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Sentenza — n. 30581/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30581/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30581/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Attesa l'omogeneità di alcuni motivi proposti dai ricorrenti, che possono essere trattati congiuntamente, va, anzitutto apprezzata la comune censura svolta dai ricorrenti Ciccolella Ignazio, Molinini Rosalba e Margutti Girolamo in relazione all'omessa valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. nel caso di sentenza pronunciata a seguito di rinuncia ai motivi. Deve ricordarsi che la rinuncia ad uno o più motivi di appello circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi, di tal che l'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa motivazione in ordine ai motivi rinunciati.

Regesto Legislator

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art. 129 cod.proc.pen, art. 599 bis cod.proc.pen, art. 133 cod.pen, art. 81 cod. pen, art. 80 d.P.R. 309/90, art. 62 bis cod.pen; Sentenza — n. 30581/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'avv. G. De Pascalis, difensore di Margutti Girolamo, deduce il vizio di mancanza di motivazione in relazione alla pronuncia di cause di non punibilità ex art. 129 cod.proc.pen.

Parole chiave

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detenzione di stupefacenti consumo di canapa dipendenza da sostanze traffico di canapa pegno irregolare insufficienza del pegno

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod.proc.pen
e) cod.proc.pen., in relazione alla mancanza di motivazione in relazione alla pronuncia ex art. 129 cod.proc.pen.
art. 599 bis cod.proc.pen
art. 133 cod.pen
La corte territoriale si sarebbe limitata a ritenere congrui i singoli i aumenti disposti a titolo di continuazione, in violazione dell'art. 133 cod.pen.
art. 81 cod. pen
133 cod.pen., risultando rispettati i limiti di cui all'art. 81 cod.pen.
art. 80 d.P.R. 309/90
133 cod.pen., con le riconosciute circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti dell'art. 80 d.P.R. 309/90 e della recidiva.
art. 62 bis cod.pen
E' parimenti inammissibile il ricorso di Bodyova Maria che lamenta il vizio di violazione di legge, e di motivazione, in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen.
art. 99 comma 4 cod.pen
Nell'enunciare tale principio, la Corte ha precisato che, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod.
art. 99 cod. pen
Nell'enunciare tale principio, la Corte ha precisato che, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CICCOLELLA IGNAZIO nato a BISCEGLIE il 11/11/1974 DI PINTO MAURO nato a BISCEGLIE il 01/12/1989 BODY DENIS nato il 17/09/1994 DE GENNARO PAOLO nato a MOLFETTA il 05/05/1988 LA NOTTE GIOVANNI BATTISTA nato a BISCEGLIE il 19/05/1974 BODYOVA MARIA nato a BISCEGLIE il 24/05/1964 CICCOLELLA ANTONIO nato a MOLFETTA il 16/06/1991 PAGANELLI ANGELO nato a BISCEGLIE il 19/07/1997 MARGUTTI GIROLAMO nato a BISCEGLIE il 06/10/1998 MOLININI ROSALBA nato a TRANI il 23/03/1983 avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo sC,'

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Bari, preso atto della rinuncia ai motivi di impugnazione di Ciccolella Ignazio, Di Pinto Mauro, Body Denis, De Gennaro Paolo, La Notte Giovanni Battista, Bodyova Maria, Margutti Girolamo e Molinini Rosalba, ha parzialmente riformato la sentenza di condanna del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Trani, in data 13 gennaio 2020, dagli stessi appellata, riducendo le pene a loro inflitte, ed ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di Ciccolella Antonio e Paganelli Angelo. Tutti gli imputati sono stati ritenuti responsabili di numerose contestazioni di violazione dell'art. 73 comma 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come a ciascuno rispettivamente ascritte nei capi di imputazione. Ciccolella Ignazio e La Notte Giovanni Battista sono stati anche condannati per il reato di cui all'art. 75 d.lgs n. 159 del 2011.

2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorsi gli imputati, a mezzo dei loro rispettivi difensori di fiducia e ne hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi qui enunciati in modo sintetico, nei limiti necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.1. L'avv. F. Di Marzio, nell'interesse di Ciccolella Ignazio e Molinini Rosalba deduce, con un unico motivo di ricorso, la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett.

e) cod.proc.pen., in relazione alla mancanza di motivazione in relazione alla pronuncia ex art. 129 cod.proc.pen. e agli aumenti per la continuazione. Sotto il primo profilo, premesso che i ricorrenti avevano rinunciato ai motivi di ricorso sulla responsabilità, la corte territoriale, diversamente dal caso di concordato in appello ex art. 599 bis cod.proc.pen., avrebbe dovuto esercitare il potere-dovere di verifica della sussistenza delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. e ciò in quanto, nel caso in esame, la corte territoriale avrebbe dovuto verificare il tema della duplicazione/assorbimento di talune fattispecie contestate ai ricorrenti là dove si contestano plurime condotte di acquisto/detenzione in un arco temporale (quanto al Ciccolella) e condotte di acquisto/detenzione e cessione della medesima sostanza già oggetto di detenzione (quanto alla Molinini).

Sotto il secondo profilo la corte territoriale, nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio avrebbe omesso di motivare in relazione ai singoli aumenti per i reati avvinti dal vincolo della continuazione tenuto conto del diverso quantum di pena applicato. 71 2.2. L'avv. S. Dardes, difensore di Ciccolella Ignazio, De Gennaro Paolo, Di Pinto Mauro, La Notte Giovanni Battista, Molinini Rosalba e Paganelli Angelo, deduce: - (motivo in relazione a Ciccolella e Molinini): Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa motivazione sui gli aumenti per la continuazione.

La corte territoriale si sarebbe limitata a ritenere congrui i singoli i aumenti disposti a titolo di continuazione, in violazione dell'art. 133 cod.pen. in quanto indifferenti rispetto alle singole gravità dei fatti. - (motivo in relazione a De Gennaro Paolo): Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione dell'aumento di pena in misura complessiva di mesi otto di reclusione e C 6.000,00 di multa e senza esplicitare le ragioni che avrebbero indotto i giudici del merito all'applicazione del quantum di pena a titolo di continuazione e in violazione dell'art. 133 cod.pen. risultando gli stessi indifferenti rispetto alla gravità dei fatti. - (motivo in relazione a Di Pinto Mauro):

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa motivazione sui singoli aumenti di pena per la continuazione. La corte territoriale, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, non avrebbe esplicitato le ragioni che hanno condotto a tale determinazione. I singoli aumenti per la continuazione violerebbero i criteri di cui all'art. 133 cod.pen. risultando gli stessi indifferenti alla gravità dei fatti. - (motivo in relazione a La Notte Giovanni Battista): Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione della confessione ai fini della dosimetria della pena.

La corte territoriale nella determinazione della pena non avrebbe considerato la confessione che, quale condotta susseguente al reato, avrebbe dovuto essere valutata ai sensi dell'art. 133 comma 2, n. 3 cod.pen., ai fini della determinazione della pena base e dei singoli aumenti per la continuazione. - (motivo in relazione a Paganelli Angelo): Vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale in relazione alla cessione di sostanze stupefacenti a due soggetti. La corte territoriale avrebbe ritenuto che gli appuntamenti fissati dal Paganelli con due interlocutori telefonici, in epoca antecedente all'08/05/2017, allorchè l'imputato era stato sorpreso in possesso di grammi 140 di marijuana, fossero inerenti alla cessione della medesima sostanza e, sulla base di una mera presunzione, non supportata da altri elementi, avrebbe affermato la responsabilità penale del ricorrente. 2.3.

L'avv. C. Papagno, difensore di Body Denis deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata disapplicazione della contestata recidiva. Premesso che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la recidiva, quale circostanza del reato conserva tutt'ora natura di circostanza aggravante facoltativa con conseguente possibilità per il giudice di escluderla laddove non sia espressione di una maggiore pericolosità, quanto al caso concreto, tenuto conto di tutte le circostanze del fatto, la corte territoriale non si sarebbe attenuta a tali principi non avendo considerato, ai fini di esclusione degli effetti della recidiva, che le precedenti condanne erano risalenti rispetto ai fatti ora giudicati. 2.4.

