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Sentenza — n. 30729/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30729/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30729/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 13/10/2017 il Tribunale di Fermo, all'esito del rito abbreviato, dichiarava Guidotti Mirko, Guidotti Gabriele, Di Pierno Silvio Giacinto /' Stefano, Coccia Roberto, Sayas Giorgi David, colpevoli dei reati di trasporto, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti di varia natura. Per l'effetto condannava Guidotti Mirko e Guidotti Gabriele ad anni quattro di reclusione e euro dodicimila di multa; Sayas Giorgi David ad anni tre mesi dieci di reclusione e euro mille di multa; Coccia Roberto ad anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro duemilaseicentosessantasei di multa, conc:edendo il beneficio della pena sospesa solo a Coccia Roberto. Disponeva altresì la confisca e la distruzione dello stupefacente e confisca del denaro in sequestro.

Regesto Legislator

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art. 73 d.P.R. 309 del 1990, art. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 30729/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Guidotti Gabriele 8. I motivi di ricorso presentati nell'interesse di Guidotti Gabriele coincidono con i primi cinque motivi presentati da Guidotti Mirko cui si fa integrale rinvio. Di Pierno Silvio Giacinto Stefano 9.11 ricorso proposto nell'interesse di Di Pierno Silvio Giacinto Stefano è articolato in un unico motivo in cui si censura la mancanza,contraddittorietà o comunque il vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dal reato di cui all'articolo 73 comma 1 d.PR 309 del 1990 contestato al capo N) per avere il ricorrente detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina in concorso con Guidotti Mirko, Guidotti Gabriele, Sayas Giorgi David, e Tiziano Petricelli.

Parole chiave

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inchiesta per reati di droga commisurazione della pena per stupefacenti traffico di cocaina dipendenza da sostanze stupefacenti scemata imputabilità importazione illegale di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 73 d.P.R. 309 del 1990
Nel quarto motivo di ricorso si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla omessa qualificazione della fattispecie relativa alla detenzione di cocaina di cui al capo N) nell'ipotesi più lieve di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309 del 1990.
art. 131-bis cod. pen
Nell'ultimo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione della declaratoria d'ufficio in relazione all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Guidotti Mirko, nato a San Benedetto del Tronto, in data 22/10/1993; Guidotti Gabriele, nato a San Benedetto del Tronto, in data 05/03/1990; Di Pierno Silvio Giacinto Stefano, nato a Milano, in data 03/08/1987; Coccia Roberto, nato a San Benedetto del Tronto, in data 07/07/1995; Sayas Giorgi David, nato negli Stati Uniti d'America, in data 07/04/1990; avverso la sentenza del 18/11/2019 della Corte d'appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Cristina Amoroso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Scstituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13/10/2017 il Tribunale di Fermo, all'esito del rito abbreviato, dichiarava Guidotti Mirko, Guidotti Gabriele, Di Pierno Silvio Giacinto /' Stefano, Coccia Roberto, Sayas Giorgi David, colpevoli dei reati di trasporto, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti di varia natura. Per l'effetto condannava Guidotti Mirko e Guidotti Gabriele ad anni quattro di reclusione e euro dodicimila di multa; Sayas Giorgi David ad anni tre mesi dieci di reclusione e euro mille di multa; Coccia Roberto ad anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro duemilaseicentosessantasei di multa, conc:edendo il beneficio della pena sospesa solo a Coccia Roberto. Disponeva altresì la confisca e la distruzione dello stupefacente e confisca del denaro in sequestro.

2. Avverso la sentenza gli imputati proponevano appello. La Corte d'Appello di Ancona, in parziale riforma della decisione di primo grado, rideterminava la pena per Guidotti Mirko, Guidotti Gabriele, Di Pierno Silvio Giacinto Stefano e Sayas Giorgi David e rigettava l'impugnazione proposta nell'interesse di Coccia Roberto.

3. Avverso la suddetta decisione gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. Guidotti Mirko 4.11 ricorso presentato nell'interesse di Guidotti Mirko è articolato nelle doglianze così sintetizzabili. 5.Nel primo motivo di ricorso si lamenta violazione di legge ,vizio di motivazione per quanto concerne la dichiarazione di responsabilità penale per i capi M) e N) d'imputazione, riferiti al traffico di stupefacente di tipo hashish e cocaina. In particolare, la Corte d'Appello avrebbe travisato totalmente le dichiarazioni di Tiziano Angelo Petricelli che si era inequivocabilmente attribuito l'esclusiva responsabilità della detenzione di 42 grammi di hashish di cui al capo M) e di 102,3 grammi di cocaina di cui al capo N), così scagionando gli altri coimputati.

La Corte, ad avviso del ricorrente, avrebbe erroneamente reputato inattendibili le affermazioni del Petricelli valorizzando elementi processuali del tutto ininfluenti e, in particolare, la circostanza che il Petricelli non aveva mai indicato il prezzo cui avrebbe venduto lo stupefacente trasportato per proprio conto. Il dichiarante avrebbe, invece, dovuto essere considerato credibile anche alla luce del fatto che la marijuana si presentava conservata in maniera nettamente distinta dagli altri tipi di stupefacenti e che, nelle conversazioni captate, gli interlocutori si erano sempre riferiti esclusivamente all'erba" e, pertanto, solo alla marijuana.Ad avviso della difesa, il giudizio di responsabilità per i reati indicati sarebbe stato frutto di un travisamento della prova e sarebbe stato supportato da una motivazione, per questa ragione, manifestamente illogica e contraddittoria.

Nel medesimo motivo di ricorso ci si duole altresì della circostanza che in relazione alla detenzione di hashish e cocaina la condanna era stata fondata esclusivamente sul narcotest.

3. Nel secondo motivo di ricorso si censura violazione di legge e vizio di motivazione relativa al rigetto della richiesta di rinnovazione dibattimentale involgente l'escussione del Petricelli in ordine alla precisazione del prezzo al quale avrebbe dovuto vendere la cocaina e l'hashish. Ci si duole del fatto che, pur essendo stata la mancata indicazione del prezzo di vendita uno degli elementi valorizzabí dal giudice di prime cure per l'affermazione di responsabilità del ricorrente per la detenzione dello stupefacente diverso della marijuana, la Corte d'appello non aveva reputato meritevole. la circostanza di un ulteriore approfondimento istruttorio. f1,54,24Q.1 Il etirniraiiiicob.ne infatti, secondo la prospettazione difensiva, non avrebbe mai specificato il prezzo a cui avrebbe venduto lo stupefacente semplicemente perché nessuno, nel corso del processo, aveva specific:amente formulato domande in proposito.

4. Nel terzo motivo di ricorso si lamenta vizio di legge e vizio di motivazione hie in riferimento alla mancata considerazione da parte t3 Corte d'Appello delle prove contrarie offerte ai fini della prova della non colpevolezza del ricorrente in ordine ai reati contestati ai capi M) e N) e, quindi, in relazione alla detenzione di sostanza stupefacente diversa dalla marijuana.

5. Nel quarto motivo di ricorso si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla omessa qualificazione della fattispecie relativa alla detenzione di cocaina di cui al capo N) nell'ipotesi più lieve di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309 del 1990.

6. Nel quinto motivo di ricorso si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla congruità degli aumenti disposti per la continuazione e all'omessa sussunzione della fattispecie di cui al capo N) nell'ipotesi più lieve di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. :309 del 1990.

7. Nel sesto motivo di ricorso si contesta la disposta confisca delle somme di denaro sequestrate in data 25 gennaio 2017; ed in particolare di euro undicimilatrecento rinvenuti all'interno dell'appartamento in uso a Guidotti Mirko e di euro duemila rinvenuti nel portaoggetti della autovettura in uso al medesimo e la somma di circa novemila euro rinvenuta nell'appartamento in uso a Guidotti Vittorio e alla di lui moglie, genitori del ricorrente.Le doglianze difensive censurano la violazione di leggell vizio di motivazione in ordine alla confisca giacché, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, il ricorrente avrebbe dato prova della provenienza lecita delle somme.

