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Sentenza — n. 30420/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against drug conviction for procedural and substantive errors in sentencing.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30420/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Gerardo Adinolfi inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug trafficking. The appellant argued for procedural violations regarding the reopening of hearings and contested the calculation of the statute of limitations and sentencing mitigation. The court rejected these claims, finding the procedural steps lawful, the limitation period correctly calculated, and the denial of mitigation justified by the lack of evidence for cooperation.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 23 D.L. 149/2020; Art. 73 comma 7 DPR 309/1990: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the appellant fails to demonstrate specific procedural violations or substantive errors in the calculation of limitation periods and the application of mitigating circumstances.

Parole chiave

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drug trafficking conviction statute of limitations calculation procedural reopening hearings mitigating circumstances denial inadmissible appeal Cassazione penale DPR 309/1990 gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
In conclusione, il ricorso del prevenuto deve essere dichiarato inammissibile e, visto l'art. 616 cod. proc. pen., lo stesso va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Art. 23 del decreto-legge n. 149 del 2020
Ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, sostenendo che illegittimamente era stata disposta la riapertura dell'istruttoria, sebbene, essendo il processo disciplinato ai sensi dell'art. 23 del decreto-legge n. 149 del 2020, nessuno avesse chiesto che lo stesso potesse essere celebrato in presenza.
Art. 73 comma 7 del dPR n. 309 del 1990
Infine, è stata, ancora, censurata la scelta di non concedere la attenuante di cui al comma 7 dell'art. 73 del dPR n.
art. 616 cod. proc. pen
In conclusione, il ricorso del prevenuto deve essere dichiarato inammissibile e, visto l'art. 616 cod. proc. pen., lo stesso va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Corte di cassazione, Sezione II penale, 5 marzo 2013, n. 10250
e non necessita quindi di riscontri esterni (Corte di cassazione, Sezione II penale, 5 marzo 2013, n. 10250).
Corte di cassazione, Sezione III penale, 25 maggio 2015, n. 21624
Corte di cassazione, Sezione IV penale, 2 febbraio 2021, n. 3946
Siffatta motivazione, sicuramente pertinente rispetto alla esclusione della attenuante in questione, essendo logica ed esaustiva, non è suscettibile di verifica sotto il profilo della sua adeguatezza in sede di legittimità (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 2 febbraio 2021, n. 3946).
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Testo completo

o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: ADINOLFI Gerardo, nato a Cava de' Tirreni (Sa) il 5 gennaio 1967; avverso la sentenza n. 1637/2021 della Corte di appello di Salerno del 5 novembre 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere DQtt. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciw ANGELILLIS, quàe hà LUIIGUSU l-hitt/CH(1J ;Q dChidIdZiO,Ie di inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO La Corte di appello di Salerno, avendo riformato la sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Salerno in data 6 dicembre 2018, ha, con decisione assunta in data 5 novembre 2021, condannato Adinolfi Gerardo alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, avendolo ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73 del dPR n. 309 del 1990 per avere ricevuto una quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina, in misura pari ad 1 kg.

Mentre il Tribunale, pur a fronte delle dichiarazioni confessorie dell'imputato, ha rilevato che queste non erano state riscontrate da altre dichiarazioni o comunque da altri elementi probatori, la Corte di appello ha, invece, osservato che il soggetto che capeggiava la organizzazione criminosa Lite a viebbe tpctitøw iu blupeíaceiiie fiuito ci pieveituto, w ìiuii overtdu confermato la circostanza della fornitura in questione, non la aveva in ogni caso esclusa. Ha, pertanto, accolto l'appello della pubblica accusa ed ha condannato illIpUtc1L0 dad petto supt CI itidit-dld.

Ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, sostenendo che illegittimamente era stata disposta la riapertura dell'istruttoria, sebbene, essendo il processo disciplinato ai sensi dell'art. 23 del decreto-legge n. 149 del 2020, nessuno avesse chiesto che lo stesso potesse essere celebrato in presenza. E' stata, poi, lamentata la mancanza di fattori di riscontri alla Lulifebsiulie deWii,tiiutciiu ed dIlLUIcl Vett CILU Lutlipuim dei leitttiite prescrizionale. Infine, è stata, ancora, censurata la scelta di non concedere la attenuante di cui al comma 7 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto è inammissibile e per tale lo stesso deve essere dirhiAratn Invero, quanto al primo motivo di ricorso, con il quale ci si è doluti del fatto che, in asserita violazione dell'art. 23 del decreto-legge n. 149 del 2020, la Corte di appello di Salerno ha, in considerazione dell'avvenuta UCIld bCitictica di pir ;lin) wodu do lidi tr deiciIJULAJVIL0 c/CLUSci, disposto la riapertura del dibattimento procedendo, nuovamente, sia all'esame testimoniale di Contaldo Franco, soggetto che sarebbe stato, secondo l'ipotesi accusatoria, il dirigente dell'associazione criminosa nell'ambito della cui appartenenza il prevenuto avrebbe ricevuto la sostanza stupefacente di cui al capo di imputazione, sia all'ascolto dello stesso imputato, si rileva che la disposizione in questione, cioè l'art. 23 del decreto legge n. 149 (l'e; 2020, il cui testo è stato successivamente recepito, con salvezza degli effetti da esso nel frattempo prodotti, dall'art. 23-ter del decreto legge n. 137 del 2020, convertito con modificazione (fra le quali vi è anche inserimento nel suo testo deiia disposizione or d indicaLa), con iegge 176 dei 2020, ha espressamenie previsto che la ordinaria (in periodo emergenziale) trattazione camerale degli appelli penali è derogata nel caso in cui debba provvedersi alla "rinnovazione della istruttoria dibattimentale"; ipotesi, appunto, ricorrente, ai sensi dell'art. 603, l-0111111d 3-bib, LUtJ. plUt... peli., i ICÌ CCISO iii LUI il giudice dei gitiVdIlle debba giudicare, come nella presente fattispecie, in relazione alla impugnazione proposta dalla pubblica accusa avverso una sentenza di proscioglimento pronunziata in primo grado, laddove il gravame abbia ad ugyetiu piove UiLhicliciiive.

