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Ordinanza — n. 30600/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30600/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30600/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Violazione di legge (art. 31, commi 3 e 4. e art. 36 d.P.R. 380/2001); mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Per la Corte di appello il manufatto abusivo sin dal 2008 era di proprietà del Comune di San Mango Piemonte, ai sensi dell'art. 31, d.P.R. 380 del 2001. Già con il provvedimento del 15 gennaio 2021 la Corte di appello, con la dichiarazione di inefficacia del sequestro preventivo dell'immobile, aveva disposto la restituzione dell'immobile abusivo (piano sottotetto) all'avente diritto, individuato poi dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Salerno nel Comune.

Regesto Legislator

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art. 36 d.P.R. 380/2001, art. 667 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30600/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La Procura Generale aveva individuato nel Comune l'avente diritto alla restituzione degli immobili in quanto nei 90 giorni dalle ordinanze di demolizione il ricorrente non aveva adempiuto alla stessa (ex art. 31, comma 3, d.P.R. 380 del 2001. I reati edilizi sono stati dichiarati estinti per intervenuta prescrizione. Il Comune con le ordinanze n. 3/2008 e 48/2008 aveva disposto la demolizione delle opere in difformità. i (../y/4~0.17 c........ I Vicinanza Vittorio impugnava al TAR il provvedimento n. 1764 del 7 aprile 2021 del responsabile tecnico del Comune /di ingiunzione ilkW9, pagamento della somma di euro 2.000,00 per la mancata ottemperanza all'ordine di demolizione.

Parole chiave

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appropriazione indebita di beni demaniali deduzione delle spese di manutenzione di immobili proprietà pubblica restituzione di fondo surrogazione dell'ente pubblico difetto di responsabilità comunale

Disposizioni normative citate

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art. 36 d.P.R. 380/2001
e art. 36 d.P.R. 380/2001); mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
art. 667 cod. proc. pen
Il ricorso in cassazione deve qualificarsi come opposizione ex art. 667 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VICINANZA VITTORIO nato a MONTECORVINO ROVELLA il 06/01/1954 avverso l'ordinanza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del PG, Felicetta Marinelli: "Rigetto del ricorso".RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Salerno, Giudice dell'esecuzione, con ordinanza dell'8 novembre 2021, in sede esecutiva, ha rigettato l'istanza presentata il 26 agosto 2021 di Vicinanza Vittorio e ha confermato la precedente ordinanza della Corte di appello di Salerno del 15 gennaio 2021 nella parte in cui si accertava la proprietà del Comune di San Mango Piemonte, della costruzione abusiva oggetto del sequestro preventivo, disponendo la restituzione dell'immobile al Comune e non al precedente proprietario (Vicinanza Vittorio).

2. Ricorre in cassazione Vicinanza Vittorio, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

1. Violazione di legge (art. 31, commi 3 e 4. e art. 36 d.P.R. 380/2001); mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Per la Corte di appello il manufatto abusivo sin dal 2008 era di proprietà del Comune di San Mango Piemonte, ai sensi dell'art. 31, d.P.R. 380 del 2001. Già con il provvedimento del 15 gennaio 2021 la Corte di appello, con la dichiarazione di inefficacia del sequestro preventivo dell'immobile, aveva disposto la restituzione dell'immobile abusivo (piano sottotetto) all'avente diritto, individuato poi dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Salerno nel Comune.

La Procura Generale aveva individuato nel Comune l'avente diritto alla restituzione degli immobili in quanto nei 90 giorni dalle ordinanze di demolizione il ricorrente non aveva adempiuto alla stessa (ex art. 31, comma 3, d.P.R. 380 del 2001. I reati edilizi sono stati dichiarati estinti per intervenuta prescrizione. Il Comune con le ordinanze n. 3/2008 e 48/2008 aveva disposto la demolizione delle opere in difformità. i (../y/4~0.17 c........ I Vicinanza Vittorio impugnava al TAR il provvedimento n. 1764 del 7 aprile 2021 del responsabile tecnico del Comune /di ingiunzione ilkW9, pagamento della somma di euro 2.000,00 per la mancata ottemperanza all'ordine di demolizione.

Il TAR ha accolto il ricorso, in quanto per l'acquisizione al patrimonio del Comune, e per la sanzione pecuniaria, era necessario l'accertamento formale dell'inottemperanza alla demolizione. 2 Dopo la sentenza del TAR è stata avanzata la nuova istanza di restituzione " 6141\4›,,d, alla Corte di appello in relazione all'assenza del presupposto necessario dell'acquisizione al patrimonio del Comune dell'opera abusiva: l'accertamento formale dell'inottemperanza. Nella specie è assente qualsiasi accertamento dell'inottemperanza (art. 31, comma 4, d.P.R. 380 del 2001).

Se, infatti, per l'irrogazione della sanzione pecuniaria è necessario un atto formale, a maggior ragione l'atto formale risulta necessario per affermare che l'immobile è divenuto di proprietà del Comune. Inoltre, l'art. 36, d.P.R. 380/2001 consente al privato di poter chiedere il rilascio in sanatoria del permesso di costruire, anche dopo il termine di 90 giorni dall'ingiunzione di demolizione. E' pacifico, comunque, che il Comune di San Mango Piemonte non ha irrogato nessuna sanzione amministrativa, prima dell'istanza di accertamento di conformità ex art. 36 citato.

Vicinanza Vittorio aveva depositato l'istanza ex art. 36, d.P.R. 380/2001 prima del provvedimento di accertamento dell'inottemperanza, pertanto è ancora il proprietario dell'immobile in oggetto. Errata è la motivazione dell'ordinanza che ritiene solo per il condono e non per il permesso in sanatoria (ex art. 36, d.P.R. 380/2001) Il Comune dovrebbe -4 LUI Oemettere Tnuovo provvedimento di demolizione (Consiglio di Stato Sezione IV, n. 4377 del 2019). Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso in cassazione deve qualificarsi come opposizione ex art. 667 cod. proc. pen. e gli atti devono trasmettersi per la decisione alla Corte di appello di Salerno. La Corte di appello nel suo provvedimento di rigetto dell'istanza cita espressamente l'art. 676 del cod. proc. pen. Il ricorso in cassazione può essere presentato solo dopo l'istanza (opposizione) ex art. 667, quarto comma, cod. proc. pen. in relazione alla previsione dell'art. 666, sesto comma, cod. proc. pen.: "Il ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza de plano emessa dal giudice dell'esecuzione in materia di restituzione di cose sequestrate non è inammissibile, ma deve essere qualificato come opposizione e, conseguentemente, trasmesso al giudice dell'esecuzione, in applicazione del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis". (Sez. 3, Sentenza n. 39515 del 27/06/2017 Cc. (dep. 29/08/2017 ) Rv. 271460 - 01; vedi anche Sez. 6 -, Sentenza n. 20179 del 10/03/2021 Cc. (dep. 20/05/2021 ) Rv. 281306).

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione ex art. 667 cod. proc. pen. dispone la trasmissione degli