Ad avviso della difesa si sarebbe, infatti, ampiamente dimostrato che la somma rinvenuta nella vettura in uso al ricorrente costituiva il residuo di quella da lui percepita in ragione di un fondo assicurativo costituito a suo favore dal nonno Dante Guidotti; che la somma di undicimilatrecento euro era attribuibile a Guidotti Vittorio, come risultante dalla documentazione relai:iva all'estratto dei movimento del conto della società Gami Pesca srl; che la somma di euro 9000, essendo stata rinvenuta nella disponibilità della casa dei genitori, era evidentemente nella esclusiva disponibilità di costoro.

Guidotti Gabriele 8. I motivi di ricorso presentati nell'interesse di Guidotti Gabriele coincidono con i primi cinque motivi presentati da Guidotti Mirko cui si fa integrale rinvio. Di Pierno Silvio Giacinto Stefano 9.11 ricorso proposto nell'interesse di Di Pierno Silvio Giacinto Stefano è articolato in un unico motivo in cui si censura la mancanza,contraddittorietà o comunque il vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dal reato di cui all'articolo 73 comma 1 d.PR 309 del 1990 contestato al capo N) per avere il ricorrente detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina in concorso con Guidotti Mirko, Guidotti Gabriele, Sayas Giorgi David, e Tiziano Petricelli.

Ad avviso della difesa la motivazione della sentenza impugnata non darebbe adeguatamente conto degli elementi sulla base dei quali si è ritenuto che il Petricelli trasportasse stupefacente per conto del Di Pierno e non in proprio. Nello specifico, la Corte avrebbe omesso di valutare adeguatamente quanto riferito dallo stesso Petricelli che, sia nel processo disposto a suo carico, sia nella dichiarazione del 13 aprile 1917, inviata dal carcere ove era recluso, sia nel processo a carico del Di Pierno, celebrato con rito abbreviato condizionato all'audizione del Petricelli, aveva sempre affermato di aver trasportato il quantitativo di stupefacente di cui alla contestazione nel proprio esclusivo interesse e all'insaputa del Di Pierno, al fine di spacciarlo in assoluta autonomia.

Coccia Roberto 10. Il ricorso proposto nell'interesse di Coccia Roberto, riferito alla condanna per il capo O) si articola in tre motivi.11. Nel primo si lamenta la violazione di legge e vizic di motivazione in relazione al ruolo assunto dal ricorrente nell'ambito dell'organizzazione dedita allo spaccio di stupefacenti. Si contesta che nell'episodio di cui al capo d'imputazione indicato il Coccia fosse alla guida dello scooter "apripista" e si ritiene che in maniera contraddittoria e illogica La Corte d'Appello abbia valorizzato la testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria Velenosi non tenendo adeguatamente conto della deposizione in senso contrario fornita dal coimputato Guidotti Mirko che aveva espressamente escluso che a guidare lo scooter fosse Caccia Roberto, avendo affermato che alla guida del veicolo c'era "un amico di Insolito Felice più alto del Coccia".

Si contesta anche la erronea e illogica interpretazione delle intercettazioni telefoniche poste a fondamento della dichiarazione di responsabilità. In particolare, si evidenzia che i giudici d'appello, in maniera illogica , avrebbero desunto da una mera interpretazione errata della conversazione telefonica prog. 417, decr. 127/2016, del 17/6/2016, citata a pag. 5 della sentenza, la presenza del Coccia sullo scooter. Segnatamentel la frase pronunciata dal Di Pierno, nel corso della conversazione con la sua ex compagna: "hai saputo che Fil l'hanno arrestato, era con me" (per Fil intendendosi Felice Insolito), secondo la tesi difensiva, sarebbe stata interpretata in maniera illogica prestando acriticamente fede all'interpretazione della conversazione fornita dal teste Velenosi Corrado secondo il quale la locuzione "era con me" andava letta nel senso che il Di Pierno e l'Insolito erano a San benedetto del Tronto insieme, ma non nel luogo dell'arresto.

