Sentenza — n. 30459/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 28 febbraio 2022 il Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta avanzata da Teresa Custro ed Eduardo Borrelli volta a ottenere la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza di tale Tribunale divenuta irrevocabile il 26/3/2000, ritenendo infondata e comunque irrilevante in sede di esecuzione la prospettazione della mancata conoscenza del processo da parte degli imputati, nonché competente il giudice ordinario a dare esecuzione all'ordine di demolizione e correttamente notificata la sentenza contenente tale ordine, allegata alla richiesta di revoca in copia integrale, che era stata notificata ai ricorrenti unitamente all'ordine di demolizione ed era dunque adeguatamente portata alla loro conoscenza.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 30459/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il decreto di citazione a giudizio nel procedimento di merito era, infatti, stato notificato mediante consegna a mani di Rosario Custro, fratello di Teresa Custro e cognato di Eduardo Borrelli, che però all'epoca non era convivente con gli imputati, in quanto era residente in via Cupa Monti 56 mentre gli imputati avevano la residenza in via Cupa Monti 54, con la conseguente irregolarità di tale notificazione, in quanto eseguita mediante consegna a persona non convivente e in luogo diverso dalla casa di abitazione e, comunque, non seguita dalla notizia a mezzo di raccomandata prescritta dall'art. 157, comma 3, cod. proc. pen.
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Custro Teresa, nata a Torre del Greco il 17/4/1970 Borrelli Eduardo, nato a Torre del Greco il 14/10/1966 avverso l'ordinanza del 28/2/2022 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 28 febbraio 2022 il Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta avanzata da Teresa Custro ed Eduardo Borrelli volta a ottenere la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza di tale Tribunale divenuta irrevocabile il 26/3/2000, ritenendo infondata e comunque irrilevante in sede di esecuzione la prospettazione della mancata conoscenza del processo da parte degli imputati, nonché competente il giudice ordinario a dare esecuzione all'ordine di demolizione e correttamente notificata la sentenza contenente tale ordine, allegata alla richiesta di revoca in copia integrale, che era stata notificata ai ricorrenti unitamente all'ordine di demolizione ed era dunque adeguatamente portata alla loro conoscenza.
2. Avverso tale ordinanza i condannati hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, affidato un unico motivo, mediante il quale hanno denunciato la violazione di disposizioni di legge processuale e un vizio della motivazione, nella parte relativa alla considerazione delle ragioni poste a fondamento della richiesta di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione. Hanno esposto di aver evidenziato, nella istanza rivolta al giudice dell'esecuzione, di non aver mai avuto effettiva conoscenza della sentenza di condanna, con la quale l'ordine di demolizione era stato impartito, in quanto il giudizio si era svolto nella loro contumacia e fino al momento della notifica dell'ingiunzione a demolire non avevano avuto effettiva conoscenza della sentenza, che quindi non poteva considerarsi passata in giudicato.
Il decreto di citazione a giudizio nel procedimento di merito era, infatti, stato notificato mediante consegna a mani di Rosario Custro, fratello di Teresa Custro e cognato di Eduardo Borrelli, che però all'epoca non era convivente con gli imputati, in quanto era residente in via Cupa Monti 56 mentre gli imputati avevano la residenza in via Cupa Monti 54, con la conseguente irregolarità di tale notificazione, in quanto eseguita mediante consegna a persona non convivente e in luogo diverso dalla casa di abitazione e, comunque, non seguita dalla notizia a mezzo di raccomandata prescritta dall'art. 157, comma 3, cod. proc. pen.
Inoltre, il difensore di fiducia che gli imputati avevano nominato aveva abbandonato la difesa, tanto da non essere presente alle due udienze conclusive del processo, il 13/10/1999 e il 27/1/2000. Nell'istanza rivolta al giudice dell'esecuzione avevano anche lamentato l'omessa notifica dell'avviso di deposito della sentenza contumaciale, prescritto all'epoca dall'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., dalla quale soltanto avrebbero potuto iniziare a decorrere i termini per poter impugnare la sentenza di primo grado, ma anche tale rilievo non era stato considerato adeguatamente dal giudice dell'esecuzione.
