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Sentenza — n. 30627/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30627/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30627/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione cautelare, ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen., ha respinto l'appello proposto da Liccardo Maurizio, quale legale rappresentante della società Liccardo Sri, avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro della somma di C 11.606,76, sottoposte a sequestro preventivo nell'ambito di indagini svolte nei confronti del medesimo Liccardo per il reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74.

Regesto Legislator

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art. 310 cod.proc.pen; Sentenza — n. 30627/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710). Quanto alla nozione di motivazione assente e/o apparente, la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che essa è ravvisabile "soltanto quando sia del tutto avulsa dalla risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro stile o di asserzioni o di proposizione prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutto i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente" (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, P.G. in proc.

Parole chiave

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retrocessione consegna di documenti ritorno legittimo procedura per sottrazione d'imposta contraffazione di merci riciclaggio di denaro

Disposizioni normative citate

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art. 310 cod.proc.pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Liccardo Maurizio, nato a Mugnano di Napoli il 19/06/1992, quale legale rappresentante della società Liccardo srl avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere in data 06/04/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso udito l'avv. Scarpa, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione cautelare, ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen., ha respinto l'appello proposto da Liccardo Maurizio, quale legale rappresentante della società Liccardo Sri, avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro della somma di C 11.606,76, sottoposte a sequestro preventivo nell'ambito di indagini svolte nei confronti del medesimo Liccardo per il reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74.

2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso l'avv. Giuseppe Scarpa, difensore e procuratore speciale, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo un unico motivo di ricorso con il quale deduce la violazione di legge in relazione alla carenza di motivazione sul fumus commissi delicti. Il Tribunale non avrebbe risposto alla censura difensiva sul motivo devoluto che concerneva il fumus commissi delicti. In particolare, avrebbe reso una motivazione meramente apparente, che non consente di individuare il percorso argomentativo con riferimento alla posizione della società Liccardo srl che aveva utilizzato nelle dichiarazioni fiscali un'unica fattura relativa ad un'operazione realmente esistente avendo documentato il trasporto della merce acquistata dalla Metallurgica Casertana srl e la successiva rivendita a terzi.

Inoltre, del tutto generico sarebbe il riferimento alla circostanza che il pagamento della merce era stato retrocesso, affermazione del tutto apodittica e non supportata da evidenze probatorie. L'omesso confronto con le deduzioni difensive e con le allegazioni documentali costituisce violazione di legge per motivazione apparente. Infine, con le medesime argomentazioni qui svolte, il Tribunale avrebbe accolto l'appello cautelare nei confronti di altra società indagata nel medesimo procedimento penale.

3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato.

5. Va, premesso, che il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in sede di appello contro i provvedimenti di sequestro preventivo è proponibile - ai sensi del combinato disposto degli artt. 322 bis e 325 c.p.p. - solo per violazione di legge, e che costituisce di "violazione di legge", legittimante il ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma primo, cod. proc. pen. sia l'omissione assoluta di motivazione sia la motivazione meramente apparente (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, P.M. in proc. Baronio e altro, Rv. 264011; Sez 1, n. 6821 del 31/01/2012 Chiesi, Rv. 252430;

Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710). Quanto alla nozione di motivazione assente e/o apparente, la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che essa è ravvisabile "soltanto quando sia del tutto avulsa dalla risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro stile o di asserzioni o di proposizione prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutto i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente" (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, P.G. in proc.

Vassallo, Rv. 263100; Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Mastrogiovanni, Rv. 247682).

6. Nel caso in scrutinio, l'ordinanza impugnata, nel confermare il fumus del reato, ha reso una motivazione di puro stile là dove ha ritenuto che la produzione documentale prodotta dalla difesa non scalfisse il quadro indiziario omettendo un adeguato confronto con le circostanze del caso concreto, nel quale risulta che il Liccardo aveva utilizzato, nelle dichiarazioni fiscali, un'unica fattura, ritenuta per operazioni inesistente, in un contesto nel quale era allegata la successiva di rivendita della merce. In tale contesto, la generica affermazione secondo cui la documentazione costituiva parte del sistema messo in atto delle società cartiere volto alla frode, non può soddisfare l'onere motivazionale tenuto conto che, come si legge nell'ordinanza, il Liccardo non era stato direttamente intercettato e il suo nome non era presente nel quaderno Pigna sequestrato alla Portolano nel quale erano annotati i bonifici in entrata e in uscita delle società coinvolte.

Così anche l'affermazione della retrocessione del prezzo di acquisto, senza ulteriori elementi specifici, non può ritenersi idonea a rendere conto del percorso motivazionale che resta ancorato a frasi di stile, da cui l'apparente motivazione del provvedimento impugnato. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere competente a