Ad avviso della difesa, invece, la frase avrebbe dovuto essere letta nel senso che il Di Pierno, nel pronunciare le parole "era con me" intendeva dire che al momento dell'arresto si trovava in compagnia dell'Insolito, e quindi non del Coccia. 12.Nel secondo motivo di ricorso si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui la Corte d'appello avrebbe desunto la partecipazione del Coccia ai traffici illeciti per avere messo a disposizione la sua utenza cellulare per i contatti tra i compartecipi, nonché per aver guidato lo scooter che svolgeva funzione di "staffetta" per il veicolo Renault Clio deputato al trasporto di sostanza stupefacente.

La difesa evidenzia che in nessuna delle numerose intercettazioni si nomina il ricorrente e che, nell'unica in cui esso è citato, la n. 527 del 2016, egli viene menzionato, ad avviso della difesa, nella mera qualità di acquirente. 13.Nel terzo motivo di ricorso si censura il provvedimento impugnato perché con motivazione illogica ed insufficiente la Corte d'appello aveva "superato il ragionevole dubbio in punto di consapevolezza del Coccia", escludendo erroneamente che la sua condotta potesse integrare una mera connivenza passiva. In via subordinata nel medesimo motivo la difesa chiede "di voler valutare e cassare i punti della sentenza che escludono, con motivazione erronea, il reato di favoreggiamento invocato dalla difesa".

15. Nell'ultimo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione della declaratoria d'ufficio in relazione all'art. 131-bis cod. pen. Sayas Giorgi David 14. Il ricorso proposto nell'interesse di Sayas Giorgi David, è relativo ai capi M) e N) nella parte in cui si contesta al ricorrente la detenzione di sostanza stupefacente di tipo hashish (al capo M) o cocaina (al capo N) e si articola dn un unico motivo in cui si lamenta vizio di motivazione e travisamento della prova. In particolare, si lamenta che la Corte d'appello abbia ritenuto provata la responsabilità del ricorrente per detenzione di sostanza diversa dalla marijuana travisando e ritenendo erroneamente decisivi una serie di elementi probatori e segnatamente: le intercettazioni ambientali in macchina -,:ra il Guidotti e il Troiano di cui al prog. n. 151), riferite all'episodio del 31/06/2016 in cui Guidotti Gabriele lo informa che in serata sarebbe arrivato lo stupefacente e quelle contraddistinte dal progressivo n. 419, afferenti l'episodio del 2/06/2016 e quindi la conversazione tra Guidotti Gabriele, Simona Ranalli ed il Sayas.

In nessuna di tali conversazioni, evidenzia la difesa, si fa riferimento a sostanza stupefacente del tipo hasgiskr, anzi, dai risultati delle suindicate captazionifemergerebbe, invece/ con evidenza,che il Sayas avrebbe sempre avuto solo il ruolo di mero di marijuana.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 ricorsi sono inammissibili. 2.Va premesso che le censure dedotte dai ricorrenti si sviluppano infatti sul piano della ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere una violazione di legge o un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell'art. (506 cod. proc. pen. Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perc:hé assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482;

Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148). Gli odierni ricorrenti hanno riproposto con il ricorso per cassazione la versione dei fatti dedotta in primo e secondo grado e disattesa dai Giudici del merito; compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è tuttavia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

Tanto premesso, va altresì aggiunto che la Corte d'appello, in relazione a tutti i ricorsi proposti, anche richiamando la sentenza di primo grado, ha ricostruito i fatti, e valutato l'intero compendio probatorio, con una motivazione puntuale e logica, ed esente dai vizi dedotti. Guidotti Mirko, Guidotti Gabriele 3.Più specificamente(per quanto riguarda la posizione di Guidotti Mirko e Guidotti Gabriele, i giudici d'appello hanno diffusamente chiarito, a pag. 7 e seguenti del provvedimento impugnato, le ragioni per le quali hanno condiviso il giudizio di responsabilità formulato dal giudice di prime cure in riferimento ai reati contestati ai capi M) e N) e, quindi, alla detenzione di hashish e cocaina.

