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Sentenza — n. 30411/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court partially allows appeal against aggravated mafia penalty, annulling sentence for one defendant while dismissing others.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30411/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially allowed appeals filed by three defendants against a second-instance judgment regarding aggravated mafia-related crimes. While the appeals by Bosco and Caccamo were dismissed due to sufficient reasoning on aggravating circumstances and drug trafficking charges, the appeal by Salvo was accepted because the lower court failed to properly assess his specific role in the offense. Consequently, the sentence against Salvo was annulled and remanded for a new trial, whereas the convictions for the other two defendants stood.

Regesto Legislator

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Art. 416-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: The aggravating circumstance of mafia association requires specific proof of the clan's interest in the crime; failure to adequately explain the defendant's role or the nature of the benefit received warrants annulment of the conviction.

Parole chiave

Generato dall'IA
mafia aggravating circumstance clan interest proof role in criminal offense remand for new trial drug trafficking charges insufficient motivation Cassation annulment incendio intenzionale aggravato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 416-bis c.p.
Il Bosco non contesta di aver dato fuoco all'automezzo della Dusty S.r.l., parcheggiato all'interno del deposito aziendale, cagionando un incendio, ma contesta l'applicazione dell'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod.
Art. 616 c.p.p.
Art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990
Massimo Caccamo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione, dal momento che la Corte territoriale aveva dato conto dell'ammissione di responsabilità, errando tuttavia sulla qualificazione dei fatti, che erano da riferire alla violazione del quinto comma e non del primo comma dell'art. 73 d.P.R.
Art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990
Massimo Caccamo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione, dal momento che la Corte territoriale aveva dato conto dell'ammissione di responsabilità, errando tuttavia sulla qualificazione dei fatti, che erano da riferire alla violazione del quinto comma e non del primo comma dell'art. 73 d.P.R.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sezioni Unite n. 8545 del 3 marzo 2020
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Bosco Salvatore, nato a Siracusa il 13/11/1985, Caccamo Massimo, nato a Pachino il 05/05/1974, Salvo Salvatore Massimiliano, nato a Catania il 12/03/1982, avverso la sentenza in data 02/12/2020 della Corte di appello di Catania, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; uditi per Bosco Salvatore gli avv. Massimiliano Spitaleri, in sostituzione dell'avv. Massimo Ferrante, e Giuseppe Gurrieri, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; per Salvo Salvatore Massimiliano l'avv. Giuseppe Gurrieri, anche per delega dell'avv. Giorgio Salvatore Antoci, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, viste le note di trattazione scritta depositate dall'avv. Ornella Burgaretta, per l'imputato Caccamo Massimo, con cui ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 2 dicembre 2020 la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza in data 30 settembre 2019 del GUP del Tribunale di Catania, ha rideterminato la pena nei confronti di Massimo Caccamo in anni 7, mesi 2, giorni 20 di reclusione ed euro 22.000 di multa, riconosciuta la continuazione tra i reati del presente procedimento (plurimi episodi di tentato furto aggravato e di cessioni di sostanze stupefacenti) con il reato giudicato con sentenza in data 7 febbraio 2017 del GUP del Tribunale di Siracusa, irrevocabile il 1° giugno 2017, e ha confermato le pene per Salvatore Massimiliano Salvo e Salvatore Bosco, condannati per il reato di danneggiamento seguito da incendio con l'aggravante dell'art. 416-bis. 1 cod. pen.

2. Salvatore Bosco denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito all'applicazione dell'aggravante dell'art-. 416-bis.1 cod. pen. Sostiene, in particolare, che la sentenza non aveva spiegato in cosa fosse consistita l'agevolazione del clan e contesta che si fosse raggiunta la prova dell'interesse del clan Cappello a espandersi a Pachino. Ritiene tautologica tale ricostruzione, dal momento che sia il territorio che lo scopo lucrativo erano ontologicamente pertinenziali all'associazione mafiosa. Lamenta che la Corte territoriale aveva omesso di spiegare in cosa fosse consistita l'agevolazione e il beneficio ricevuto dal gruppo Cappello e aveva addirittura esteso a un concorrente esterno l'aggravante con un salto logico-motivazionale.

