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Sentenza — n. 30430/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30430/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30430/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 3 febbraio 2021 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza in data 28 maggio 2020 del Tribunale di Alessandria che aveva dichiarato di non doversi procedere nei confronti di Giorgio Lupi per essere il reato - art. 38 TULPS in relazione agli art. 58 Reg. esec. TULPS e 221 TULPS - estinto per prescrizione, disponendo tuttavia la confisca delle armi e la loro devoluzione alla competente Direzione di Artiglieria delle armi.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 30430/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato. Secondo quanto affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite Perroni n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870-01, la confisca può essere, disposta, anche in presenza di una causa estintiva del reato determinata dalla prescrizione, purché la sussistenza del fatto sia stata già accertata, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell'ambito di un giudizio che abbia assicurato il pieno contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, fermo restando che, una volta intervenuta detta causa, che deve essere oggetto di subitanea dichiarazione, il giudizio, in applicazione dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non può più proseguire al solo fine di compiere il suddetto accertamento.

Parole chiave

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carcerazione in vista di consegna comunicazione degli elementi a carico porto abusivo di armi notificazione per mezzo di usciere trasferimento della custodia delega del possesso
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Lupi Giorgio, nato a Genova il 25/07/1935, avverso la sentenza in data 03/02/2021 della Corte di appello di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla confisca, letta per l'imputato la memoria dell'avv. Andrea Campanile, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 3 febbraio 2021 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza in data 28 maggio 2020 del Tribunale di Alessandria che aveva dichiarato di non doversi procedere nei confronti di Giorgio Lupi per essere il reato - art. 38 TULPS in relazione agli art. 58 Reg. esec. TULPS e 221 TULPS - estinto per prescrizione, disponendo tuttavia la confisca delle armi e la loro devoluzione alla competente Direzione di Artiglieria delle armi.

2. L'imputato ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo per violazione di legge. Premesso che gli era stato ascritto il solo reato consistente nell'omessa comunicazione, nelle 72 ore antecedenti, dello spostamento delle armi presso un'altra abitazione, osserva che nessun accertamento era stato compiuto né dagli inquirenti né dal Giudice in merito al momento del trasferimento, decisivo ai fini del computo del termine per la comunicazione. Osserva che la confisca era stata illegittimamente disposta in assenza di motivazione sull'accertamento di responsabilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato. Secondo quanto affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite Perroni n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870-01, la confisca può essere, disposta, anche in presenza di una causa estintiva del reato determinata dalla prescrizione, purché la sussistenza del fatto sia stata già accertata, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell'ambito di un giudizio che abbia assicurato il pieno contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, fermo restando che, una volta intervenuta detta causa, che deve essere oggetto di subitanea dichiarazione, il giudizio, in applicazione dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non può più proseguire al solo fine di compiere il suddetto accertamento.

Tale principio, benché espresso con riferimento a fattispecie che riguardava il reato di lottizzazione abusiva, deve essere considerato di portata generale, posto che la stessa sentenza ha espressamente enunciato "la valenza, rispondente a principi di ordine costituzionale, dell'obbligo di immediata declaratoria della causa di estinzione del reato posto dall'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., unicamente derogabile, in melíus, dal comma 2 della stessa norma, laddove già risulti con evidenza la sussistenza di una causa di proscioglimento nel merito e, in peius, nel senso, cioè, di consentire ugualmente la prosecuzione del processo ai fini dell'adozione di provvedimenti lato sensu sanzionatori, solo in presenza di norme che espressamente statuiscano in tal senso".

Si è aggiunto poi il riferimento alle "norme processuali e, in particolare, alla norma dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen.... specificamente dedicata proprio al tempo e al quomodo della declaratoria di determinate cause di non punibilità (in esse rientrando anche la estinzione del reato), da sempre interpretata da questa Corte come espressiva di un obbligo per il giudice di pronunciare con immediatezza, nel momento di sua formazione ed indipendentemente da quello che sia «lo stato e il grado del processo» (clausola, questa, significativamente menzionata dalla norma), sentenza di proscioglimento (in tal senso, Sez. 1, n. 33129 del 06/07/2004, confl. comp. in proc.

Bevilacqua, Rv. 229387; Sez. 5, n. 12174 del 18/02/2002, Vitale, Rv. 221392; implicitamente, Sez. 6, n. 783 del 26/02/1999, Tota, Rv. 214141)". Nel caso in esame, il Tribunale ha constatato la prescrizione del reato senza che sia intervenuto l'accertamento, prima che la stessa venisse a maturare, in ordine al momento, su cui nulla si dice, del trasferimento delle armi, rilevante, ai fini della configurabilità della sussistenza materiale del fatto, onde verificare il rispetto o meno del termine di 72 ore ai fini dell'effettuazione dell'adempimento di legge (in tal senso, Sez. 1, n.50442 del 25/05/2017, Cammarata, Rv.251416); né, nonostante le espresse doglianze svolte sul punto con l'atto di appello, nella sentenza impugnata tale profilo è stato oggetto di motivazione.

Ne consegue come, in tale contesto, contrassegnato dalla affermazione dei principi di cui sopra, la confisca non possa essere mantenuta; né a diverse conclusioni potrebbe condurre la natura "obbligatoria" della confisca in parola (così come lo era, del resto, quella oggetto della decisione delle Sezioni Unite richiamata sopra), pur sempre collegata, per le ragioni espresse, benché non necessaria la condanna (come previsto infatti dall'art.240, comma 2 n.2 cod. pen. come richiamato dall'art.6 della I. n. 152 del 1975), alla sussistenza materiale del fatto.

Ciò tanto più tenuto conto che nella specie non si versa in ipotesi di detenzione di arma di per sé illecita, derivando la illiceità dall'omessa ripetizione della denuncia in seguito al trasferimento del luogo in cui l'arma è detenuta (da ultimo, Sez. 2, n.30192 del 10/09/2020, Caliste, Rv.280232). S'impone, pertanto, non potendo più l'accertamento essere utilmente svolto per le ragioni già evidenziate, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca che va eliminata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca delle armi in sequestro, confisca che elimina. Così deciso,