L'avv. C. Papagno, difensore di Bodyova Maria deduce il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente alla recidiva. La corte territoriale avrebbe confermato il giudizio di equivalenza in ragione della gravità del comportamento perché afferente alla consegna dello stupefacente ad un minore. Si tratta di una motivazione illogica. 2.5. L'avv. A. Florio, difensore di Ciccolella Antonio, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del fatto di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

La corte territoriale avrebbelcon motivazione apparente e illogica/negato il riconoscimento del fatto lieve fondato su un dato non apprezzabile ovvero al c.d. "panetto" in un contesto di droga parlata e illogicità della motivazione là dove, invece, il fatto di lieve entità era stato riconosciuto quanto al capo 21), in presenza di un fatto contestato al medesimo soggetto nello stesso contesto. La corte non avrebbe spiegato come nello stesso contesto si possa concedere e allo stesso tempo negare il riconoscimento del fatto di lieve entità. 2.6.

L'avv. G. De Pascalis, difensore di Margutti Girolamo, deduce il vizio di mancanza di motivazione in relazione alla pronuncia di cause di non punibilità ex art. 129 cod.proc.pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Attesa l'omogeneità di alcuni motivi proposti dai ricorrenti, che possono essere trattati congiuntamente, va, anzitutto apprezzata la comune censura svolta dai ricorrenti Ciccolella Ignazio, Molinini Rosalba e Margutti Girolamo in relazione all'omessa valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. nel caso di sentenza pronunciata a seguito di rinuncia ai motivi. Deve ricordarsi che la rinuncia ad uno o più motivi di appello circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi, di tal che l'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa motivazione in ordine ai motivi rinunciati.

Qualora la rinuncia investa i motivi già formulati in tema di responsabilità dall'appellante, il giudice, nell'accogliere la richiesta dell'imputato di riduzione della pena e di riduzione di quella irrogata quale aumento per la continuazione, non è tenuto ad alcuna specifica motivazione in merito al mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause di cui all'art. 129 cod.proc.pen. Da un lato, a causa dell'effetto devolutivo dell'appello, la cognizione del giudice di appello resta circoscritta esclusivamente ai motivi non rinunciati attinenti soltanto al trattamento sanzionatorio o ad altro tema non rinunciato, e dall'altro la rinuncia ai motivi di doglianza sulla responsabilità presuppone una pronuncia affermativa della colpevolezza dell'appellante e, per ciò stesso, l'inesistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod.proc.pen.

Non di meno, resta comunque il potere-dovere del giudice di appello di applicare anche d'ufficio, in presenza dei presupposti di legge, la generale regola valutativa dettata dall'art. 129 cod.proc.pen., ma tale potere presuppone la specifica indicazione di elementi concreti che ipotizzino possibili soluzioni liberatorie, mentre sono inammissibilt le censure relative alla omessa applicazione di tale disposto che si limitano a risolversi nella denuncia di omissione formale o di genericità del vaglio compiuto dal giudice di secondo grado.

2. Passando alla disamina delle singole posizioni dei ricorrenti, nessun elemento concreto viene dedotto da Margutti Girolamo che si limita a denunciare la formale omissione della motivazione sulle cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. sicchè il motivo,connotato da genericita,e inammissibile (Sez. 2, n. 36870 del 17/04/2018, Di Sarno, Rv. 273431 - 01; Sez. 3, n. 19442 del 19/03/2014, Ferrante, Rv. 259418 - 01). Consegue che il ricorso di Margutti Girolamo va dichiarato inammissibile, con tutte le conseguenze di legge.

3. Quanto a Molinini Rosalba risulta, dal non contestato riepilogo dei motivi di impugnazione (cfr. pag. 57), che l'imputata aveva rinunciato a tutti i motivi di impugnazione, tra cui quello inerente all'assorbimento delle cessioni dal 27/04 al 09/07 nei reati di detenzione di cui ai capi 1, 2, 6, 7, 13 e 15, ad eccezioni di quelli inerenti alla "mera riduzione della pena", sicchè in presenza di motivo rinunciato il giudice del gravame non aveva l'onere di motivazione. Allo stesso modo, la cognizione del giudice di appello era limitata, in ragione della rinuncia, di Cicolella Ignazio, a tutti i motivi di impugnazione ad esclusione di quelli inerenti alla "mera riduzione della pena" (cfr. pag. 48), ai soli motivi non rinunciati tra i quali non vi era quello afferente all'assorbimento di alcune condotte di cessione dal 27/04 al 09/07 nei reati di detenzione di cui ai capi 1, 2, 6, 7, 13, 15 e 25. Entrambi i ricorsi sono, pertanto, inammissibili.

4. Altro motivo comune sollevato dall'avv. S. Dardes nell'interesse di Cicolella Ignazio, Molinini Rosalba, De Gennaro Paolo, Di Pinto Mauro attiene al tema dell'obbligo di motivazione e di quantificazione dei singoli aumenti per i reati in continuazione. Rileva, il Collegio, che successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata e della redazione dei ricorsi è intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite Pizzone che, componendo un contrasto interpretativo, ha affermato il principio di diritto così formulato: «ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 cod. pen., il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite».

La medesima pronuncia ha, peraltro, precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. 4.1. Calando i principi di diritto qui enunciati, va rilevato come, nei confronti di Cicolella Ignazio, la Corte di appello abbia ritenuto la continuazione tra i fatti ascritti, individuando la pena base per il capo 26 nella misura di anni sei di reclusione e C 34.000,00, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 133 cod.pen., con le riconosciute circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti dell'art. 80 d.P.R. 309/90 e della recidiva.

Tale pena è stata aumentata per effetto del ritenuto vincolo della continuazione tra i reati con indicazione specifica della misura dell'aumento per ciascun capo di imputazione, come risulta da pag.

49. La sentenza impugnata (cfr. 49 e 50) ha rispettato il dictum delle Sezioni Unite Pizzone, individuando la pena base e i singoli aumenti per la continuazione, con adeguata e congrua motivazione sui singoli aumenti mediante rinvio ai criteri di cui all'art. 133 cod.pen., risultando rispettati i limiti di cui all'art. 81 cod.pen. Il motivo appare, dunque, infondato. 4.2. Anche il motivo di ricorso nell'interesse di Molinini Rosalba è infondato sulla base delle medesime ragioni.La Corte di appello (cfr. pag. 48 e 49) ha ritenuto la continuazione tra i fatti ascritti, individuando la pena base per il capo 26 nella misura di anni sei di reclusione e C 30.000,00, ridotta per le riconosciute circostanze attenuanti generiche e aumentata per i singoli reati legati dal vincolo della continuazione nella misura, ritenuta congrua, come già individuata dalla sentenza di primo grado (cfr. pag. 48 sentenza di primo grado), valutati i criteri ,di cui all'art. 133 cod.pen. ,del minimo ruolo svolto dalla ricorrente.

La sentenza impugnata (cfr. 58 e 59) ha rispettato il dictum delle Sezioni Unite Pizzone, individuando la pena base e singoli aumenti per la continuazione, mediante richiamo a quelli già determinati dal primo grado, con adeguata e congrua motivazione sui singoli aumenti mediante rinvio ai criteri di cui all'art. 133 cod.pen., risultando rispettati i limiti di cui all'art. 81 cod.pen. 4.3. Sulla base delle stesse ragioni va rigettato il motivo di ricorso di De Gennaro Paolo nella parte in cui censura la misura complessiva di mesi otto di reclusione e C 30.000,00 di multa, senza esplicitare le ragioni dei singoli aumenti.

La corte territoriale (cfr. pag.

51) ha rimodulato la pena, muovendo dalla pena base di cui al capo 41, nella misura di anni sei di reclusione e C 30.000,00 di multa, ridotta per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed aumentata per la continuazione, con il reato di cui al capo 40, di mesi otto di reclusione e C 6.000,00 di multa, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 133 cod.pen. In presenza di un singolo reato satellite, risultano pienamente rispettati i principi delle Sezioni Unite e congruamente argomentata la misura dell'aumento mediante richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod.pen. risultando rispettati i limiti di cui all'art. 81 cod.pen. 4.4.

Anche il ricorso di Di Pinto Mauro non mostra ragioni di fondatezza, essendo infondata la censura di vizio di motivazione in relazione ai singoli aumenti per la continuazione determinati in un mese di reclusione e C 7.000,00 di multa. A pag. 53 della sentenza impugnata risulta che la Corte d'appello ha individuato la pena base per il reato di cui al capo 26, nella misura di anni sei di reclusione e C 29.000,00 di multa, aumentata di mesi uno di reclusione e C 7.000,00 di multa per ogni violazione in continuazione tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen.

Contrariamente all'assunto difensivo, sono rispettati i principi delle citate Sezioni Unite e sono stati indicati gli aumenti per ciascun reato in continuazione, con motivazione congrua mediante riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod.pen. risultando rispettati i limiti di cui all'art. 81 cod.pen.5. Il ricorso nell'interesse di La Notte Giovanni Battista è inammissibile per manifesta infondatezza. Il ricorrente censura la dosimetria della pena deducendo il vizio di motivazione in relazione all'omessa valutazione della confessione resa ai fini della misura della pena base e degli aumenti per la continuazione.

Al riguardo deve rammentarsi che la giurisprudenza di legittimità, con indirizzo ermeneutico costante, ritiene adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art.133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410). Nell'ambito del potere discrezionale di commisurazione della pena, il giudice deve valutare, ai fini del corretto esercizio, gli elementi che attengono alla capacità a delinquere e indicare tra questi quelli che ritiene di rilevanti ai fini della determinazione concreta della pena da infliggere di cui deve fornire congrua motivazione.

Il giudice non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti. La decisione impugnata (cfr. pag.

55) risulta congruamente e logicamente motivata, avendo la Corte d'appello valorizzato plurimi elementi negativi, tra quelli di cui all'art. 133 cod.pen., e segnatamente il ruolo definito di alto livello nell'attività illecita, quale fornitore, nel traffico illecito di sostanze stupefacenti, l'agire scaltro e professionale, i numerosi precedenti penali, che ha ritenuto prevalenti nell'ambito della complessiva valutazione degli stessi, implicitamente ritenendo subvalente la confessione resa. La censura difensiva che si appunta unicamente sulla mancata valutazione della confessione appare anche priva della specificità estrinseca rispetto alla ratio decidenti e come tale inammissibile (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448). Il ricorso di La Notte Angelo va dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge.

6. Il ricorso nell'interesse di Paganelli Angelo appare inammissibile perché basato su una doglianza di merito che costituisce la mera riproduzione di un rilievo critico già esaminato e motivatamente disatteso dai giudici del merito. Non può ritenersi che la sentenza sia affetta dal denunciato vizio, atteso che, come più volte affermato da questa Corte, il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa; quest'ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato.

Nel caso in esame, il ricorso di Paganelli Angelo non è volto a censurare mancanze argomentative ovvero illogicità ictu ocull percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal giudice di appello anche con specifico riferimento alle argomentazioni difensive svolte in appello. Peraltro, deve, poi, rammentarsi il principio secondo il quale quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo, sicché è possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado colmare eventuali lacune della sentenza di appello ( Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735).

La sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado, ha argomentato, sulla scorta del contenuto delle conversazioni registrate che il ricorrente era il fornitore di Margutti Girolamo e Di Pilato Emanuele, che gli appuntamenti fissati a mezzo del telefono in data 19 maggio e 31 maggio 2017, in prossimità dell'arresto in flagranza per il possesso di grammi 167 di marijuana, in data 8 giugno 2017, eraOdiretti alla cessione dello stupefacente, circostanza confermata dall'intensa attività di spaccio svolta dal Margutti subito dopo, l'utilizzo di una utenza intestata ad un cittadino straniero (cfr.pag. 59).

A fronte di tale apparato argomentativo, basato sul compendio probatorio non qui rivisitabile, il ricorrente chiede una diversa lettura delle conversazioni registrate contestando la natura degli appuntamenti e, in via del tutto generica, la circostanza che il ricorrente utilizzava un'utenza intestata ad uno straniero. Si tratta di censure non prospettabili in questa sede. Il ricorso va dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge.

