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Sentenza — n. 30622/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30622/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30622/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 29 settembre 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia ha applicato su concorde richiesta delle parti a Stefano D'Urso le pene di legge per numerose violazioni dell'art. 5 digs. n. 74 del 2000. L'imputato presenta tre motivi di ricorso per cassazione. Con il primo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, poiché non si era tenuto conto del fatto che aveva già pagato cospicue somme all'Erario. Sostiene che la confisca dell'intero andava a detrimento dello stesso credito erariale, poiché gli impediva di produrre il reddito necessario al pagamento. Con il secondo deduce la violazione di legge in rapporto all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., poiché le indagini di polizia tributaria erano state superate dagli atti di adesione già sottoscritti e dai pagamenti medio tempore avvenuti.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30622/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 5 digs. n. 74 del 2000. L'imputato presenta tre motivi di ricorso per cassazione. Con il primo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, poiché non si era tenuto conto del fatto che aveva già pagato cospicue somme all'Erario. Sostiene che la confisca dell'intero andava a detrimento dello stesso credito erariale, poiché gli impediva di produrre il reddito necessario al pagamento. Con il secondo deduce la violazione di legge in rapporto all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., poiché le indagini di polizia tributaria erano state superate dagli atti di adesione già sottoscritti e dai pagamenti medio tempore avvenuti.

Parole chiave

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confisca di valori patrimoniali confisca dei beni imposizione confiscatoria distrazione di valori patrimoniali patrimonio sufficiente obbligo di cessione del reddito

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'Urso Stefano, nato a Città di Castello il 02/10/1979, avverso la sentenza in data 29/09/2021 del GIP del Tribunale di Perugia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 29 settembre 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia ha applicato su concorde richiesta delle parti a Stefano D'Urso le pene di legge per numerose violazioni dell'art. 5 digs. n. 74 del 2000.

2. L'imputato presenta tre motivi di ricorso per cassazione. Con il primo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, poiché non si era tenuto conto del fatto che aveva già pagato cospicue somme all'Erario. Sostiene che la confisca dell'intero andava a detrimento dello stesso credito erariale, poiché gli impediva di produrre il reddito necessario al pagamento. Con il secondo deduce la violazione di legge in rapporto all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., poiché le indagini di polizia tributaria erano state superate dagli atti di adesione già sottoscritti e dai pagamenti medio tempore avvenuti.

Con il terzo eccepisce la violazione e falsa applicazione dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, poiché il Giudice aveva errato nel non limitare il provvedimento sanzionatorio ai beni nella disponibilità dell'imputato al momento della commissione del reato. CONSIDERATO IN DIRMO 3. Il ricorso è nel complesso infondato. In mancanza di elementi che consentano dì ritenere ictu °culi che il profitto confiscabile sia diverso da quello indicato nel capo d'imputazione, le deduzioni del ricorrente devono essere sottoposte alla cognizione del giudice dell'esecuzione.

Come si ritiene che il giudice dell'esecuzione sia competente a pronunciare la confisca che sia stata omessa dal giudice che ha applicato la pena su concorde richiesta delle parti (Cass., Sez. 1, n. 37846 del 04/03/2016, S.r.l., Rv. 268264-01), così si deve ritenere che gli eventuali errori commessi dal giudice della cognizione nell'individuazione del profitto confiscabile possano essere corretti, laddove sia necessario uno specifico accertamento, proprio dal giudice dell'esecuzione. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 9 giugno 2022 Il Consigliere esten