Quanto all'uso della forza d'intimidazione del vincolo associativo o della condizione di assoggettamento o omertà che ne derivava, tali condotte potevano essere dirette solo nei confronti delle persone fisiche, apparendo paradossale ipotizzare che potessero essere state dirette contro le cose e in via mediata nei confronti delle persone, cioè degli ignari titolari della Dusty S.r.l. Richiama la sentenza a Sezioni Unite n. 8545 del 3 marzo 2020 secondo cui l'aggravante applicata aveva natura soggettiva e osserva che, avendo ricevuto il corrispettivo di euro 5.000 per l'attività svolta, non poteva ritenersi integrato il dolo né rispetto alla conoscenza della caratura criminale del clan Giuliano né rispetto all'appartenenza al sodalizio criminoso dei Cappello. 2.1.

Massimo Caccamo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione, dal momento che la Corte territoriale aveva dato conto dell'ammissione di responsabilità, errando tuttavia sulla qualificazione dei fatti, che erano da riferire alla violazione del quinto comma e non del primo comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Precisa che dall'istruttoria era emerso che usava la mannite, in luogo dello stupefacente, e che il volume d'affari non superava in totale la somma di 1500 euro per tutti i reati contestati nell'intero arco temporale. Contesta la prova indiziaria in merito alla concreta offensività della condotta.2.2.

Salvatore Massimiliano Salvo deduce il vizio di motivazione, perché la Corte territoriale aveva fondato la condanna sullo stesso materiale indiziario per cui la Corte di cassazione aveva annullato l'ordinanza di applicazione di misura cautelare. Eccepisce il travisamento della prova con riferimento a un'intercettazione telefonica da cui era emerso in modo inequivocabile che non aveva avallato l'azione delittuosa. Contesta la costruzione del concorso morale e l'interpretazione dell'intercettazione resa in altro procedimento. Lamenta altresì il vizio di motivazione in merito all'applicazione della recidiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. E' fondato il ricorso proposto da Salvatore Massimiliano Salvo. La sentenza impugnata ha ignorato gli specifici motivi di appello e ha apoditticamente affermato che dalle captazioni era emerso che il mandante della condotta criminosa del Bosco era stato certamente il Salvo, poiché quando Vincenzo Guglielmino e Raffaele Scalia avevano discusso del progetto di dar fuoco ai camion della società Dusty, si erano continuamente riferiti al Salvo come a colui che aveva il potere di decidere in merito. Ha quindi omesso di ricostruire i fatti e di analizzare criticamente il compendio captativo, in particolare, nulla ha argomentato in merito alla conversazione n. 678 del 7 ottobre 2015, puntualmente sottoposta all'attenzione della Corte di appello, conversazione che, secondo la difesa, documentava l'estraneità dell'imputato al reato ascrittogli. L'accoglimento dei motivi in ordine all'accertamento di responsabilità esonera la Corte dall'esame del motivo relativo alla recidiva.

4. Sono infondati invece sia il ricorso del Bosco che il ricorso del Caccamo. Il Bosco non contesta di aver dato fuoco all'automezzo della Dusty S.r.l., parcheggiato all'interno del deposito aziendale, cagionando un incendio, ma contesta l'applicazione dell'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen., sia sotto la forma dell'intimidazione sia sotto la forma dell'agevolazione al clan Cappello. Con riferimento al metodo mafioso, non è manifestamente illogica o contraddittoria la decisione nella parte in cui ha valorizzato i precedenti danneggiamenti della stessa indole subiti dalla ditta pochi mesi prima.

