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Sentenza — n. 30688/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30688/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30688/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 28/09/2020, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza resa in data 01/03/2017 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Palermo, che aveva dichiarato gli attuali ricorrenti Cusimano Giuseppe, Giordano Antonino e Bruno Fabio (unitamente al coimputato La Barbera Domenico) responsabili del reato di cui agli artt. 110,291-bis comma 1, 291-ter commi 1 e 2 lett.

Regesto Legislator

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art. 293- ter d.P.R. n. 43/73, art. 291-ter d.P.R. n. 43/73, art. 62-bis cod.pen, art. 133 cod.pen, art. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 30688/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione scemata imputabilità revisione della sentenza penale pentito attenuazione della pena risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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art. 293- ter d.P.R. n. 43/73
43/1973 e li aveva condannati alle pene ritenute di giustizia, escludeva le circostanze aggravanti di cui all'art. 293- ter d.P.R. n. 43/73 e riduceva la pena per il Cusimano ed il Giordano ad anni due di reclusione ed euro 490,00 di multa ciascuno e per il Bruno ad anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 326,00.
art. 291-ter d.P.R. n. 43/73
43/73 e 133 cod.pen., lamentando che la sentenza impugnata presentava un evidente errore di applicazione della legge penale in relazione alla esclusione delle circostanze aggarvanti di cui all'art. 291-ter d.P.R. n. 43/73 ed al riconoscimento dei benefici di cui agli art.
art. 62-bis cod.pen
art. 133 cod.pen
La Corte di appello ha determinato una pena base pari ad anni tre di reclusione ed euro 735,00 in misura inferiore alla media edittale, richiamando i criteri di cui all'art. 133 cod.pen, così assolvendo in maniera sufficiente all'obbligo motivazionale.
art. 616 cod.proc.pen
Al rigetto dei ricorsi degli imputati consegue, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo Cusimano Giuseppe, nato a Palermo il 15/01/1973 Giordano Antonino, nato a Palermo il 05/12/1991 Bruno Fabio, nato a Palermo il 29/07/1992 avverso la sentenza del 28/09/2020 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità di tutti i ricorsi; lette per gli imputati Bruno Fabio e Giordano Antonio le conclusioni scritte dell'avv. Gaetano Turrisi, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28/09/2020, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza resa in data 01/03/2017 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Palermo, che aveva dichiarato gli attuali ricorrenti Cusimano Giuseppe, Giordano Antonino e Bruno Fabio (unitamente al coimputato La Barbera Domenico) responsabili del reato di cui agli artt. 110,291-bis comma 1, 291-ter commi 1 e 2 lett.

b) del d.P.R. n. 43/1973 e li aveva condannati alle pene ritenute di giustizia, escludeva le circostanze aggravanti di cui all'art. 293- ter d.P.R. n. 43/73 e riduceva la pena per il Cusimano ed il Giordano ad anni due di reclusione ed euro 490,00 di multa ciascuno e per il Bruno ad anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 326,00.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo e gli imputati Cusimano Giuseppe, Giordano Antonino e Bruno Fabio, a mezzo dei difensori di fiducia, articolando i motivi di seguito enunciati. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo propone un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione inosservanza o erronea applicazione degli artt. 291-bis, 291-ter d.P.R. n. 43/73 e 133 cod.pen., lamentando che la sentenza impugnata presentava un evidente errore di applicazione della legge penale in relazione alla esclusione delle circostanze aggarvanti di cui all'art. 291-ter d.P.R. n. 43/73 ed al riconoscimento dei benefici di cui agli art. 163 e 175 cod.pen.

Cusimano Giuseppe articola due motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 99,110 cod.pen, 291-bis, comma 1, 293-ter d.P.R. n. 43/1973 e vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale aveva ritenuto sussistente in capo all'imputato la recidiva contestata sulla sola base dei suoi precedenti penali senza valutare ed argomentare in ordine ad elementi di natura sostanziale dai quali desumere in concreto un giudizio di maggiore gravità del reato; la condotta ascritta al Cusinnano, invero, non era connotata da allarmante disvalore sociale e, inoltre, andava considerato, quale elemento positivo, il comportamento processuale dell'imputato caratterizzato da intento collaborativo.

Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 62-bis ,110 cod.pen, 291- bis, comma 1, 293-ter d.P.R. n. 43/1973 e vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello aveva negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche con motivazione contraddittoria, dapprima valorizzando l'ampia confessione resa da tutti gli imputati come dato che corroborava il quadro probatorio e, poi, ritenendo detto elemento non rilevante ai fini del disposto dell'art. 62-bis cod.pen. perché mero tentativo di ottenere benefici processuali a fronte di un quadro probatorio documentale e cristallizzato.

Giordano Antonino propone un unico motivo di ricorso, c:on il quale deduce violazione degli artt. 62-bis, 132, 133 cod.pen.,291-bis, comma 1, d.P.R. n. 43/1973 e vizio di motivazione, argomentando che i Giudici di appello, nonostante l'incensuratezza dell'imputato, avevano denegato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche senza tener nel debito conto la confessione resa dall'imputato; inoltre, pur escludendosi le aggravanti contestate, era stata determinata una pena base ben lontana dal minimo edittale senza alcuna motivazione in merito.

Bruno Fabio articola un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione degli artt. 132, 133 cod.pen.,291-bis, comma 1, d.P.R. n. 43/1973 e vizio di motivazione, lamentando che, pur avendo i Giudici di appello correttamente concesso all'imputato le circostanze attenuanti generiche, avevano, poi, quantificato una pena finale non adeguata; inoltre, pur escludendosi le aggravanti contestate, era stata determinata una pena base ben lontana dal minimo edittale senza alcuna motivazione in merito, risultando, pertanto, una pena irrogata immotivata nella sua incongruità e non correlata al minimo apporto dell'imputato al fatto ed alla confessione resa.

3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo è inammissibile. Il ricorrente si limita a censurare genericamente la sentenza resa dal giudice di secondo grado, allegando che la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore di applicazione della legge penale in relazione alla esclusione delle circostanze aggarvanti di cui all'art. 291-ter d.P.R. n. 43/73 ed al riconoscimento dei benefici di cui agli art. 163 e 175 cod.pen. senza indicare alcun elemenl:o di concretezza al riguardo. Il motivo, quindi, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione dell'art. 581 lett.

d) cod.proc.pen., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "I motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett.

c) cod.proc.pen., determina, per l'appunto, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa (cfr. Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Rv. 242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rv. 219087).

2. I ricorsi di Cusimano Giuseppe, Bruno Fabio e Giordano Antonino vanno rigettati, sulla base delle argomentazioni che seguono. 2.1. Il primo motivo di ricorso di Cusimano Giuseppe è infondato. Va osservato che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo, conseguendo da ciò un preciso onere motivazionale da parte del giudice nell'ipotesi di aggravamento della pena per effetto della ritenuta recidiva (Sez.6, n.34702 del 16/07/2008, Rv.240706;Sez.5, n.46452 del 21/10/2008, Rv.242601;

Sez.6, n.42363 del 25/09/2009, Rv.244855; Sez.6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid Orna, Rv. 250039; Sez. 3, n.19170 del 17/12/2014, dep.08/05/2015, Rv.263464); nella specie, la Corte di appello ha compiutamente adempiuto all'onere motivazionale, rimarcando non solo i precedenti penali dell'imputato anche la gravità degli stessi (rapina, armi) ma anche le modalità della condotta del nuovo reato (artefice primario del piano illecito per essersi reso disponibile ad anticipare la provvista economica per l'operazione) circostanze che comprovavano come il nuovo delitto commesso fosse espressione di una maggiore capacità a delinquere e pericolosità sociale dell'imputato. 2.2.

Il secondo motivo di ricorso di Cusirnano Giuseppe ed il motivo unico di ricorso di Giordano Antonino, che si trattano congiuntamente perché oggettivamente connessi, sono infondati. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola; l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (Sez.1, n. 3529 del 22/09/1993, Rv. 195339;

Sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241; Sez.3,n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610).Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, il giudice nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti; è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione , individuando, tra gli elementi di cui all'art.133 cod.pen., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell'imputato (Sez.3, n.28535 del 19/03/2014, Rv.259899;

Sez.6, n.34364 del 16/06/2010, Rv.248244; Sez. 2, 11 ottobre 2004, n. 2285, Rv. 230691). L'obbligo della motivazione non è certamente disatteso quando non siano state prese in considerazione tutte le prospettazioni difensive, a condizione però che in una valutazione complessiva il giudice abbia dato la prevalenza a considerazioni di maggior rilievo, disattendendo implicitamente le altre. E la motivazione, fondata sulle sole ragioni preponderanti della decisione non può, purchè congrua e non contraddittoria, essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato.

