Sentenza — n. 30624/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona ha proposto ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza del 12 gennaio 2022 con cui la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Andrea Luzi avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 16 settembre 2019 rappresentando che il ricorrente era deceduto il 21 marzo 2020.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 625-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 30624/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza del 12 gennaio 2022 con cui la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Andrea Luzi avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 16 settembre 2019 rappresentando che il ricorrente era deceduto il 21 marzo 2020.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONA Nel processo nei confronti di: LUZI ANDREA nato a ASCOLI PICENO il 07/08/1969 avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; lette le conclusioni del PG FULVIO BALDI Il PG chiede correggersi la sentenza della Corte di cassazione n. 4619/2022 mediante una decisione di annullamento senza rinvio per estinzione del reato a causa della morte del reo.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona ha proposto ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza del 12 gennaio 2022 con cui la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Andrea Luzi avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 16 settembre 2019 rappresentando che il ricorrente era deceduto il 21 marzo 2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. La Corte di cassazione - che si è pronunciata nei confronti di un imputato dopo la sua morte - ha il potere-dovere di revocare la propria decisione, anche di ufficio, con la procedura di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. in quanto la tardiva conoscenza di tale evento è equiparabile ad un errore materiale o di fatto, incombendo, su tutti i giudici penali un obbligo, non codificato ma permanente, di accertare lo stato in vita dell'imputato come condizione di procedibilità; così Sez. 6, n. 12841 del 07/03/2012, Nicefaro, Rv. 252562 - 01.
L'esistenza in vita dell'imputato è uno dei presupposti essenziali del processo penale sicché la morte dell'imputato prima della pronuncia determina l'inesistenza giuridica della sentenza, per essere estinto il reato per morte del reo. La sentenza del 12 gennaio 2022 della Corte di cassazione deve, pertanto, essere revocata; quella emessa dalla Corte di appello di Ancona il 16 settembre 2019, in ragione della morte dell'imputato intervenuta dopo la sua deliberazione e prima della deliberazione della Corte, deve essere annullata senza rinvio perché estinti i reati per morte dell'imputato, limitatamente alla posizione di Andrea Luzi.
P.Q.M.
Revoca la sentenza emessa dalla Corte di cassazione in data 12 gennaio 2022 nei confronti di Luzi Andrea e, per l'effetto, annulla senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Ancona del 16 settembre 2019 limitatamente a Luzi Andrea per essere i reati ascrittigli estinti per morte dell'imputato. Cos