Sul punto appare solamente opportuno osservare che nessun rilievo ha, a differenza di quanto parrebbe ritenere il ricorrente, la circostanza che si sia trattato di rinnovata assunzione di elementi istruttori già acquisiti in sede di primo grado, atteso che il tenore della norma in questione, laddove richiama il concetto di rinnovazione istruttoria, non limita indubbiamente l'ampiezza della deroga al regime introdotto a causa della legislazione emergenziale alle sole ipotesi di assunzione di prove nuove o sopravvenute non oggetto di alcuna attività istruttoria nel precedente grado di giudizio.

Chiaramente infondata la doglianza avente ad oggetto la ritenuta insufficienza probatoria delle dichiarazioni autoaccusatorie rese dall'Adinolfi in quanto le stesse non sarebbero state supportate da adeguati riscontri. Come, infatti, questa Corte ha rilevato, in relazione alla valutazione della prova, la confessione, pur soggetta, come tutte le prove orali, alla verifica di attendibilità, non subisce le limitazioni di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. e non necessita quindi di riscontri esterni (Corte di cassazione, Sezione II penale, 5 marzo 2013, n. 10250).

Quanto alla pretesa erroneità del calcolo del termine prescrizionale operato in sede di merito, premessa la applicabilità alla fattispecie, tenuto rnntn rhp la qt-psa rigulta eggpre rontpgtM-a con rifprimentn al pPriodn a cavallo fra gli anni fra il 1998 ed il 1999 (per un chiaro trascorso dattilografico in un passo della sentenza si indicano gli anni 2008 e 2009, ma il contesto, oltre che il chiaro tenore del capo di imputazione, consentono, invece, di collocare inequivocabilmente nei termini sopraindicati il dies commissi delicti) e con la previsione della recidiva pluriaggravata, della più favorevole disciplina in tema di computo del termine prescrizionale vigente al momento dei fatti, si rileva che correttamente la Corte distrettuale ha calcolato in 22 anni e 6 mesi la durata di tale termine; ad esso vanno ulteriormente aggiunti i 331 giorni in cui il corso del processo è stato sospeso, di tal che, collocato incontestatamente al 1 gennaio 1999 il termine iniziale del periodo prescrizionale, correttamente lo stesso sarebbe andato a scadere, come rilevato in sede di merito, solamente nel maggio del 2022.

La assoluta genericità sul punto della contestazione della ricorrente difesa, la quale ha al riguardo solamente lamentato la pretesa erroneità del calcolo operato in sede di merito, segnala sotto il profilo della inammissibilità il motivo di impugnazione. Infine, relativamente alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, del dPR n. 309 del 1990, ricordato che la stessa è applicabile allorchè il reo si sia adoperato onde evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, è agevole rilevare che nella fattispecie (e la ritenuta carenza di dato non è stato oggetto di una qualche significativa doglianza in sede di ricorso per cassazione) la Corte salernitana ha escluso la ricorrenza degli elementi legittimanti il riconoscimento della attenuante in questione - i quali, come da costante giurisprudenza di questa Corte, consistono nello svolgimento di una fattiva e proficua collaborazione che conduca alla sottrazione al crimine di rilevanti risorse materiali ovvero alla piena individuazione di nuovi soggetti coinvolti, cosi evitando la commissione di ulteriori delitti (Corte di cassazione, Sezione III penale, 25 maggio 2015, n. 21624) - in quanto le dichiarazioni del prevenuto non sarebbero state tali da portare alla individuazione di persone né alla sottrazione di risorse alla attività criminosa.

Siffatta motivazione, sicuramente pertinente rispetto alla esclusione della attenuante in questione, essendo logica ed esaustiva, non è suscettibile di verifica sotto il profilo della sua adeguatezza in sede di legittimità (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 2 febbraio 2021, n. 3946). In conclusione, il ricorso del prevenuto deve essere dichiarato inammissibile e, visto l'art. 616 cod. proc. pen., lo stesso va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,0