Quanto all'attendibilità del Petricelli la Corte d'appello ha ben argomentato l'inverosimiglianza della versione fornita dallo stesso evidenziando la non credibilità dell'assunzione del rischio di un trasporto di cocaina e di hashish nelle Marche all'insaputa del suo committente (Di Pierno) senza aver alcun contatto in questo luogo, circostanza che lo avrebbe costretto, nel caso in cui la merce fosse rimasta invenduta, di rischiare nuovamente, facendo il percorso a ritroso fino a Milano con a bordo della vettura un considerevole quantitativo di sostanza stupefacente.

A questa considerazione la Corte d'appello aggiunge anche che, dalle attività di captazione coeve all'arresto /era emerso che il Petricelli era preoccupato che le forze dell'ordine risalissero alla proprietaria della vettura, sua compagna, ma che nessuna considerazione o osservazione vi era stata circa il sequestro di sostanza stupefacente diversa dalla marijuana. 4.Quanto all'osservazione difensiva secondo la quale in tutte le conversazioni captate si faceva riferimento esclusivamente all'"erba" i giudici d'appello sottolineano che, diversamente da quanto detto dal ricorrente, in alcune di esse, ed in particolare in quelle aventi progressivo 166 e 167, Guidotti i parlando con il Troianoi aveva usato anche il termine "roba" evidentemente omnicomprensivo anche di sostanze stupefacenti diverse dalla marijuana. 5.Si aggiunge che il Petricelli risulta altresì non credibile nella parte in cui afferma di aver conosciuto i fratelli Guidotti solo in carcere giacché l'articolata dinamica del trasporto, dettagliatamente illustrata a pag. 8 della sentenza, era sintomatica dell'esistenza di previ accordi "studiati a tavolino" tra i coimputati, atteso anche il quantitativo di stupefacente trasportato.

A conferma dell'esistenza di contatti e accordi prodromici alla ricezione dello stupefacente trasportato dal Petricelli la Corte d'appello fa logicamente riferimento a più elementi: al contenuto della captazione, avente progressivo 267, in cui, il giorno della consegna, alle ore 19,55, in un contatto tra Guidotti Mirko ed il Troiano quest'ultimo diceva al primo che "stanno per arrivare"; alla circostanza che poco dopo le 20,00, le forze dell'ordine avevano osservato il concentramento di tutti i ricorrenti presso l'abitazione dei Guidotti sita in Grottammare; che da questa abitazione erano usciti due scooter, condotti l'uno dal Guidotti Mirko con Troiano come passeggero, e l'altro condotto da Guidotti Gabriele che, dopo essersi recati al casello di Grottammare avevano intercettato e scortato l'autovettura del Petricelli fino all'arrivo dei militari ed alla conseguente repentina fuga precedente all'arresto. 6.Alla luce di tali elementi la Corte d'appello, con ragionamento immune dalle censure denunciate, da un lato considera non invocabile la rinnovazione istruttoria richiesta dai ricorrenti del Petricelli essendo già state acquisite le dichiarazioni dello stesso che, pertanto, non potevano essere considerate né prove nuove né rovffl assolutamente necessarie ai fini del decidere; dall'altro int., reputa esentevla decisione di primo grado che, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, avrebbe adeguatamente dato conto della non idoneità delle prove contrarie fornite dalla difesa a scalfire l'impianto accusatorio. 7.1 giudici d'appello danno anche adeguatamente conto delle ragioni per le quali la sentenza di primo grado ha correttamente disatteso l'eccezione relativa alla mancanza di una analisi tossicologica.

