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Sentenza — n. 30444/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses cassation appeals against home detention orders for drug trafficking defendants citing procedural genericity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30444/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals filed by two defendants against a home detention order inadmissible. The defendants argued that the measure was too generic and lacked sufficient immediacy regarding the alleged drug trafficking crimes. The court rejected these claims, finding the lower court's reasoning specific enough to address the defendants' recidivism and criminal organization profiles without violating procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 600, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against preventive measures are inadmissible if the grounds are generic or if the lower court's reasoning sufficiently addresses the specific elements of danger and recidivism without requiring a new investigation.

Parole chiave

Generato dall'IA
preventive measures home detention drug trafficking recidivism cassation appeal procedural genericity inadmissibility altri reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di 5 r\oL_ inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di 5 r\oL_ inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Ramos Bido Luis Miguel, nato in Repubblica Dominicana il 09/10/1992 Rodriguez Fernandez Kevin Antonio, nato in Repubblica Dominicana il 29/06/1987 avverso l'ordinanza del 15/12/2021 del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso proposto da Rodriguez Fernandez Kevin Antonio sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 15 dicembre 2021 il Tribunale di Genova, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero, ha riformato l'ordinanza del Gip presso il Tribunale della Spezia disponendo l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Ramos Bido Luis Miguel e Rodriguez Fernandez Kevin Antonio, indagati per il reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990.Con il medesimo provvedimento, inoltre, il Tribunale di Genova ha disposto l'applicazione dell'obbligo di dimorare sul territorio del Comune di Bolano e l'obbligo di presentazione quotidiana presso la stazione del Comando dei Carabinieri di Ceparana Bolano, con l'autorizzazione a recarsi per la via più breve sul territorio del Comune della Spezia al solo fine di svolgere l'attività lavorativa in atto, nei confronti di Sano Acosta Raymundo Alexander, coindagato per i medesimi fatti di reato.

2. Avverso l'ordinanza Ramos Bido Luis Miguel, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, ci si duole di vizi della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Più precisamente, il ricorrente asserisce che la misura degli arresti domiciliari avrebbe, al più, potuto giustificarsi nell'immediatezza dei fatti in addebito e non a distanza di quattro mesi di tempo; in aggiunta asserisce che l'ipotizzato spaccio di sostanza stupefacente in modesti quantitativi non potrebbe, da un lato giustificare il profilo di pericolosità e, al contempo, spiccata criminalità dell'indagato, e dall'altro fungere quale presupposto in merito all'applicazione della custodia domestica.

A questo si aggiungerebbe la lamentata genericità della richiesta di misure cautelari, che aveva portato il Gip del Tribunale della Spezia a rigettare la richiesta della misura coercitiva personale. Il ricorrente censura ulteriormente quanto asserito dal Tribunale di Genova ove richiama «il tenore dell'apparato organizzativo da lui creato ai fini dello svolgimento della reiterata attività criminosa», trattandosi di una formula di stile, che non sarebbe supportata dall'indicazione di elementi concreti derivanti dalle indagini, legittimando l'applicazione degli arresti domiciliari unicamente sull'esistenza del precedente specifico, risalente peraltro al 2016.

A supporto della sua tesi il ricorrente asserisce, ancora, che il Tribunale di Genova avrebbe ignorato completamente il principio di adeguatezza e proporzionalità della misura, anche per la mancanza di flagranza di reato. Vi sarebbe anche una disparità di trattamento rispetto al coindagato Sano Acosta, il quale non è stato sottoposto agli arresti domiciliari solo perché incensurato. 2.2. Con un secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell'art. 275, comma 2 -bis, cod. proc. pen., con riferimento alla mancanza di argomentazioni circa la scelta della misura individuata a sfavore di altre più blande ma comunque altrettanto efficaci come deterrente, a fortiori in considerazione del fatto che quella adottata nei confronti di Sano Acosta (l'obbligo di dimora nel comune di residenza) eviterebbe contatti con il ricorrente medesimo e dunque il ricongiungimento tra i soggetti coinvolti nelle ipotesi di reato addebitate.

E ciò, perché non sarebbe Ramos Bido il promotore, secondo gli elementi raccolti dagli investigatori, di attività criminosa all'interno del porto della Spezia.

3. L'ordinanza è stata impugnata, mediante il difensore, anche da Rodriguez Fernandez, che censura, con un unico motivo di ricorso, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. Nel corpo dell'ordinanza impugnata non si rinverrebbe l'analisi approfondita delle ragioni che hanno portato l'organo giudicante all'applicazione della misura cautelare che si intende contestare, a maggior ragione tenuto conto del notevole lasso temporale intercorrente tra l'ultima condotta contestata al Rodriguez, risalente al 20 maggio 2021, e la richiesta di misura cautelare del 4 novembre 2021.