Nella specie, la Corte territoriale, con motivazione congrua e logica, ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche agli imputati Cusimano e Giordano, condividendo le argomentazioni del Tribunale, richiamando la particolare gravità del fatto in relazione alle modalità premeditate dell'azione ed il ruolo fondamentale ricoperto dai predetti nella vicenda illecita (acquirenti e corrieri della merce illecita) nonchè, per il solo Cusimano, anche la personalità dello stesso, gravato da precedenti penali; ha, quindi, valutato come elemento irrilevante la confessione resa dai predetti imputati perché poco significativa sul piano investigativo in quanto intervenuta a seguito della raccolta di elementi di prova evidenti ed a seguito di arresti in flagranza di reato.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è, quindi, giustificata da motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419). Va, peraltro, ricordato che questa Corte ha affermato che il richiamo ai precedenti penali dell'imputato costituisce sufficiente elemento preponderante ostativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche (Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, Rv.265826; Sez.1, n.12787 del 05/12/1995, Rv.203146) e che è legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche motivato con la esplicita valorizzazione negativa dell'ammissione di collpevolezza laddove quest'ultima sia stata dettata non da effettiva resipiscenza ma da intento utilitaristico (Sez.6, n.11732 del 27/01/2012, Rv. 252229;

Sez.2, n. 27547 del 10/05/2019, Rv. 276108 - 01). 2.3. Del pari infondata è l'ulteriore doglianza del Giordano che lamenta la determinazione della pena in misura lontana dal minimo edittale senza adeguata motivazione. Deve ricordarsi che questa Corte ha condivisibilmente affermato che gli aspetti riguardanti il parametro valutativo espresso dal giudice con riferimento alla determinazione della pena, non necessariamente devono essere contenuti nella parte destinata alla quantificazione della pena, ben potendo essere validamente desunti anche dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rv. 267949;

Sez. 4, n. 13313 del 12/01/2018, Rv. 272344 - 01). Nella specie, il parametro valutativo è desumibile, dal testo della sentenza impugnata riguardata nel suo complesso argomentativo (la Corte di appello ha rimarcato le modalità particolarmente gravi del fatto ed il ruolo di acquirente e corriere della merce illecita ricoperto dal Giordano); la sentenza, pertanto, non può essere censurata per difetto di motivazione in ordine ai criteri adottati per la commisurazione della pena, non potendosi radicare alcun vizio motivazionale in proposito quando il buon uso del potere discrezione del giudice si desume oggettivamente dal testo della sentenza impugnata. 2.4.

Il motivo unico di ricorso di Bruno Fabio è infondato. La Corte di appello ha determinato una pena base pari ad anni tre di reclusione ed euro 735,00 in misura inferiore alla media edittale, richiamando i criteri di cui all'art. 133 cod.pen, così assolvendo in maniera sufficiente all'obbligo motivazionale. Va ricordato che costituisce principio consolidato che la motivazione in ordine alla determinazione della pena base (ed alla diminuzione o agli aumenti operati per le eventuali circostanze aggravanti o attenuanti) è necessaria solo quando la pena inflitta sia di gran lunga superiore alla misura media edittale, ipotesi che non ricorre nella specie.

Fuori di questo caso anche l'uso di espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congrua riduzione", "congruo aumento" o il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato sono sufficienti a far ritenere che il giudice abbia tenuto presente, sia pure globalmente, i criteri dettati dall'art. 133 cod.pen. per il corretto esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla norma in ordine al "quantum" della pena (Sez.2,n.36245 del 26/06/2009 Rv. 245596; Sez.4, n.21294 del 20/03/2013, Rv.256197).

3. Al rigetto dei ricorsi degli imputati consegue, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna al pagamento delle spese processuali.