 2, 125 e 192 cod. proc. pen.). Motivazione illogica e apparente, con travisamento delle prove. Le precedenti decisioni, di rigetto delle istanze di revoca dell'ingiunzione di demolizione emessa dalla Procura dela Repubblica presso il Tribunale di Napoli, erano motivate dall'incompletezza della documentazione prodotta dai ricorrenti. Il 14 giugno 2021 è stata depositata una nuova istanza che è stata dichiarata inammissibile. L'istanza non poteva qualificarsi un'impugnazione della precedente ordinanza ma una nuova istanza integrata da documenti richiesti "dal servizio condono edilizio del Comune di Napoli". Hanno chiesto, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato.

3. La Procura generale della Corte di Cassazione ha presentato conclusioni scritte, Sostituto procuratore generale Pietro Molino, chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso.e)(41,0g...110

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso risulta inammissibile. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'istanza dei ricorrenti ai sensi dell'art. 666, cod. proc. pen., in quanto l'istanza sarebbe o una impugnazione o una riproposizione della richiesta già rigettata con ordinanza del 13 maggio 2021. L'ordinanza oggi impugnata evidenzia come la difesa nella nuova istanza "adduce quale elemento nuovo, oltre alle nuove istanze prodotte da Regina ed ai versamenti degli oneri, anche la nota dell'Architetto Ciro Buono del 3.3.2021 contenente un sintetico iter delle attività svolte negli anni ad ottenere il permesso di costruite in sanatoria (ma non il rilascio del permesso)".

Per il Tribunale, quindi, la documentazione presentata non risulta nuova o non valutata nella precedente procedura, ma solo riepilogativa (la nota dell'Architetto Ciro Buono), con la conseguenza dell'inammissibilità della riproposizione, in fatto, della stessa questione già decisa. Solo la prospettazione di questioni nuove e di prove nuove configura una nuova istanza, la mera riproposizione della stessa questione già rigettata risulta preclusa. I ricorrenti, nel ricorso in cassazione, in modo alquanto generico non evidenziano perché la riproposizione della stessa istanza dovrebbe essere considerata nuova in relazione alla documentazione prodotta.

Nessuna analisi della documentazione viene effettuata nel ricorso in cassazione e nessun confronto con la motivazione dell'ordinanza impugnata, che in modo adeguato e senza contraddizioni o manifeste illogicità riidene l'istanza una mera riproposizione di quella già in precedenza rigettata; "In tema di incidente di esecuzione, l'art. 666 comma secondo cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l'istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione" (.)1~i/j4rviaa•el (Sez. 1, Sentenza n. 19358 del 05/10/2016 Cc. (dep, 21/04/2017) Rv. 269841 - 01; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 6051 del 27/09/2016 Cc. (dep. 09/02/2017) Rv. 268834 - O e Sez. 1, Sentenza n. 15534 del 27/10/2017 Cc. (dep. 06/04/2018) Rv. 272627 - 0).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, ciascuno, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f