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Sentenza — n. 30599/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30599/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30599/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza del 22 novembre 2021 il Tribunale di Firenze, all'esito del giudizio abbreviato, ha condannato Samine Abdelmoula per la contravvenzione ex art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006 (in Firenze il 8 ottobre 2020) alle pena di C 2.000 di ammenda. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo il vizio di violazione di legge; il Tribunale di Firenze avrebbe ridotto la pena per il giudizio abbreviato di un terzo, anziché della metà secondo quanto previsto dall'art. 442, comma 2, prima parte, cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 620 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30599/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006 (in Firenze il 8 ottobre 2020) alle pena di C 2.000 di ammenda. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo il vizio di violazione di legge; il Tribunale di Firenze avrebbe ridotto la pena per il giudizio abbreviato di un terzo, anziché della metà secondo quanto previsto dall'art. 442, comma 2, prima parte, cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
errore nella commisurazione della pena alleggerimento della pena riduzione della multa sanzione sostitutiva adeguamento della pena remissione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 620 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SAMINE ABDELMOULA nato il 18/12/1987 avverso la sentenza del 22/11/2021 del TRIBUNALE di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; lette le conclusioni del PG FULVIO BALDI Il PG chiede annullarsi il provvedimento impugnato senza rinvio con corretta rideterminazione della pena in Euro 1500 di ammenda. Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza del 22 novembre 2021 il Tribunale di Firenze, all'esito del giudizio abbreviato, ha condannato Samine Abdelmoula per la contravvenzione ex art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006 (in Firenze il 8 ottobre 2020) alle pena di C 2.000 di ammenda.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo il vizio di violazione di legge; il Tribunale di Firenze avrebbe ridotto la pena per il giudizio abbreviato di un terzo, anziché della metà secondo quanto previsto dall'art. 442, comma 2, prima parte, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Il Tribunale di Firenze ha ridotto la pena ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen. di un terzo (da C 3.000 di ammenda ad C 2.000 di ammenda), anziché della metà, poiché il reato per cui è intervenuta la condanna è una contravvenzione. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla pena dell'ammenda inflitta. Ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen. la pena finale deve essere determinata in C 1.500 di ammenda, in base al contenuto della sentenza impugnata: pena base C 4.500 di ammenda; ridotta per le circostanze attenuanti generiche ad C 3.000, ridotta per il rito ad C 1.500 di ammenda. Restano ferme le altre statuizioni della sentenza, non oggetto di impugnazione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ridetermina la pena in euro 1500 di ammenda. Così de