In proposito si cita l'orientamento consolidato di Questa Corte secondo cui/ per stabilire l'effettiva natura della sostanza/ non è necessaria l'effettuazione di una perizia tossicologia essendo sufficienti altri elementi di prova (cfr. da ultimo Sez. 3, n. 30331 del 23/04/2021, Pmt c/ Silipigni, Rv. 281725 - 01) e si evidenzia che, nel caso di specie "soccorrono a dimostrare il dato quantitativo l'esame del narcotest effettuato nell'immediatezza, mentre il dato ponderale è fornito dallo stesso Petricelli che ha sempre parlato di 100 grammi di cocaina e tre pezzi di hashish".8.

In base a queste considerazioni la Corte/ in maniera coerente logica ed esaustiva) giustifica la rideterminazione del trattamento san2:ionatorio inflitto ai Guidotti, inclusi gli aumenti per la continuazione, alla luce della sussistenza di un quadro probatorio volto a supportare il giudizio di responsabilità per i Guidotti ett): / per i reati a loro contestati nei capi M), N) i, si precisa, per le modalità del traffico (interregionale), per il dato ponderale e la reiterazione, indice di - inserimento non occasionale nel mondo del narcotraffico, non è applicabile l'ipotesi di cui all'art. 73 comma V d.P.R. 309/1990. 9.In riferimento alla posizione di Guidotti Mirko la Corte d'appello ha dato conto, a pag. 10, in maniera immune dai vizi lamentatiAie) ragioni poste a supporto della confisca del denaro sequestrato.

Facendo rinvio e condividendo le statuizioni del Tribunale di Fermo si è evidenziato che, relativamente alla somma di 2000 euro, la documentazione fornita non era idonea a superare la presunzione tarzzleazziara di illegittima provenienza, la difesa aveva, infatti, dimostrato l'accredito sul conto corrente intestato a Guidotti Mirko della somma di euro 10.770,64 risalente al 5/10/2016, ma non aveva dimostrato prelevamenti tali da giustificare la disponibilità del contante anche in considerazione del tempo trascorso dall'acc:redito al sequestro e alle modeste capacità reddituali del prevenuto.

In merito alla somma di 11.300, asseritamente appartenente a Giudotti Vittorio, si è evidenziata l'insufficienza, ai fini giustificativi, dell'allegazione dell'estratto dei movimenti del conto della società Gami pesca S.R.L. Per la restante somma di circa 9000, i giudici d'appello, condividendo le considerazioni del Tribunale, sottolineano l'esistenza di una significativa intercettazione telefonica del 10 maggio 2016 tra il Guidotti Vittorio e la di lui moglie durante la quale i coniugi, affermavano esplicitamente che il denaro conservato nel camino era di proprietà del figlio Mirko.

Anche gli elementi prodotti dalla difesa in primo grado sono stati considerati dalla Corte d'appello, con motivazione logica e adeguata, inconferenti. La ricostruzione data dall'appellante secondo cui le somme rinvenute erano frutto di una vincita ad una scommessa calcistica e comunque frutto del suo lavoro non è stata considerata attendibile essendo sfornita di qualsiasi elemento di riscontro. Alla condivisione delle argomentazioni dei giudici di prime cure, i giudici d'appello aggiungono, altresì, che la sproporzione reddituale del Guidotti Mirko rispetto alle somme rinvenute, la modalità cli occultamento delle stesse in luoghi non usuali, erano fattori che non consentivano di ritenere superata la presunzione di illegittima acquisizione delle somme di cui trattasi anche alla luce delle intercettazioni in cui più volte il Guidotti fa comprendere di acquistare e rivendere lo stupefacente a prezzi coincidenti, in linea di massima, con le somme rinvenute ( cfr. pag. 12).

