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Ordinanza — n. 30450/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal, reclassifying execution objection as opposition under Art. 667 c.4 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30450/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal, reclassifying the petition as an opposition under Article 667, paragraph 4 of the Code of Criminal Procedure rather than a full appeal. The appellant, Ciccone Biagio, argued he acted in good faith and could not verify the illegal status of the land due to historical complexities. The Court rejected this, noting the lower court had already evaluated the merits and that the appellant's claim was merely a challenge to the execution of a final confiscation order.

Regesto Legislator

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Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 676, comma 1, cod. proc. pen.: When a party challenges the execution of a final judicial decision regarding confiscation, the remedy is an opposition before the executing judge, not a full appeal.

Parole chiave

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confiscation of property good faith acquisition execution of judgments opposition procedure Code of Criminal Procedure illegal land division finality of decisions ubicazione dell'immobile

Disposizioni normative citate

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Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
PQM Qualificato il ricorso come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., ordina la Trasmissione degli atti alla Corte di appello di Reggio Calabria.
Art. 676, comma 1, cod. proc. pen.
art. 666 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Corte di cassazione, Sezione II penale, 6 aprile 2022, n. 12899
Corte di cassazione, Sezione II penale, 6 aprile 2022, n. 12899).
Corte di cassazione, sentenza n. 31447 del 2018
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Testo completo

guente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICCONE Biagio, nato a Reggio Calabria il 14 aprile 1956; avverso la ordinanza n. 34/2ORGE della Corte di appello di Reggio Calabria del 5 ottobre 2021; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata ed il ricorso introduttivo del giudizio; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Alessandro CIMMINO, il quale ha concluso chiedendo i rigetto del ricorso.RITENUTO che la Corte di appello di Reggio Calabria, decidendo quale giudice della esecuzione, ha rigettato la richiesta che era stata avanzata da tale Ciccone Biagio, avente causa di un soggetto imputato e condannato per il reato di lottizzazione abusiva, tendente ad ottenere la revoca della confisca della porzione immobiliare a lui pervenuta, confisca disposta a seguito dell'avvenuto accertamento a carico del suo dante causa del reato di lottizzazione abusiva; che la Corte territoriale ha, in primo luogo, rilevato che gli argomenti dedotti a sostegno della revoca del provvedimento ablatorio, già erano stati valutati dalla medesima Corte che, con ordinanza del 5 ottobre 2011, li aveva ritenuti non accettabili; tale decisione, dopo che la stessa era stata confermata dalla stessa Corte di appello ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., era sottoposta al vaglio della Corte di legittimità che, con sentenza n. 31447 del 2018, aveva dichiarato inammissibile il ricorso; che ad avviso della Corte di appello la situazione che aveva condotto al precedente assetto degli interessi non può dirsi modificata per effetto né della sentenza della Corte EDU nel caso GIEM contro Italia né per effetto della sentenza n. 146 del 2021 della Corte costituzionale; che, tanto rilevato, la Corte di appello, considerato: che il Ciccone non può essere considerato un terzo di buona fede, posto che il bene da lui acquisto era stato realizzato su suolo demaniale; che la circostanza che il manufatto in questione sia stato oggetto di una concessione edilizia in sanatoria - rilasciata anteriormente alla emissione della sentenza con la quale in primo grado era stata rilevata la abusività della lottizzazione in questione - non ha rilievo, visto che essa è stata incidentalmente considerata illegittima in sede penale; ha, in definitiva, ritenuto che la destinazione lottizzatoria abusiva del terreno ove insiste l'immobile del Ciccone era, sulla base di plurimi indici, manifesta, ad ulteriore dimostrazione della mancanza di buona fede in capo al richiedente la revoca; che ha interposto ricorso per cassazione tramite il proprio difensore fiduciario il Cíccone, articolando un solo motivo di impugnazione con il quale, tenuto dichiaratamente conto dall'avvenuto deposito della sentenza n. 20220 del 2020 di questa Corte, ha rilevato che, agendo con la massima buona fede, egli non sarebbe stato in grado, in assenza di trascrizioni pregiudizievoli, di verificare la abusività del bene a lui pervenuto;che ha, d'altra parte, aggiunto che anche l'accertamento della demanialità dell'area non era agevole se lo stesso ha richiesto verifiche che si sono addentrata per decenni nel passato; che ha, pertanto, chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO che con l'atto introduttivo del presente giudizio il Ciccone ha impugnato il provvedimento con il quale la Corte di appello di Reggio Calabria, in veste di giudice della esecuzione, ha rigettato la istanza dal medesimo presentata volta ad ottenere la revoca della confisca immobiliare disposta con sentenza del 20 aprile 2001, confermata dalla Corte di appello reggina in data 20 ottobre 2010, divenuta definitiva in data 26 ottobre 2007, dal Pretore di Melito Porto Salvo; che, secondo la espressa previsione contenuta nell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. - norma cui testualmente rinvia l'art. 676, comma 1, ultimo periodo, allorchè disciplina, fra le altre competenze spettanti al giudice dell'esecuzione, anche quella avente ad oggetto le decisioni riguardanti la confisca delle cose sequestrate - contro l'ordinanza emessa dal giudice della esecuzione, senza formalità, in presenza di contestazione sulla esecuzione del provvedimento giurisdizionale, è ammessa la opposizione di fronte allo stesso giudice ad istanza del Pm, del soggetto interessd2e dal difensore, applicandosi, per tale fase del giudizio la disciplina prevista dall'art. 666 cod. proc. pen.; che, pertanto, in conformità con la prevalente giurisprudenza di questa Corte - tenuto, peraltro, conto del contenuto delle censure formulate dal ricorrente, le quali, pur formalmente articolate alla stregua dell'art. 606, lettera e), cod. proc. pen., rivestono piuttosto la sostanziale veste di una censura alle scelte operate dalla Corte reggina, in tal modo rivelando la reale natura meramente oppositiva e di merito del ricorso ora in esame - il presente ricorso nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, deve essere riqualificato come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e trasmesso per la successiva trattazione, salva ogni valutazione anche in ordine alla sua ammissibilità, alla Corte di appello di Reggio Calabria (cfr. in tal senso, da ultimo in ordine di tempo:

Corte di cassazione, Sezione II penale, 6 aprile 2022, n. 12899). PQM Qualificato il ricorso come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., ordina la Trasmissione degli atti alla Corte di appello di Reggio Calabria. Così deciso in Roma, il 2