I Giudici hanno ricavato dalle conversazioni tra l'imputato e Leida Nardi, non specificamente contestate nel ricorso per cassazione, la partecipazione del primo alle dinamiche criminali del siracusano e di Pachino in particolare, essendo certamente appartenente al clan Giuliano che operava in sinergia con il clan Cappello di Catania. L'aggravante del metodo mafioso, in quanto riferita alle modalità dell'azione, ha natura oggettiva, come anche di recente ribadito da Cass., Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027 - 01. Non rilevano, pertanto, le considerazioni svolte dalla difesa in merito alla natura soggettiva, e quindi alla necessità del dolo intenzionale, richiesto invece dalle Sezioni Unite Chioccini per la diversa ipotesi dell'agevolazione mafiosa.

E' infatti sufficiente ai fini della relativa applicazione che l'azione incriminata, a prescindere se sia diretta verso le cose o nei confronti delle persone, purché compiuta evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune. Nel caso in esame, l'esercizio del metodo mafioso è stato particolarmente efficace, perché il danneggiamento seguito da incendio ha avuto a oggetto un mezzo di produzione della ditta, che, per giunta, si trovava parcheggiato all'interno del deposito dell'azienda.

La difesa non ha mosso specifiche contestazioni su questo tema, non ha negato l'appartenenza o la contiguità del Bosco al clan Giuliano, né ha focalizzato l'attenzione sugli amministratori della Dusty che pure avevano subito, in un arco temporale ristretto, numerosi danneggiamenti, ma ha molto insistito, per negare il presupposto oggettivo dell'aggravante, sul corrispettivo percepito dall'imputato per la condotta incendiaria, come a dire che l'utile era personale e non in favore di terzi. La prospettazione è inconsistente, poiché, in linea generale, non è escluso che l'interesse personale coesista con quello del clan.

Inoltre, la difesa non ha sottoposto a specifica censura quella parte della motivazione in cui la Corte ha accertato che il Bosco aveva percepito la somma di euro 5.000 per il "lavoro", di cui 300 consegnati agli esecutori materiali: che il "lavoro" fosse riferito al danneggiamento risultava dalla richiesta al Bernardo Foti del giornale su cui compariva la notizia dell'incendio, il che era indicativo del fatto che il Bosco aveva agito su richiesta d'altri e non di propria iniziativa. Con riferimento all'agevolazione del clan, la difesa ha lamentato che la Corte territoriale non aveva spiegato in cosa fosse consistita e aveva esteso al concorrente esterno un'aggravante non configurabile in fatto.

Più precisamente, ha negato che l'interesse di espansione economica del clan Cappello avesse una sua rilevanza, quasi che ai fini dell'agevolazione fosse necessaria la prova di un fine ulteriore rispetto a quelli ordinariamente perseguito dal clan. Il rilievo non coglie nel segno, posto che i Giudici di merito hanno accertato che il clan Cappello aveva un preciso interesse a estendere i propri affari a Pachino donde la commissione del "lavoro" al Bosco. Da questo punto di vista, l'eccezione, per come formulata, va disattesa. Tuttavia, la questione, non decisiva in questa sede per essere stata idoneamente motivata l'aggravante sotto il profilo dell'intimidazione mafiosa, è strettamente legata all'accertamento del ruolo del Salvo nella vicenda.

Massimo Caccamo ha lamentato l'omessa derubricazione delle cessioni di stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sul presupposto che lo stupefacente che cedeva era di cattiva qualità perché tagliato con la mannite e perché già in altra occasione era stato condannato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Si tratta di circostanze di fatto implicitamente disattese dalla Corte territoriale allorché ha valutato l'oggettiva gravità delle condotte delittuose. Invero, sono contestati nel complesso decine di cessioni di cocaina e marijuana, a diversi soggetti, di cui alcuni non identificati, oltre che in due casi acquisti di 30 grammi di cocaina destinati alla successiva rivendita, per cui non illogicamente la Corte territoriale ha confermato la condanna per i reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.

5. In definitiva, il ricorso di Salvo dev'essere accolto con conseguente annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio sul punto, mentre i ricorsi di Bosco e di Caccamo devono essere rigettati con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Salvo Salvatore Massimiliano con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania. Rigetta i ricorsi di Bosco Sal