Quest'ultimo aveva anche omesso di pronunciarsi sull'ulteriore rilievo da essi sollevato in ordine alla mancanza di una pagina nella copia della sentenza loro notificata unitamente all'ingiunzione a demolire. Hanno pertanto contestato l'esecutività di detta sentenza, con la conseguente sussistenza dei presupposti per essere rimessi in termini, ai sensi dell'art. 175, commi 2 e 2 bis, cod. proc. pen., per poterla impugnare.
3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, affermando che nel provvedimento impugnato non sarebbe adeguata la motivazione in merito ai rilievi formulati con il primo motivo dell'incidente di esecuzione e che nel medesimo provvedimento non vi sarebbe idonea risposta neppure al rilievo secondo cui la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Napoli il 20/4/2000, con la quale era stata ordinata la demolizione delle opere abusivamente realizzate dai ricorrenti, era stata notificata priva di una pagina, quella contenente il dispositivo contenente la pena irrogata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso congiuntamente proposto dagli imputati è fondato.
2. Va premesso che con l'istanza rivolta al giudice dell'esecuzione, depositata il 10/11/2017, i ricorrenti avevano eccepito la non esecutività della sentenza di condanna pronunciata nei loro confronti, con la quale era, tra l'altro, stato impartito l'ordine di demolizione delle opere abusive, lamentando l'irregolarità della notificazione del decreto di citazione a giudizio, in quanto eseguita mediante consegna a Rosario Custro, non convivente né addetto alla casa, e anche l'omessa notificazione dell'avviso di deposito della sentenza resa nella loro contumacia, dovendo applicarsi, ratione temporis, la disciplina antecedente alla I. n. 67 del 2014, nonché l'errata individuazione della autorità compente a eseguire la demolizione, spettante in via esclusiva all'autorità amministrativa, e la mancanza di una pagina nella copia loro notificata, unitamente all'ingiunzione a demolire, della sentenza di condanna contenente l'ordine di demolizione.
A fronte di tali specifici rilievi il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza impugnata, pronunciata il 28 febbraio 2022 a fronte della assunzione della richiesta in decisione il 19 febbraio 2018, ossia oltre quattro anni prima, si è limitato, in relazione alla prima doglianza, a dare atto, in modo generico, della nomina di un difensore di fiducia da parte degli imputati, omettendo di considerare i rilievi dagli stessi prospettati a proposito dei vizi della notificazione del decreto di citazione a giudizio e della non esecutività della sentenza di condanna, a causa dell'omessa notificazione dell'avviso di deposito della sentenza resa nella loro contumacia, omettendo anche di esaminate la correlata richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso tale sentenza, nonché i rilievi relativi alla mancanza di una pagina nella copia di tale sentenza notificata agli imputati unitamente all'ingiunzione demolire, mancanza desumibile dalla copia della stessa allegata all'incidente di esecuzione.
Si tratta di omissioni decisive, non essendovi elementi per poter ritenere infondati i rilievi dei ricorrenti in ordine alla nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio e alla non esecutività della sentenza di condanna, che presuppongono l'esame degli atti del giudizio di primo grado, di cui il giudice dell'esecuzione non ha dato atto, né quanto alla consapevolezza della pendenza giudizio di primo grado e del suo svolgimento (non apparendo sufficiente il generico riferimento alla nomina di un difensore di fiducia), né quanto al suo esito e al contenuto della pronuncia di condanna resa nei confronti dei ricorrenti, cosicché risulta necessario un nuovo esame delle richieste degli imputati, da condurre tenendo conto di quanto emergente dai suddetti atti del giudizio di primo grado, sia quanto alla notificazione del decreto di citazione a giudizio e agli atti successivi, sia quanto alla effettiva e completa conoscenza della sentenza di condanna resa nella contumacia dei ricorrenti, in relazione alla quale gli stessi hanno domandato di essere restituiti nel termine per proporre impugnazione, secondo la disciplina ratione temporis applicabile alla impugnazione di detta sentenza.
3. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione. P.Q.M