Di Pierno Silvio Giacinto Stefano.

10. Il ricorso proposto nell'interesse di Di Pierno Silvio Giacinto Stefano è inammissibile. Esso è totalmente incentrato sulla inattendibilità delle dichiarazioni del Petricel li. In relazione a tale doglianza appare sufficiente evidenziare che la Corte, con motivazione esente dai vizi denunciati, ha ampiamente dato conto delle ragioni poste a fondamento della credibilità di Di Pierno Silvio Giacinto Stefano in occasione della valutazione dei ricorsi di Guidotti Mirko e Guidotti Gabriele, considerazione:cui si fa integrale rinvio. Coccia Roberto 11.Anche il ricorso proposto nell'interesse di Coccia Roberto è inammissibile.

La corte d'appello(in maniera logica e coerentelafferma che il teste Velenosi Corrado ha confermato con assoluta certezza la presenza del Coccia, soprannominato "topo", sullo scooter condotto di Guidotti Mirko con il quale si era scortata l'autovettura trasportante la sostanza stupefacente. La presenza del Coccia viene, inoltre, desunta dall'interpretazione della conversazione telefonica citata dallo stesso ricorrente nel motivo di ricorso (progressivo n. 417), interpretazione argomentata dalla sentenza di primo grado e condivisa, in maniera logica e coerente dai giudici d'appello.

Sul punto, giova ricordare che per principio consolidato in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed inco9ntestabile (cfr. da ultimo Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558 - 01). La Corte d'appello, inoltre, condividendo quanto affermato in merito dalla sentenza di primo grado, espone in maniera logica le motivazioni poste a fondamento della individuazione del ruolo del Coccia nei traffici illeciti facendo riferimento, a pag. 13, ai numerosi contatti telefonici avuti dal ricorrente con Guidotti Mirko (cfr. progressivi 11 35 del decreto 112/2016), e con il Seghetti ed il Troiano (progr. 527 del 18/05/2016).

In merito alla censura relativa alla mancata riqualificazione del fatto del reato in favoreggiamento ovvero all'omesso inquadramento della condotta dello stesso in una mera connivenza non punibile, la Corte ben specifica che il ruolo attivo e consapevole del Coccia è emerso dal suo ruolo di staffetta e dalla messa a disposizione a favore dei coimputati della sua utenza cellulare. Sayas Giorgi David 12.11 ricorso è inammissibile. La Corte con motivazione esaustiva e logica ritiene non condivisibile la tesi difensiva secondo la quale la condotta del ricorrente, in relazione reati di cui ai capi M) e N) era improntata solo alla volontà di acquistare marijuana essendo lo stesso del tutto ignaro di quanto stessero facendo gli altri imputati.

La Corte, in maniera logica e coerente, a pag. 15, sottolinea che dalle conversazioni intercettate in ambientale sono risultate conversazioni nelle quali il Guidotti Mirko e il Troiano Adriano riferivano che David aveva la sostanza stupefacente richiesta da alcuni clienti. (progr. 151 decreto 112716). I giudici d'appello aggiungono, inoltre, che l'episodio del 31/05/2016 interamente monitorato dalle forze dell'ordine ha disvelato la compartecipazione del Sayas sin dalle 16:02, avendo il predetto informato Guidotti Gabriele che in serata sarebbe arrivato lo stupefacente.

Nella decisione si evocano le conversazioni contraddistinte dai progressivi 251, 267, del 31/05/2016, dalle quali si desume che il ricorrente era perfettamente a conoscenza dei traffici illecil:i in corso. In maniera coerente e logica, dunque, condividendo le argomentazioni dei giudici di primo grado, la Corte d'appello ha ritenuto esistente un ruolo attivo e consapevole del ricorrente nei traffici illeciti. Conseguentemente anche le doglianze proposte nell'interesse di Sayas Georgi David sono state considerate condivisibilmente inammissibili.

13. Per questi motivi i ricorsi vanno di