7. E' parimenti inammissibile il ricorso di Bodyova Maria che lamenta il vizio di violazione di legge, e di motivazione, in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. in misura prevalente sulla circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 /90 per la cessione a minore. Sotto un primo profilo, è destituita di fondamento la censura di omessa motivazione dal momento che la sentenza impugnata ha congruamente argomentato, a pag. 44, le ragioni per le quali il bilanciamento non poteva essere ritenuto in misura prevalente, attesa la gravità della condotta di cessione diretta a minore e di collaborazione nell'attività illecita svolta dal figlio Denis, dei contatti diretti con i fornitori ad un più alto livello.

Sotto altro profilo, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, Z., Rv. 272460 - 01). Non di meno, in presenza di specifica richiesta, non sussiste il denunciato vizio di motivazione laddove la sentenza impugnata abbia argomentato il diniego di prevalenza, come nel caso in esame, sul rilievo4 della gravità delle condotte commesse e dei profili di personalità, come sopra indicati, motivazione che non è manifestamente illogica e rispetto alla quale il ricorso non si confronta compiutamente, dal momento che neppure allega elementi positivi di valutazione che, sottoposti al giudice del merito, non sarebbero stati valutati.

Il ricorso va dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge.

8. Il ricorso di Body Denis è inammissibile perché connotato da genericità estrinseca non confrontandosi con le ragioni della decisione. Lamenta il ricorrente il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione alla mancata disapplicazione della recidiva assumendo che la corte territoriale avrebbe fatto mal governo dei principi in quanto il precedente sarebbe risalente. La sentenza impugnata ha correttamente ritenuto sussistente la recidiva ex art. 99 comma 4 cod.pen., bilanciata in termini di equivalenza con l'aggravante, in ragione del giudizio di maggiore pericolosità desunto dai due precedenti penali, di cui uno anche specifico, e per nulla risalenti, essendo i precedenti del 2015 e le contestazioni per cui è processo del 2017.

Come è noto, in tema, al fine di porre alcuni punti fermi, sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte (S.U. n. 35738 del 27/05/2010 P.G. in Celibe, Ry. 247838) che hanno stabilito che la recidiva, operando come circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole, va obbligatoriamente contestata dal pubblico ministero, in ossequio al principio del contraddittorio, ma può non essere ritenuta configurabile dal giudice, a meno che non si tratti dell'ipotesi di recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma 5, cod. pen., (prima della pronuncia della Corte cost. n. 185 del 2015) nel qual caso va anche obbligatoriamente applicata.

Nell'enunciare tale principio, la Corte ha precisato che, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzantel significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali.

Tale giudizio è stato congruamente argomentato. Il ricorso va dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge.

9. Il ricorso di Ciccolella Antonio è inammissibile per manifesta infondatezza. Il diniego di riconoscimento del fatto di lieve entità è stato congruamente argomentato dai giudici del merito. Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, ribadito dalle Sezioni Unite (S.U. n. 51063 del 27/09/2018. M., Rv. 274076 - 02), la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di «minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio».

Ora, a tali principi si sono attenuti i giudici del merito là dove, a pag. 47, hanno argomentato il diniego di riconoscimento del fatto lieve con riguardo al capo 19, in considerazione del dato quantitativo ("panetto" di hashish) in un contesto nel quale i quantitativi detenuti e ceduti dall'imputato erano "considerevoli", ragione per la quale la corte territoriale ha diversamente qualificato il fatto contestato al capo 21, fatto ritenuto dal Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Trani quale fatto lieve, seppur senza conseguenze sanzionatorie in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero.

Ma, per quanto qui di rilievo, la corte territoriale con ampia motivazione, fondata sulle circostanze del fatto (frequenza delle cessioni, inserimento in un circuito criminale ad un livello alto, utilizzo di minore) che sono state ritenute di rilievo preminente per l'esclusione della lievità del fatto. Nessuna contraddittorietà interna appare, poi, prospettabile dal momento che la corte barese ha ampiamente argomentato l'esclusione dell'ipotesi di cui al comma 5, con riferimento ai tutti i capi di imputazione, ivi compreso quello di cui al capo 21, qualificato ai sensi del comma 5 dal G.U.P., che, tuttavia in presenza di impugnazione del solo imputato e del divieto di reformatio in peius, non ha comportato una modifica della misura della pena. 4 In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi di Ciccolella Ignazio, Molinini Rosalba, Di Gennaro Paolo e Di Pinto Mauro e condanna i ricorr