Nel caso di specie, la lontananza degli episodi criminosi, varrebbe ad accentuare gli oneri motivazionali del giudicante, con la necessità di evidenziare degli indici che lascino ritenere il pericolo della concretizzazione dei rischi che la misura cautelare sarebbe chiamata a neutralizzare. Nel caso di specie, gli elementi indiziari sarebbero rappresentati da conversazioni e sarebbero privi di valenza oggettiva rispetto al fatto di reato contestato, mancando - a carico dell'indagato - un sequestro di sostanza stupefacente, di somme di denaro provenienti dall'attività di spaccio, di oggetti necessari per l'attività di spaccio medesima.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Ramos Bido Luis Miguel è inammissibile. 1.1. Quanto al primo motivo, deve premettersi che il Tribunale non ha condiviso la motivazione del Gip nella parte in cui ha ritenuto insussistenti l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari per l'odierno indagato, in quanto le condotte a lui ascrivibili, benché caratterizzate da un rilevante pericolo di reiterazione, risalivano «ormai ad alcuni mesi or sono, risultando le più recenti contestate come commesse nel luglio del corrente anno». Al riguardo, deve rilevarsi che la più recente giurisprudenza di legittimità, in tema di attualità delle esigenze cautelari, ha ormai superato un indirizzo interpretativo sviluppatosi all'indomani delle modifiche introdotte dalla legge n. 47 del 2015, ed imperniato sulla necessaria dimostrazione di occasioni prossime favorevoli alla reiterazione di condotte delittuose.

Si è infatti chiarito che «in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare» (ex plurimis, Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122;

Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242, secondo la quale «in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza»).

Più precisamente, il cosiddetto tempo silente trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza che dispone la misura cautelare, ma esso non è di per sé preclusivo o impeditivo all'applicazione della misura cautelare medesima (cfr. Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999; Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, Mirabelli, Rv. 268567). Facendo coerente applicazione di tale orientamento, il Tribunale di Genova, in sede di appello, ha precisato che la condotta materiale serbata dai tre indagati rivela in maniera evidente la professionalità con cui gli stessi si sono mossi nell'ambito del traffico illecito di sostanze stupefacenti, avendo intrattenuto numerosi contatti con molteplici clienti per mesi e dimostrato notevole dimestichezza e capacità organizzativa nello svolgimento di tale attività delittuosa.

Con specifico riferimento, poi, al tema della sussistenza delle esigenze cautelari, il Tribunale correttamente sostiene che vada disatteso l'assunto del Giudice della Spezia circa la genericità della richiesta di misure cautelari. Infatti, il pubblico ministero ha evidenziato il rischio di una recidiva specifica riguardo a ciascun indagato e, quanto a Ramos Bido, ha sottolineato che il tenore dell'apparato organizzativo da lui creato ai fini dello svolgimento della reiterata attività criminosa, accertata all'esito delle indagini, rende di per sé elevato il rischio di reiterazione del reato per cui si procede, tenuto anche conto del precedente specifico dal quale è gravato, risalente al 2016.

Invero, se un lasso temporale di appena quattro mesi tra l'ultima delle condotte accertate e il deposito della richiesta di misure cautelari venisse ritenuto in ogni caso troppo ampio per 4 A\15, riflettere l'attualità della ravvisata esigenza cautelare specialpreventiva, dovrebbe inferirsene che tale requisito venga a coincidere con la quasi flagranza del reato, non apparendo seriamente esigibile da una qualsiasi autorità di polizia prima, e requirente poi, la redazione, in un tempo di molto minore, di una compiuta comunicazione della notizia di reato e della conseguente richiesta di misure cautelari.

A tali compiute argomentazioni, la difesa contrappone una rilettura del quadro istruttorio inammissibile in sede di legittimità. 1.2. Il secondo motivo del ricorso proposto da Ramos Bido Luis Miguel, relativo l'adeguatezza della misura cautelare, è inammissibile per genericità, non avendo la difesa adeguatamente sottoposto a critica la motivazione del provvedimento impugnato. Deve comunque rilevarsi che il Tribunale di Genova, del tutto adeguatamente sul piano logico, fa leva sulla sussistenza della necessità di prevenire la recidiva specifica, per quanto da rapportarsi alla tipologia attenuata dei reati di detenzione e cessione di stupefacenti riguardo ai quali è stato accertato il quadro gravemente indiziario, richiamando specificatamente: il più pregnante ruolo svolto in occasione dei fatti da Ramos Bido; le intercettazioni ambientali eseguite presso la casa della sorella, che hanno consentito di venire a conoscenza della discreta quantità di sostanze stupefacenti destinata allo spaccio; le sommarie informazioni acquisite dai diversi consumatori di stupefacenti; i numerosi indizi ottenuti tramite i servizi di osservazione e pedinamento eseguiti dalle forze dell'ordine nel corso delle indagini; i precedenti penali specifici.

2. Anche il ricorso proposto da Rodriguez Fernandez è inammissibile. Esso ripropone le stesse censure e gli stessi di profili di doglianza già esaminati con riferimento al primo motivo del ricorso proposto da Ramos Bido Luis Miguel a cui si rinvia, quanto al tempo decorso tra la commissione del fatto e l'applicazione della misura cautelare. Inoltre, il Tribunale di Genova ha esaustivamente motivato in ordine agli indici di attualizzazione della pericolosità - con il richiamo ai plurimi precedenti, anche gravi e specifici, nonché alla circostanza secondo cui iRodriguez ha commesso i reati oggetto del giudizio nel periodo in cui era sottoposto alla misura della detenzione domiciliare - dando atto della perdurante attualità dei suoi legami con ambienti malavitosi e della mancata maturazione in suo capo di una qualsivoglia forma di resipiscenza.

3. Per tali motivi, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di 5 r\oL_ inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché • quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore