Sentenza — n. 32015/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con sentenza del 1 luglio 2021 (giudizio abbreviato) ha condannato Ceesay Lassana alla pena di mesi 4 di reclusione ed C 688,00 di multa relativamente al reato di, cui all'art. 73, quinto comma, T.U. stup. Commesso 1'11 giugno 2020.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131- bis cod. pen; Sentenza — n. 32015/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre in cassazione l'imputato deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CEESAY LASSANA nato il 17/06/1986 avverso la sentenza del 01/07/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con sentenza del 1 luglio 2021 (giudizio abbreviato) ha condannato Ceesay Lassana alla pena di mesi 4 di reclusione ed C 688,00 di multa relativamente al reato di, cui all'art. 73, quinto comma, T.U. stup. Commesso 1'11 giugno 2020.
2. Ricorre in cassazione l'imputato deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.
1. Assenza della motivazione sulla richiesta di particolare tenuità del fatto. Nelle conclusioni era stata chiesta la particolare tenuità del fatto (art.131 bis cod. pen.), in considerazione dell'Oincensuratezza dell'imputato e della modestia del fatto in giudizio (6,6 grammi di marijuana). Peraltro, è stato irrogato il minimo della pena edittale e disposta la sospensione condizionale della pena. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza.
3. La Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione, Sostituto Procuratore Generale Felicetta Marinelli, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato e la sentenza deve annullarsi con rinvio alla Corte di appello di Milano, giudice competente per l'appello (art. 569, quarto comma, cod. proc. pen.). Il giudice omette ogni motivazione sulla richiesta della difesa, applica la pena minima edittale e concede il beneficio della sospensione condizionale della pena - in tal modo, valutando il fatto non grave -. Non riconosce le circostanze attenuanti generiche, ma tale evenienza non comporta una motivazione implicita dell'insussistenza della particolare tenuità del fatto: "Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la rilevata presenza di numerosi precedenti penali non possono costituire implicita motivazione del mancato accoglimento della richiesta dell'imputato di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, atteso che i parametri di valutazione previsti dal comma primo dell'art. 131- bis cod. pen. hanno natura e struttura oggettiva (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo (Fattispecie in cui il giudice di appello aveva comunque inflitto il minimo edittale della pena)" (Sez. 5, Sentenza n. 45533 del 22/07/2016 Ud., dep. 28/10/2016, Rv. 268307 - 01).
Nel nostro caso il giudice, infatti, evidenzia l'assenza di elementi positivi per il riconoscimento delle generiche, senza ulteriori specificazioni.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Milano, giudice competente pe