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Sentenza — n. 31925/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31925/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31925/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza della Corte di Cassazione del 26 ottobre 2021, sezione 4, n. 40002, è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Gaudenzi Natale avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 30 ottobre 2019 che aveva in parziale riforma della sentenza di primo grado sul trattamento sanzionatorio sostituito la pena detentiva con quella pecuniaria, con la conferma nel resto.

Regesto Legislator

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art. 625 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31925/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre in cassazione ai sensi dell'art. 625 bis del cod. proc. pen. Gaudenzi Natale, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

Parole chiave

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intervenuta prescrizione inattività successiva alla sospensione tempestività dell'istanza di ricusazione inosservanza del termine perentorio diritto di ottenere una decisione ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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art. 625 bis cod. proc. pen
In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, l'errore che può essere rilevato ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GAUDENZI NATALE nato a BRENO il 23/10/1964 avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; sentite le conclusioni del PG CIRO ANGELILLIS: "Inammissibilità del ricorso"; l'avvocato BERTIN VALERIA in difesa di GAUDENZI NATALE riportandosi alle conclusioni chiede l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza della Corte di Cassazione del 26 ottobre 2021, sezione 4, n. 40002, è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Gaudenzi Natale avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 30 ottobre 2019 che aveva in parziale riforma della sentenza di primo grado sul trattamento sanzionatorio sostituito la pena detentiva con quella pecuniaria, con la conferma nel resto.

2. Ricorre in cassazione ai sensi dell'art. 625 bis del cod. proc. pen. Gaudenzi Natale, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

1. La Corte di Cassazione non ha tenuto conto delle conclusioni scritte regolarmente depositate, in violazione del contradditorio (art. 24 e 111 della costituzione, e 23, d. I. 137 del 2000). Nelle conclusioni scritte in replica alla Procura Generale della Cassazione era richiesta la dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Il reato risulta commesso il 22 maggio 2014 e il termine massimo per la prescrizione scadeva al 24 agosto 2021; anche a voler considerare la sospensione per il periodo Covid (che comunque non può essere applicata essendo il ricorso pervenuto nella cancelleria della Cassazione il 13 ottobre 2020 e senza fissazione di udienza dal 12 maggio al 30 giugno 2020) il termine massimo risulterebbe al 22 ottobre 2021. Ha chiesto quindi l'accoglimento del ricorso ex art. 625 bis del cod. proc. pen., previo riconoscimento dell'errore di fatto, con l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta inammissibile. In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, l'errore che può essere rilevato ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. è solo quello decisivo, che abbia condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non fosse occorso (Vedi Sez. 4, Sentenza n. 6770 del 17/01/2008 Cc., dep. 13/02/2008, Rv. 239037 - 01 e Sez. 2, Sentenza n. 2241 del 11/12/2013 Cc., dep. 20/01/2014, Rv. 259821 - 0). Nel caso in giudizio l'omessa indicazione (e valutazione delle conclusioni) non ha comportato un errore decisivo, ovvero le conclusioni scritte della difesa, pur contenendo la richiesta di estinzione del reato per prescrizione, non avrebbero comportato una decisione diversa da quella adottata dalla Cassazione, con la sentenza oggi impugnata.

La prescrizione del reato sarebbe maturata dopo la sentenza di appello e prima della decisione della Cassazione (al 24 agosto 2021, senza considerare le eventuali sospensioni, come prospettato nello stesso ricorso in cassazione dal ricorrente). L'inammissibilità del riscorso esclude, in ogni caso, la valutazione della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata. L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. 2- 47C-- I

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore